- Gli articoli 119 della Costituzione della Repubblica e 1 del Codice della Giustizia Contabile.
- L’art.30 co.15 della Legge 27 dicembre 2002,n.289:le responsabilità amministrativo – sanzionatorie.
1. Gli articoli 119 della Costituzione della Repubblica e 1 del Codice della Giustizia Contabile.
Terminologie e modalità di espressione del mondo giuridico e del diritto e delle Istituzioni non esclusive e/o di uso esclusivo ma, istituti giuridici ascritti ed ascrivibili di certo alla Corte dei Conti, le responsabilità amministrativo – sanzionatorie fungono da una delle numerose competenze della menzionata Corte dei Conti ovvero, in questo caso, giurisdizionali.
Prendendo e dando per buona una data distinzione che viene e che vede l’Ordinamento giuridico nazionale suddiviso in Ordinamento di prevenzione e Ordinamento di repressione e argomentando nel senso che di sicuro all’Ordinamento di repressione può essere fornito un giusto significato dai confini più netti, altrettanto di sicuro si può dire che all’Ordinamento di prevenzione, invece, appartengono, per quanto qui d’interesse, almeno gli organi del Potere Esecutivo dello Stato e di gestione generale.
Si vuole dire che la terminologia aggiuntiva di <amministrativa> che si rinviene, per l’appunto, affianco a quella di <responsabilità> si trova anche e proviene proprio dal Potere Esecutivo dello Stato e dagli altri organi di gestione (attività amministrativa di questi, ad esempio).
Mentre la terminologia di responsabilità e almeno in un certo senso potrebbe essere più propria dei Poteri repressivi dello Stato.
Queste responsabilità amministrative e sanzionatorie appartengono all’Ordinamento di repressione (ai Poteri giudiziari dello Stato, in tal caso la Corte dei Conti) ove l’organo repressivo agente è parte, per l’appunto, del suddetto Ordinamento di repressione quand’anche in taluni casi si esercitino funzioni che non rispondano esattamente a tale matrice.
La distinzione delineata tra Ordinamento di prevenzione e Ordinamento di repressione è valida e sussistente ma, in alcuni i Poteri dello Stato esercitano in una proporzione minimale (e non residuale) anche funzioni che possono non essere esattamente aderenti alla connotazione caratterizzante – prevenzione o repressione – e ciò, in alcuni casi lo si vede anche tramite i provvedimenti finali.
L’art.119 co.8 Cost. prevede, in proposito che i componenti del Governo delle Autonomie della Repubblica possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese d’investimento.
Ancora l’art.1 co.2 CgC prescrive che sono devoluti alla Corte dei Conti anche i giudizi aventi per oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie.
Questo per dire che alla competenza della Corte dei Conti sono attribuiti anche quei giudizi che portano all’imputazione di posizione di responsabilità amministrativo – sanzionatoria.
Mentre il Codice di Giustizia Contabile appare in termini generali sul punto, la Costituzione della Repubblica, invece, prevede una ipotesi ben precisa di responsabilità amministrativa – sanzionatoria, Come avremo modo di vedere.
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2. L’art.30 co.15 della Legge 27 dicembre 2002, n.289: le responsabilità amministrativo – sanzionatorie
Discendente direttamente dall’art.119 co.8 Cost. è l’art.30 co.15 L.n.289/2002 (Legge finanziaria 2003) e che sancisce
che qualora gli Enti territoriali ricorrano all’indebitamento per finanziarie spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’art.119 Cost., i relativi atti e contratti sono nulli. Le Sezioni giurisdizione regionali della Corte dei Conti possono irrogare agli Amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica percepita al momento della commissione della violazione.
E questo è l’esempio ritenuto più rilevante, pur non essendo l’unico di responsabilità amministrativo – sanzionatoria (1).
La Corte dei Conti è giurisdizione Contabile e pertanto alcune delle proprie competenze sono dette in termini generali responsabilità contabili.
Nell’ambito di queste si collocano, come visto, le responsabilità amministrative le quali, a loro volta prevedono sia responsabilità amministrativo – contabili generiche (in alcuni casi anche tipiche), sia responsabilità contabili restitutorie, sia ancora responsabilità amministrativo – contabili di di verso genere e dove la normativa che le rende le presenta come né generiche e né tipiche (prendendo, per l’appunto, a parametro il come la stessa normativa tratta negli altri casi le responsabilità dette) e sia, infine, responsabilità amministrativo – sanzionatorie solo tipiche (e nell’ambito delle quali ne abbiamo visto un esempio più sopra).
Come detto, l’esempio più sopra rilevato non è l’unico di responsabilità amministrativo – sanzionatoria nel momento in cui si può procedere sia in senso temporalmente orizzontale dato che in tempi coevi ve ne sono di altre forme di responsabilità amministrativo – sanzionatoria e sia, in senso temporalmente non orizzontale atteso che esse possono essere rinvenute anche a partire dal 1934.
Le responsabilità amministrativo – sanzionatorie appartengono ad un sistema parallelo e collaborativo rispetto all’altra competenza giurisdizionale della Corte dei Conti che è quella della responsabilità amministrativo – contabile da ritenere prevalente in tema e sotto più profili (anche se non confliggente). Tale sistema è il sistema sanzionatorio contabile.
L’occasione è propizia per dire che la responsabilità amministrativo – sanzionatoria in minima parte differisce dalla responsabilità amministrativo – contabile (ad esempio la prima è sempre tipica mentre la seconda per definizione è generica).
In tali casi il legislatore come si è orientato: ha previsto un dato comportamento come comportamento non regolare e prudente e di conseguenza ha previsto anche il tipo e la misura della sanzione da comminare.
Si è posto, quindi, a presidio e tramite la Corte dei Conti, di alcuni valori.
A tutela, dunque, dell’unità economica della Repubblica ed il coordinamento della finanza pubblica (2).
L’indebitamento, ad esempio, è considerato una delle cause primarie degli squilibri di bilancio e del mancato rispetto del patto di stabilità interno.
Respirano ancora, in merito gli orientamenti della stessa Corte dei Conti e risalenti in seno ad essa alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale con le pronunzie nn.12/2007 e 12/2011.
Ancorata, infine, la responsabilità amministrativo – sanzionatoria, a più disposizioni della Costituzione della Repubblica oltre alle numerose disposizioni legislative, il rito processuale è acquisibile tramite il Codice di Giustizia Contabile (Parte II – Titolo V – Capo III) dall’articolo 133 all’articolo 136: rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria (il titolo V si occupa dei riti speciali).
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Note
- Trattazione ed esempi compiuti sono rinvenibili in:Fratini M.”Compendio sistematico di Contabilità pubblica”,Accademia del diritto,Roma,2021/2022.
- Utile la ricostruzione e l’inquadramento di Longavita F.M.”Le fattispecie di responsabilità sanzionatoria nell’esperienza dell’attività del controllo e suo raccordo con la giurisdizione”,rivistacorteconti.it,n.2/2019.
BIBLIOGRAFIA
FRATINI M.”Compendio sistematico di Contabilità pubblica”,Roma,2021/2022.
LONGAVITA F.M.”Le fattispecie di responsabilità sanzionatoria nell’esperienza dell’attività del controllo e suo raccordo con la giurisdizione”,rivistacorteconti.it,n.2/2019.
GIURISPRUDENZA
Corte dei Conti,SS.RR.Giur.,Sent.n.12/2007.
Corte dei Conti,SS.RR.Giur.,Sent.n.12/2011.
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