Con la legge di Bilancio 2026 il legislatore italiano ha introdotto un contributo fisso di 2 euro sulle spedizioni di beni provenienti da Paesi extra-UE di valore non superiore a 150 euro (la cosiddetta “tassa sui pacchi”), collocandosi nel segmento delle importazioni low value tipicamente riconducibili all’e-commerce e, in larga misura, ai flussi legati al fenomeno della “fast fashion”. La misura, divenuta operativa attraverso le prime indicazioni applicative dell’Agenzia delle Dogane e accompagnata da un periodo transitorio volto a consentire l’adeguamento degli operatori logistici e distributivi, solleva tuttavia una questione preliminare che precede ogni valutazione di merito: la compatibilità di un intervento nazionale di questo tipo con il divieto, sancito dal diritto dell’Unione per gli Stati membri, di introdurre dazi doganali o misure di effetto equivalente.
È proprio a partire da questo dato strutturale che occorre interrogarsi sulla natura giuridica del contributo e sulla sua tenuta rispetto all’assetto delle competenze europee. Sulla Legge di Bilancio 2026, leggi l’articolo dedicato.
Indice
1. Il divieto di dazi e misure equivalenti come limite invalicabile all’intervento statale
Un principio tanto elementare quanto spesso rimosso dal dibattito pubblico è che, nell’Unione europea, i singoli Stati non possono introdurre dazi doganali né misure di effetto equivalente. La competenza in materia è infatti esclusiva, in quanto strettamente funzionale alla tutela del mercato unico e alla libera circolazione delle merci.
Muovendo da questo presupposto, la questione del cosiddetto contributo introdotto dall’Italia sulle importazioni presenta profili di significativa criticità. Al di là della qualificazione formale adottata dal legislatore nazionale, è infatti evidente che una misura che incide sul costo di ingresso delle merci nel territorio nazionale, in ragione della loro provenienza extra-UE, può integrare un dazio o, quantomeno, una misura di effetto equivalente, vietata dall’ordinamento dell’Unione.
Secondo una nozione ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte di giustizia, costituisce misura di effetto equivalente a un dazio doganale qualsiasi onere pecuniario, anche di modesta entità e qualunque ne sia la denominazione o la tecnica di applicazione, che colpisca le merci in quanto tali per il solo fatto dell’attraversamento della frontiera, alterandone il prezzo e incidendo sulla loro competitività nel mercato interno. È dunque irrilevante che il prelievo sia qualificato come “contributo”, che non abbia natura discriminatoria apparente o che persegua finalità extrafiscali: ciò che conta è l’effetto economico e funzionale della misura¹.
2. Fast fashion, gettito e uniformità doganale: le contraddizioni del contributo italiano
A questi profili strutturali si aggiungono ulteriori elementi di criticità, che emergono se si colloca la misura nel più ampio contesto dell’azione dell’Unione europea.
L’Unione ha infatti già previsto l’introduzione, a partire dal 1° luglio, di un prelievo uniforme di 3 euro, destinato a operare su scala unionale. Il diritto dell’UE è dunque intervenuto proprio per evitare asimmetrie concorrenziali e frammentazioni del mercato interno. Da qui la domanda che sorge spontanea: perché l’Italia è intervenuta autonomamente, anticipando una disciplina che l’Unione si apprestava a introdurre in modo uniforme?
La misura è stata presentata, nel dibattito pubblico e istituzionale, come riconducibile a una ratio di carattere politico-valoriale, in quanto finalizzata al contrasto del fenomeno noto come “fast fashion” (o moda veloce). Si tratta di un modello industriale che produce e commercializza rapidamente capi d’abbigliamento ispirati alle ultime tendenze delle passerelle, ma a prezzi molto bassi e con una qualità spesso inferiore, favorendo un ciclo di consumo e scarto accelerato. Questo sistema, che punta su grandi volumi, velocità di produzione e costi contenuti, porta a un’enorme quantità di rifiuti tessili, allo sfruttamento dei lavoratori e a un impatto ambientale significativo. Si tratta dunque di un obiettivo certamente meritorio sotto il profilo ambientale e sociale. Tuttavia – ed è questo il nodo centrale – la sua condivisibilità non è di per sé idonea a risolvere i dubbi di legittimità giuridica del mezzo prescelto.
La scelta del legislatore nazionale sembra poi affiancare a tale finalità anche ragioni di natura finanziaria, senza che tale profilo assuma però rilievo dirimente ai fini della valutazione giuridica della misura.
In questa prospettiva, l’imposizione si espone a rilevanti profili di incertezza giuridica, che non possono essere sottaciuti.
In primo luogo, la misura potrebbe risultare in contrasto con il diritto dell’Unione, e dunque essere oggetto, nel tempo, di contestazioni sul piano giurisdizionale. In secondo luogo, l’entrata in vigore del dazio unionale di 3 euro pone un problema ulteriore: per come è formulata la norma italiana, i due prelievi potrebbero astrattamente cumularsi, dando luogo a un effetto difficilmente conciliabile con il principio di uniformità della disciplina doganale europea.
È appena il caso di ricordare che il dazio UE si applica nel primo punto di ingresso delle merci nel territorio dell’Unione, che si tratti di un porto italiano, francese o di qualsiasi altro Stato membro. Proprio per questo la materia deve essere regolata in modo uniforme: consentire interventi nazionali autonomi significherebbe minare le fondamenta stesse del mercato unico.
Quanto alle conseguenze pratiche, l’impatto sul singolo consumatore finale è destinato a essere minimo o nullo, poiché il costo del contributo verrebbe verosimilmente traslato sul prezzo finale. È quindi improbabile che si sviluppi un contenzioso di massa da parte dei consumatori. Diverso è invece il discorso per i grandi operatori economici, in particolare le catene distributive e gli importatori particolarmente strutturati, che avrebbero sia l’interesse sia la capacità di promuovere azioni giudiziarie, anche di carattere simbolico, volte a ottenere una verifica della compatibilità della misura con il diritto dell’Unione.
Sul piano processuale, il contributo potrebbe essere impugnato dinanzi al giudice tributario di primo grado, con la sollecitazione di una questione di legittimità costituzionale, in ragione del contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. Si aprirebbe così un ulteriore paradosso: un’eventuale declaratoria di illegittimità potrebbe comportare la necessità di restituire le somme indebitamente percepite, con una frammentazione del danno che renderebbe estremamente farraginoso il rimborso ai singoli consumatori, titolari di crediti di importo irrisorio.
Nel complesso emerge il quadro di una misura giuridicamente problematica, economicamente appetibile nel breve periodo e politicamente spendibile, ma caratterizzata da profili di tensione con l’assetto delle competenze europee. Il caso del contributo italiano dimostra, ancora una volta, come in materia doganale e fiscale l’autonomia nazionale incontri limiti stringenti nel quadro eurounitario. Anticipare un intervento che l’Unione si appresta a introdurre in modo uniforme può produrre effetti finanziari nel breve periodo, ma espone lo Stato a rischi di contenzioso e a successivi interventi correttivi, oltre a porre problemi di coerenza sistemica con le regole dell’ordinamento europeo.
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Note
¹ Cfr. Corte di giustizia, 1° luglio 1969, causa 24/68, Commissione c. Italia, secondo cui costituisce misura di effetto equivalente a un dazio doganale qualsiasi onere pecuniario, anche di modesta entità e qualunque ne sia la denominazione, che colpisca le merci in ragione del loro attraversamento della frontiera.
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