Le spese per l’assistenza stragiudiziale dell’avvocato in caso di sinistro stradale con particolari problemi giuridici sono sempre dovute

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Il Supremo Collegio, conferma il principio, già affermato nella sentenza n. 11154/2015, per cui: “in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, emanato in attuazione dell’art. 150, comma l, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il quale, per l’ipotesi di accettazione della somma offerta dall’impresa di assicurazione, esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico-legali per i danni alla persona, si interpreta nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l’art. 24 Cost., e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali effettivamente necessarie” (Cass. civ., Sez. III, 19/02.2016, n. 3266).

La vittima di un sinistro evocava in giudizio la compagnia di assicurazioni, per ottenere il rimborso delle somme corrisposte al proprio legale a titolo di prestazione professionale, nella procedura stragiudiziale di risarcimento del danno conclusasi con un accordo transattivo tra le parti, con l’accettazione da parte del danneggiato della somma offerta a tacitazione di tutti i danni subiti in dipendenza del sinistro.

Sull’opposizione della compagnia di assicurazioni, che negava il diritto sulla scorta della circostanza per la quale lo stesso era stato definito stragiudizialmente, il Giudice di pace adito rigettava la domanda attorea.

In seguito al gravame proposto dal danneggiato, il Tribunale di Taranto rigettava nel merito la domanda, affermando che, per la procedura di risarcimento diretto, in virtù dell’art. 9 del regolamento di cui al D.P.R. 254/2006, non fossero rimborsabili le spese sostenute per l’assistenza legale, nel caso di offerta stragiudiziale accettata dal danneggiato, al contrario di quanto avviene per le sole perizie mediche afferenti i danni alla persona, i cui costi sono sempre indennizzabili da parte della compagnia di assicurazioni.

Come detto, su ricorso proposto dal danneggiato, la Corte di Cassazione, III sezione civile, accoglie la domanda, chiarendo come l’art. 9, comma 2, del D.P.R. 18.07.2006, n. 254, emanato in attuazione dell’art. 150, comma l, del D.Lgs. 209/2005, n. 209, deve interpretarsi nel senso che sono sempre e, comunque, dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima quando il sinistro presenta particolari problematiche legali.

Diversamente opinando la disposizione richiamata risulterebbe in contrasto con l’art. 24 della Costituzione e, in quanto tale, nulla e pertanto disapplicabile.

Di contro, le spese legali non sono dovute nel caso in cui la gestione del sinistro sia di facile soluzione ovvero quando i danni prodotti risultano modestissimi e, comunque, l’assicuratore fornisce la dovuta assistenza al danneggiato.

 

 

Avv. Paolo Accoti

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Avv. Accoti Paolo

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