Legge di stabilità: contributo unificato, imposta di bollo, impignorabilità dei fondi e rappresentanza in giudizio

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Anche quest’anno si apre con il solito aumento dei costi nella giustizia

Si ha chiara la sensazione che il legislatore fallito il tentativo di incidere, riducendolo, sul numero dei procedimenti pendenti attraverso modifiche sui riti, propenda per alleggerire il contenzioso, futuro, a rendere sempre più oneroso per i cittadini il ricorrere alla giustizia civile, amministrativa e penale.

La legge di stabilità 1 ha infatti ancora una volta, l’ennesima negli ultimi anni, inciso sul contributo unificato ( in specie per il procedimento amministrativo e per le impugnazione nei procedimenti civili) rintroducendo l’imposta di bollo nei certificati penali.

Un tentativo, l’ennesimo, di incidere sui tempi dei processi si ha prevedendo, a far data del 15 dicembre 2012, la notificazione, nei processi penali , per via telematica alle persone diverse dal’imputato 2 e l’obbligatorietà, a decorrere dal 30 giugno 2014 del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione 3.

Tentativi, non vorremmo essere pessimisti ma i precedenti ci spingono in tale direzione, destinati ad un probabile fallimento considerati i tempi lunghi di adozione, la necessità di regolamenti attuativi e, in particolare, di interventi tecnici nei programmi ministeriali in utilizzo negli uffici giudiziari.

Ma veniamo alle modifiche operate in tema di contributo unificato.

L’aumento degli importi ha interessato principalmente il giudizio amministrativo.

La legge di stabilità ha infatti 4 modificato, relativamente ai procedimenti innanzi al Consiglio di Stato e ai tribunali amministrativi regionali, l’articolo 13 DPR 115/02 (testo unico spese di giustizia ), punto 6 bis lettere c) d) ed e) che nella nuova formulazione è il seguente:

Omississ…c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800; d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2 .000 quando il valore della causa è pari o inferiore ad euro 200.000, per quelle di importo compreso tra 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4000 mentre per quelle di valore superiore a 1.0000.000 di euro è pari ad euro 6.000. se manca la dichiarazione di cui al comma 3 bis dell’articolo 14 il contributo dovuto è di euro 6.000.; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650. …omississ…

Per i procedimenti di cui sopra, esclusa ovviamente la lettera e, il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione5

Le disposizioni di cui sopra si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla entrata in vigore della legge in oggetto.6

Ma gli aumenti, come detto hanno anche riguardato il processo civile e nello specifico le impugnazioni.

Infatti ai sensi della normativa in oggetto7:

all’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 20°2, n 115, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

“ 1.quater quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”

Le disposizioni di cui sopra si applicano8 ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge in oggetto9

La particolarità della disposizione in oggetto sta nel fatto che in materia di contributo unificato la determinazione, la quantificazione in relazione agli scaglioni e la relativa riscossione è sempre stata rimessa alla esclusiva competenza del funzionario addetto all’ufficio.

In materia invece l’obbligo ricorre non all’atto della dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità e/o di rigetto dell’impugnazione ma dalla dichiarazione del giudice in cui da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per l’esazione del nuovo contributo.

Le nuove spese non incidono solo sul contributo unificato.

Il comma 486 della legge di stabilità in oggetto ha reintrodotto il pagamento dell’imposta di bollo in materia di certificati penali.

Certificati penali, tra i quali deve essere ricompreso il certificato attestante carichi pendenti, per i quali, a partire dal 1 gennaio 2013. oltre che il diritto di cui all’articolo 273 Testo Unico spese di giustizia10 dovrà essere corrisposto l’imposta di bollo.11

Tra le novità introdotte dalla normativa oggetto del presente lavoro che non incidono sul costo del processo appare opportuno evidenziarne alcune

Anzitutto la difficoltà di recupero di eventuali crediti vantati nei confronti del Ministero della Giustizia..

Infatti il comma 24 della legge di stabilità sostituendo il comma 294-bis dell’articolo 1 legge 24 dicembre 2005 n 266 ha dichiarato non soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria e penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della Giustizia, degli uffici giudiziari e della direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001 n 8912 ovvero emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrativo dal Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infine13 la possibilità, aggiungendo dopo il comma 3 il comma 3bis all’articolo 11 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n 546, di stare in giudizio mediante l’organo di rappresentanza anche da parte degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.

1 Legge 24 dicembre 2012 n 228 pubblicata in G.U. n 302 del 29 dicembre 2012

2 Comma 19 richiamata legge di stabilità

3 Comma 19 richiamata legge di stabilità

4 Comma 25 richiamata legge di stabilità

5 Comma 27 richiamata legge di stabilità

6 Comma 29 richiamata legge di stabilità

7 Comma 17 richiamata legge di stabilità

8 Comma 18 richiamata legge di stabilità

9 la legge di stabilità è in vigore dal 1 gennaio 2013

10 Attualmente quantificato in € 3,54

11 Attualmente quantificato in € 14,62

12 c.d legge Pinto equa riparazione durata ragionevole del processo

13 Comma 30 richiamata legge di stabilità

Dott. Caglioti Gaetano Walter

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