Legge di stabilità 2013: le misure in materia di costi di giustizia

Redazione 18/12/12
Scarica PDF Stampa

Anna Costagliola

 In un documento elaborato dall’Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense (CNF), l’organo di rappresentanza dell’Avvocatura denuncia l’aumento dei costi di giustizia ad opera della cd. legge di stabilità per il 2013 (ddl AS 5334) all’esame dell’Aula del Senato.

In particolare, il CNF rileva come l’art. 1, commi 14-23, del suddetto provvedimento,  intervenendo sul T.U. sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002), con disposizioni applicabili ai ricorsi notificati successivamente all’entrata in vigore del testo normativo, contempli ulteriori previsioni destinate «a far cassa intorno alla giurisdizione».

Innanzitutto il provvedimento reca disposizioni sanzionatorie in materia di giudizi di impugnazione, con la previsione della condanna della parte che abbia proposto un’impugnazione, principale o incidentale, dichiarata infondata, inammissibile o improcedibile, al pagamento di «un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione […]» (comma 15). Si tratta, per il CNF, dell’ultimo capitolo di una manovra di disincentivazione dalla proposizione delle impugnazioni che è andata dispiegandosi in due direzioni, da un lato provocando uno straordinario aumento dei costi di questi giudizi, dall’altro modificandone la disciplina in maniera da limitarne la praticabilità ed ostacolarne l’utilizzo.

Con riferimento al primo profilo, si ricorda infatti che il contributo unificato in materia di impugnazioni ha subito un primo considerevole aumento con la legge di stabilità per il 2012 (L. 183/2011) che, mediante l’inserimento del comma 1bis nell’art. 13 del T.U. in materia di spese di giustizia, a partire dal primo gennaio di quest’anno, ha aumentato il contributo unificato della metà per i giudizi di appello e raddoppiato quello dinanzi alla Corte di cassazione.

Con riferimento al secondo profilo evidenziato, ossia alle modifiche introdotte alla disciplina delle impugnazioni, occorre ricordare come il D.L. 83/2012 (recante Misure urgenti per la crescita del Paese), conv. in L. 134/2012, novellando il codice di procedura civile, ha introdotto un «filtro» alla trattazione dell’appello. In pratica, secondo il neointrodotto art. 348bis c.p.c., l’impugnazione di merito, da corollario del diritto di azione costituzionalmente garantito, diviene una sorta di concessione da parte dello stesso giudice del gravame il quale è chiamato ad effettuare in via preliminare un giudizio prognostico, rimesso alla sua discrezionalità, circa la probabilità che l’impugnazione ha di essere accolta. Ove, pertanto, il giudice d’appello ritenga che l’impugnazione non abbia «ragionevole probabilità di essere accolta» ne dichiarerà l’inammissibilità con ordinanza, spogliandosi della causa; in tal caso, la decisione di primo grado sarà ricorribile per cassazione. Nel caso di impugnazione presumibilmente fondata, al contrario, la controversia verrà trattata more solito, senza bisogno di assumere provvedimenti intermedi.

Nel descritto contesto normativo, che vedrà inevitabilmente crescere le pronunce di inammissibilità dell’appello, così come quelle di rigetto o di inammissibilità rese dalla Corte di cassazione, il carico della quale si arricchisce dei ricorsi avverso le sentenze di primo grado il cui appello sia stato dichiarato inammissibile a norma dell’art. 348bis c.p.c., l’impatto della nuova previsione della legge di stabilità del 2013 appare particolarmente consistente e, per il CNF, del tutto inaccettabile.

Peraltro, il provvedimento in itinere prevede ulteriori aumenti del contributo unificato per le controversie amministrative di cui all’art. 13, comma 6bis, del T.U. spese di giustizia, con riferimento:

a) alle controversie assoggettate al rito abbreviato di cui al Titolo V, Libro IV del Codice del Processo amministrativo, per le quali, dopo gli aumenti già disposti con la cd. manovra di luglio (D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011) l’importo passa da 1500 a 1800 euro. Tra dette controversie sono comprese le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture e l’impugnazione dei provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti;

b) ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, già interessati dal D.L. 98/2011, e più in generale per tutti i casi non previsti da disposizioni specifiche, l’importo passa da 600 a 650 euro. Nel documento predisposto dal CNF si rileva, peraltro, come il ricorso straordinario al Capo dello Stato, in quanto rimedio amministrativo e non giurisdizionale, sia stato inspiegabilmente per la prima volta assoggettato al contributo unificato dalla citata manovra economica di luglio;

c) ai giudizi di impugnazione, per cui si prevede, sulla linea della legge di stabilità dello scorso anno, che il contributo dovuto sia aumentato della metà del contributo dovuto in base all’art. 13, comma 6bis, T.U. spese di giustizia, ponendosi in tal modo sempre più a rischio l’effettività della garanzia costituzionale del diritto di azione.

A fronte di tali previsioni, il CNF ritiene che il costante e ripetuto incremento dei costi per l’accesso alla giustizia finisce per indebolire fortemente, se non addirittura vanificare, la garanzia del diritto di azione costituzionalmente tutelato. Alla luce di un trend che appare inarrestabile, lo stesso Consiglio ormai da tempo denuncia la gravissima pratica messa in atto al presunto scopo di rilanciare l’economia e la crescita del Paese, ovvero per dargli «stabilità», in danno della giustizia.

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento