Legge di stabilità: le misure anticrisi che dovrebbero favorire l’incremento occupazionale

Redazione 14/11/11
Scarica PDF Stampa
Il nuovo contratto di apprendistato, il contratto di inserimento (con particolare riferimento all’inserimento delle donne), il contratto part-time ed il telelavoro: questi gli istituti lavoristici oggetto di modifica ad opera dell’art. 22 della legge di stabilità, approvata in via definitiva dalla Camera il 12 novembre. Nel dettaglio le novità sono le seguenti:

a) sgravi per l’apprendistato: niente contributi per 3 anni. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, una decontribuzione totale (contributi previdenziali ed assistenziali Inps ed Inail) per i primi tre anni nei confronti delle imprese, con una dimensione aziendale fino a 9 dipendenti, che assumono lavoratori con il contratto di apprendistato. Con tale misura dovrebbe realizzarsi una riduzione del costo del lavoro per le imprese che di fatto dispensate per 3 anni dal pagamento dei contributi;

b) incentivi per il contratto di inserimento donne. Al fine di promuovere l’occupazione femminile, s’intende liberalizzare l’utilizzo del contratto di inserimento anche per le assunzioni delle donne nelle aree che non risultano svantaggiate, cioè consentire la stipula del contratto di inserimento anche in favore delle donne che sono nelle aree dove il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno 20 punti percentuali rispetto a quello maschile o il cui tasso di disoccupazione femminile superi di almeno 10 punti percentuali quello maschile. L’incentivo è rivolto alle donne di qualsiasi età che sono prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Le aree saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all’anno successivo. Con tale misura dovrebbe realizzarsi una riduzione del costo del lavoro attraverso una serie di agevolazioni normative e riduzioni dei contributi da versare;

c) incentivi al contratto di lavoro part-time. Con la legge di stabilità s’intende promuovere e rilanciare anche il ricorso al contratto a tempo parziale. A tal fine, è necessario favorire e/o incrementare l’utilizzo delle clausole flessibili ed elastiche, sempre nel rispetto dei contratti collettivi nazionali. In particolare, le clausole flessibili concernono la collocazione temporale della prestazione lavorativa, mentre le clausole elastiche si riferiscono all’incremento del numero delle ore lavorate, e alla variazione della durata della prestazione stessa, e anche con il ricorso al lavoro supplementare;

d) incentivazione del telelavoro. Tra i progetti volti a consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro viene prevista l’utilizzazione del telelavoro anche nella forma del contratto a termine, e reversibile. Facilitato, altresì, l’inserimento lavorativo dei disabili. (Biancamaria Consales)

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento