Legge 104: è giusto il licenziamento per chi abusa dei permessi?

Redazione 23/09/16
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È legittimo licenziare il lavoratore che, abusando della Legge 104, usa le ore di permesso settimanale per motivi personali al posto di assistere il parente disabile. Lo ribadisce la sezione lavoro della Corte di Cassazione, che con la sentenza num. 17968 del 13 settembre 2016 respinge il ricorso di una dipendente del Comune licenziata per aver utilizzato il permesso per frequentare delle lezioni universitarie.

 

In quali casi non si può usare il permesso?

La Legge 104 del 5 febbraio 1992, o Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, stabilisce all’art. 33 che “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità”, con grado di parentela fino al secondo grado, “ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa”.

L’assenza da lavoro, regolarmente retribuita, è dunque possibile solo quando il periodo di permesso viene utilizzato per l’assistenza al familiare diversamente abile. Tutte le altre attività, incluso il riposo reso necessario dalla stanchezza accumulata nell’assistere il familiare disabile, sono escluse.

 

Il licenziamento per giusta causa per abuso del permesso

Con la recente sentenza num. 17968/2016, la Cassazione ha ribadito che esistono i presupposti per il licenziamento per giusta causa quando un lavoratore abusa del permesso concesso dalla Legge 104.

Nel caso di specie, una dipendente del Comune è stata licenziata perché ha utilizzato 38 ore e 30 minuti del permesso che le era stato accordato per l’assistenza alla madre disabile per frequentare lezioni all’Università e sostenere i relativi esami. La prova dell’abuso è stata fornita dalla polizia, che ha pedinato la dipendente durante le ore di permesso concesse.

 

L’approvazione della Cassazione

Ebbene, la Cassazione ha stabilito che il licenziamento è del tutto legittimo. Si legge infatti nella sentenza che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il beneficio previsto dalla Legge 104 non ha funzione “compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l’assistenza prestata al disabile”: dunque, deve assolutamente esistere un preciso “nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile“. Il lavoratore, in altre parole, deve prestare assistenza al familiare precisamente durante le ore di permesso che gli sono state accordate.

“Tantomeno”, concludono gli Ermellini, “la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse” dall’assistenza al familiare diversamente abile.

 

Le motivazione del licenziamento

Il lavoratore che viene licenziato per abuso della Legge 104 ha commesso un illecito per due motivi principali. Innanzitutto ha privato il datore di lavoro della prestazione lavorativa dovuta, violando i principi di correttezza e buona fede previsti dal contratto. In secondo luogo, il lavoratore ha commesso un illecito anche nei confronti dell’Ente di previdenza che ha predisposto il beneficio ed erogato i soldi necessari per la sua attuazione.

Sentenza collegata

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