Le scriminanti culturali: il caso del Kirpan in relazione alla l.110/75

Con la sentenza n. 24084 del 15 maggio 2017 la Cassazione è tornata a pronunciarsi riguardo il ruolo della scriminante culturale all’interno dell’ordinamento giuridico italiano: l’argomento in questione assume giorno dopo giorno sempre più rilevanza ed attualità in un’ottica di stato pluralista e multiculturale; tanto che numerosi sono i casi in cui un gruppo minoritario, seguendo un comportamento tollerato e autorizzato dalla cultura di provenienza, viola una norma penale sancita dal gruppo maggioritario.

Elementi fattuali

Nel caso di specie la Suprema Corte era stata chiamata a giudicare uno straniero di etnia Sikh per il reato ex art 4 legge n.110/75: il soggetto in questione venne condannato ad una ammenda di duemila euro per “aver portato fuori dalla propria abitazione, senza un giustificato motivo, un coltello della lunghezza complessiva di cm 18,5 cm” – detto Kirpan, articolo di fede e simbolo distintivo dei seguaci del Sikh – “idoneo all’offesa per le sue caratteristiche”.
Il Tribunale di Mantova condannò l’imputato stabilendo come le usanze religiose non potessero abrogare una norma penale dettata al fine di garantire la sicurezza pubblica: contro tale sentenza, che venne confermata anche in appello, fu proposto ricorso alla Suprema Corte proprio in virtù dei motivi culturali del soggetto i quali, secondo l’accusato, avrebbero giustificato la detenzione del coltello.

Elementi di diritto

La Corte chiarì preliminarmente come l’articolo 4 della l. 110/75 prevedesse comunque una clausola scriminante identificata nel “giustificato motivo” di detenzione dell’arma: quest’ultimo, secondo una analisi esemplificativa e casistica posta in essere dai giudici ermellini, sussiste quando ad esempio “il giardiniere si stia recando in un giardino per potare alberi” oppure quando “il medico chirurgo nel corso delle visite porti nella borsa un bisturi […] integrando reato quando lo stesso comportamento viene posto in essere dai medesimi soggetti ma in contesti non lavorativi”.
Secondo l’impostazione della Corte non costituisce dunque “giustificato motivo” qualsiasi comportamento che venga ricondotto al fattore culturale e religioso: la ratio della limitazione a tali pratiche deriva dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante.
Secondo la sentenza della Suprema Corte, quindi, la decisione di stabilirsi in una società con valori diversi da quelli di provenienza ne presuppone il rispetto in un’ottica di compatibilità, egualitarismo e armonizzazione tra culture.
In una società multietnica e multiculturale il pericolo principale da evitare viene identificato nella presenza di un dedalo di impostazioni culturali diverse che possono portare a conflitti e disordini sociali, mirando così a dissipare qualsiasi pericolo all’ordine pubblico ed alla sicurezza sociale: da ciò deriva come si propone una netta dominanza dei valori della società ospitante rispetto a quelli del paese di provenienza.
Ritornando ai principi cardine enunciati nella sentenza n. 24084 la Corte impedì l’identificazione del fattore culturale e religioso quale scriminante: infatti la loro qualificazione come causa di esclusione della pena trova un limite invalicabile nella convivenza pacifica, nella sicurezza urbana e nell’ordine pubblico.
La formulazione dell’art 4 legge n.110/75 viene definita dalla Corte Suprema come “chiara, precisa e conoscibile”: tale disposizione è facilmente accessibile alle persone interessate, essendo caratterizzata da una formulazione limpida e intellegibile; mediante una interpretazione della norma in questione, inoltre, gli ermellini affermarono il principio corollario per cui “nessuna religione può legittimare il porto d’armi o di oggetti atti ad offendere in luogo pubblico”.

Per motivare ulteriormente la sentenza la Corte richiamò l’art. 9, secondo comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per cui: “la libertà di manifestare la propria religione o credo può essere oggetto di restrizioni stabilite per legge che costituiscono misure necessarie per la protezione dell’ordine pubblico, della saluta o della morale pubblica”.
La disposizione in questione, citata dai giudici ermellini, è stata inoltre ripetutamente utilizzata dalla Corte EDU anche per quanto riguarda le disposizioni circa il velo islamico: l’art 9 della CEDU permette la possibilità vietarne o limitarne l’utilizzo, rischiando di compromettere la relativa libertà religiosa dei fedeli, in caso di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza.

La pronuncia della Corte di Cassazione ha sollevato, senza ombra di dubbio, notevoli perplessità e dubbi circa la non identificazione del fattore culturale o religioso quale “giustificato motivo”; obbligando il giudice ad una valutazione caso per caso in base a valutazioni oggettive (modo in cui il fatto si verifica) e soggettive (condizioni dell’agente).
Secondo la giurisprudenza e dottrina maggioritaria nel caso specifico del Sikh sembra difficilmente applicabile la strada delle cultural defense americane, le quali potrebbero portare ad una esclusione della tipicità o dell’antigiuridicità in toto, lasciando il bene giuridico previsto dalla norma privo di tutela; auspicando, al fine di una corretta conclusione della vicenda, la possibilità di un bilanciamento tra le varie identità culturali e i principi del sistema penale.

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Bibliografia
– Cass. pen., Sez. I, 31 marzo 2017 (dep. 15 maggio 2017), n. 24084.
– La recente sentenza della Cassazione sui reati culturalmente orientati in Gazzetta Forense.
– Scriminanti culturali: la Cassazione pone limiti alla loro rilevanza in Parola alla Difesa.

Antonio Esposito

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