Leasing finanziario e contratto di disponibilità: pubblicate le Linee guida che ne chiariscono l’applicazione

Redazione 05/06/13
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Biancamaria Consales

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, con la determinazione n. 4/2013, ha chiarito alcuni dubbi di carattere interpretativo relativi, soprattutto, ad aspetti delicati del disegno di gara, quali, ad esempio, la tipologia di soggetti ammessi alle procedure competitive, la ripartizione dei rischi tra pubblico e privato, la corretta strutturazione delle operazioni dal punto di vista tecnico ed economico-finanziario.

La determinazione si pone l’obiettivo, dunque, di chiarire le questioni di maggiore rilevanza connesse all’applicazione degli strumenti contrattuali del leasing finanziario e del contratto di solidarietà e di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni operative sui principali aspetti dell’iter di affidamento.

Nel provvedimento, l’Autorità precisa, preliminarmente, la locazione finanziaria definendola come il contratto mediante il quale un locatore acquista un bene conforme alle esigenze del locatario e poi lo concede in locazione al medesimo, svolgendo così una funzione di intermediario finanziario; alla scadenza contrattuale il locatario utilizzatore può scegliere tra la restituzione del bene, ovvero il suo acquisto, mediante corresponsione del prezzo di riscatto. L’articolo 160-bis del Codice consente ai committenti pubblici di avvalersi di tale forma di finanziamento per la realizzazione, acquisizione e completamento delle opere pubbliche o di pubblica utilità.

Invece, il contratto di disponibilità, disciplinato dall’art. 160-ter del Codice ed annoverato dall’art. 3, comma 15-ter tra i contratti di partenariato pubblico-privato, è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio ed a spese dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo (cfr. art. 3, comma 15-bis.1). Per messa a disposizione, si intende l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.

Nel provvedimento sono illustrate le ragioni che hanno richiesto l’intervento chiarificatore dell’Autorità.

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