Legge di stabilità (L. 183/2011): sanzioni pecuniarie per istanze di sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado inammissibili o infondate

Redazione 15/11/11
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L’art. 27 della legge di stabilità (L. 12 novembre 2011, n. 183) pone una stretta al tema di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza d’appello, prevedendo l’irrogazione di una pena pecuniaria non inferiore a 250 euro e non superiore a 10.000 euro per la parte che ha proposto la relativa istanza, quando questa sia inammissibile o manifestamente infondata.

Da ricordare è che la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado di cui all’art. 283 c.p.c. è rimessa ad una valutazione globale di opportunità, consistendo i «gravi motivi» cui è subordinata la concessione, per un verso, nella delibazione sommaria delle fondatezza dell’impugnazione e, per altro verso, nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire, anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto già pagato.

Con la previsione introdotta nella legge di stabilità, il legislatore, intervenendo sul disposto dell’art. 283 c.p.c., intende disincentivare le istanze di sospensione che risultino palesemente inammissibili o prive di qualsivoglia fondamento, così da evitare di distrarre senza ragione il giudice e favorendo, di conseguenza, l’accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello. Nell’abuso delle istanze di sospensione delle sentenze di primo grado è stato infatti ravvisato uno dei principali motivi di rallentamento della giustizia.

Poiché, ai sensi dell’art. 283 c.p.c., l’istanza diretta ad ottenere la sospensione, in tutto o in parte, dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di primo grado deve essere proposta con l’impugnazione principale o incidentale, l’ipotesi di inammissibilità di detta istanza ricorre innanzitutto quando questa non sia stata proposta nelle forme e nei tempi previsti dal codice di rito.

Un’ulteriore ipotesi di inammissibilità concerne quelle istanze di inibitoria avanzate per l’esecutività di statuizioni insuscettibili di esecuzione. La provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado disposta dall’art. 282 c.p.c. riguarderebbe, infatti, le sole sentenze di condanna. La giurisprudenza, in proposito, ha chiarito in più occasioni che solo le sentenze di condanna postulano il concetto di esecuzione, intesa come adeguamento della realtà al decisum, anche se in dottrina non sono mancate posizioni di segno contrario. In questa prospettiva sarebbe, pertanto, inammissibile un’istanza volta ad escludere l’anticipazione provvisoria degli effetti di sentenze costitutive o di mero accertamento, mentre, come precisato dalla stessa giurisprudenza della Cassazione, la condanna alle spese di giudizio comporta la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura di questa (di condanna, costitutiva o di mero accertamento)

L’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al nuovo comma 2 dell’art. 283 c.p.c. viene poi collegata anche al caso della palese infondatezza dell’istanza, e dunque alla mancanza di qualsivoglia possibilità di accoglimento della stessa.

L’ordinanza che applica la sanzione è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio, prevedendosi così uno strumento di controllo volto a compensare la espressa non impugnabilità di tale ordinanza.

Infine, il legislatore ha esteso la previsione delle sanzioni pecuniarie indicate anche alle cause di lavoro, attraverso l’aggiunta di un nuovo comma all’art. 431 c.p.c.

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