Legge di stabilità 2013, fra i tagli alla spesa pubblica istituita l’Agenzia per la coesione

Redazione 11/10/12
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Lilla Laperuta

Un nuovo organo vigilerà sull’utilizzazione dei fondi europei. Lo prevede l’art. 11 del disegno di legge contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2013; qui una prima bozza del provvedimento). L’Agenzia per la Coesione, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri avrà sede legale in Roma. Ad essa saranno conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo e della coesione economica, con possibilità di intervenire nella rimozione degli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese al fine di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, nel rispetto del Trattato dell’Unione Europea e in coerenza con l’ art. 3, co. 2, della Costituzione italiana.

Su indirizzo del Ministro delegato, l’Agenzia svolge in particolare le funzioni di coordinamento, promozione e sorveglianza connesse alla programmazione e attuazione della politica di coesione, così come derivanti dal Trattato e dai regolamenti dell’Unione Europea, nonché dalle norme nazionali pertinenti, affidate dalla normativa vigente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico di cui all’art. 14 del D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197.

In particolare, l’Agenzia:

a) coordina la programmazione degli interventi delle amministrazioni pubbliche in materia di politica di coesione assicurandone, ove rilevante, la coerenza e complementarietà con le politiche pubbliche e gli interventi di settore collegati per materia;

b) d’intesa con le amministrazioni competenti provvede in materia di interventi per lo sviluppo collegati alla politica di coesione, contribuendo a definire gli obiettivi operativi degli investimenti pubblici;

c) istruisce per il Ministro delegato le proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione comunitaria e nazionale;

d) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali europei, partecipa ai processi di definizione delle relative politiche e vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, sull’attuazione dei programmi e realizzazione dei progetti che utilizzano fondi strutturali europeo;

e) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche coinvolte, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi attraverso: il ricorso sistematico alla valutazione; l’apertura al pubblico di informazioni e dati sulla politica e sui progetti finanziati; la costruzione di un sistema di indicatori di risultato; l’organizzazione delle necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative; e, ove appropriato, la definizione di meccanismi premiali o sanzionatori; la formulazione di iniziative di innovazione amministrativa, e il sostegno mirato ai soggetti coinvolti nella programmazione e attuazione;

f) provvede all’esercizio delle funzioni di coordinamento centrale per la costruzione dei conti pubblici territoriali finalizzati, tra l’altro, a fornire un quadro trasparente del peso finanziario delle politiche e degli interventi della coesione e a soddisfare i presupposti e i requisiti informativi per la verifica del principio di addizionalità dei fondi strutturali europei previsto dai regolamenti;

g) procede, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, allo studio e alla programmazione degli interventi di sviluppo a livello locale, regionale e pluriregionale e definisce opportune iniziative per la promozione e lo sviluppo di tali aree;

h) provvede in materia di formazione specialistica nelle materie di competenza.

Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale verrà approvato lo statuto dell’Agenzia sono soppressi il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico di cui all’art. 14 del D.P.R. 197/2008, ad eccezione della Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali.

Al personale dell’Agenzia sarà applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri e per i dirigenti il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’ “AREA I”.

Redazione

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