Legge di stabilità (L. 183/2011): nuove misure di riduzione degli oneri informativi

Redazione 15/11/11
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La legge di stabilità per il 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183) introduce all’art. 15 una serie di disposizioni modificative del D.P.R. 445/2000 (Testo unico della documentazione amministrativa) e volte tendenzialmente, all’abbattimento di una serie di oneri informativi.

Per onere informativo, come esplicitato in altra sede dallo stesso legislatore, deve intendersi qualunque adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazione e documenti alla pubblica amministrazione

Si stabilisce in particolare che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Tale obbligo è rinforzato dalla previsione secondo cui le certificazioni rese ai soggetti privati, a pena di nullità, dovranno recare la seguente dicitura: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Nei rapporti con gli organi dell’amministrazione e i gestori di pubblici servizi hanno validità soltanto le dichiarazioni sostitutive rese dall’interessato.

I predetti soggetti sono obbligati poi ad acquisire d’ufficio:

a) le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive;

b) tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato;

c) le informazioni relative alla regolarità contributiva o (prima oggetto di DURC, il documento unico sulla regolarità contributiva).

Le operazioni di accertamento d’ufficio e di controllo sulle dichiarazioni sostitutive avvengono tramite un ufficio responsabile concentrato, per l’appunto, su tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

Le amministrazioni certificanti, avvalendosi di tale ufficio, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione.

Si tenga presente che la cornice di riferimento delle modifiche appena riportate è quella della politica di semplificazione degli oneri burocratici perseguita dal legislatore in conformità alle strategie di better regulation approdate nel “Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea” adottato nel 2007 dalla Commissione Europea. (Lilla Laperuta)

Redazione

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