Legge di stabilità: le disposizioni per la riduzione e l’accelerazione del contenzioso civile e le altre modifiche al codice di procedura civile

Redazione 11/11/11
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Tra qualche giorno la legge di stabilità sarà definitiva e nel testo saranno comprese le modifiche proposte dal Governo fra le quali spiccano le misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle Corti d’Appello (art. 4-ter et vicies) e le modifiche al codice di procedura civile per l’accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello (art. 4-quater et vicies).

La prima norma prevede che nei procedimenti civili pendenti dinanzi alla Cassazione, che riguardano provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della legge n. 69/2009, e in quelli pendenti davanti alle Corti d’Appello da oltre 2 anni prima della data prevista per l’entrata in vigore della legge di stabilità, la cancelleria avvisa le parti costituite dell’onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, avvertendole anche che se nessuna delle parti costituite dichiara la persistenza dell’interesse alla trattazione della causa entro 6 mesi dal ricevimento dell’avviso, attraverso istanza sottoscritta personalmente, le impugnazioni si intenderanno rinunciate, e il Presidente del collegio dichiarerà l’estinzione con decreto.

Tale sanzione è collegata appunto alla perdita di un interesse processuale delle parti, e consente la cancellazione dal ruolo di cause di antica data, o comunque di non recente instaurazione, in vista di un alleggerimento del contenzioso grazie a cui far proseguire in maniera più celere gli altri giudizi per i quali è stato invece espresso un interesse.

Il secondo emendamento introduce modifiche ad alcuni degli articoli del codice di procedura civile:

a) in primo luogo si interviene sul testo dell’articolo 282 c.p.c. (provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello) il cui nuovo ultimo comma prevederà che se l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata sia inammissibile o manifestamente infondata, il giudice possa condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria di ammontare compreso fra i 250 e i 10.000 euro;

b) all’art. 350 c.p.c., ai fini di una più celere e spedita trattazione del giudizio di appello, viene previsto che il Presidente del collegio possa delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti;

c) all’art. 351 c.p.c., intitolato ai provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, è stabilito che il giudice, se ritiene la causa matura per la decisione, possa provvedere ai sensi dell’art. 281 sexies; analoga possibilità è prevista anche con riferimento all’art. 352 c.p.c., che è dedicato alla decisione dell’appello;

d) ulteriore modifica prevista è quella relativa all’estensione della possibilità di ordinare la sanzione pecuniaria se l’istanza di cui all’art. 282 c.p.c. risulti manifestamente infondata anche al rito del lavoro;

e) l’ultima modifica riguarda sempre il rito del lavoro, laddove viene previsto che nei giudizi di accertamento in materia di invalidità civile, la sentenza che li definisce è inappellabile.

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