Le regole per il conferimento degli uffici direttivi della Magistratura

sentenza 04/02/10
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Ai fini del conferimento degli uffici direttivi della Magistratura i criteri da utilizzare sono quelli delle attitudini, del merito e dell’anzianità dei candidati opportunamente integrati fra loro.

In particolare, le attitudini sono date dall’idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente – per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità – le funzioni direttive da conferire.

La capacità è poi valutata in riferimento: al profilo professionale complessivo del candidato desunto dalla provata idoneità di dare adeguata risposta alla domanda di giustizia per operosità, per cultura, preparazione tecnico-giuridica ed equilibrio; alle doti organizzative desumibili dall’esercizio di funzioni dirigenziali anche in relazione alle concrete iniziative adottate per rendere più efficiente il lavoro dei magistrati e del personale addetto all’ufficio, nonché dalla validità dei metodi operativi e di gestione degli affari e dei servizi di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni non dirigenziali;

alla conoscenza approfondita dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M. specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario; al positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse; al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni di identica o analoga natura di quelle dell’ufficio da ricoprire, o di livello pari o superiore.

La comparazione fra candidati, sempre ai fini del conferimento degli uffici direttivi della Magistratura, deve essere effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali; il pregresso svolgimento di analoghe funzioni da parte di un candidato non ha valenza dirimente e non rende obbligatoriamente recessive le posizioni dei magistrati che non abbiano già attinto livelli apicali.

 

Riferimenti:

Consiglio di Stato, sez. IV, 22/01/2010, n. 212

 

N. 00212/2010 REG.DEC.

N. 07016/2009 REG.RIC.

N. 07140/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

 

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 7016 del 2009, proposto dal

dottor ********************************, rappresentato e difeso dall’avvocato **************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, via Cosseria n. 2;

 

contro

il dottor *******************, rappresentato e difeso dall’avvocato **************************, con domicilio eletto presso ************************** in Roma, via Vincenzo Picardi n.4/B;

 

nei confronti di

Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, non costituiti;

Sul ricorso numero di registro generale 7140 del 2009, proposto da:

Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

 

contro

dottor *******************, rappresentato e difeso dall’avvocato **************************, con domicilio eletto presso ************************** in Roma, via Vincenzo Picardi n. 4/B;

 

nei confronti di

dottor ********************************, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma: I^ Sezione n. 05920/2009, resa tra le parti, concernente NOMINA A PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MATERA.

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di *******************;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 1 dicembre 2009 il Cons. ***************** e uditi per le parti gli avvocati ************** e **************************

nonchè l’avvocato dello Stato ****************;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con delibera adottata nella seduta del 7 maggio 2008 il Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto il conferimento dell’incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Matera in favore del dottor ********************************, già consigliere presso la Corte di Appello di Bari.

Tale deliberato è stato recepito nel D.P.R. 6 giugno 2008.

Gli atti ora citati, e quelli ad essi presupposti, sono stati impugnati avanti al T.A.R. Lazio dal Presidente di Sezione del Tribunale di Bari dottor *******************, il quale aveva infruttuosamente partecipato alla selezione.

A sostegno del gravame l’interessato ha dedotto due censure, contestando in primo luogo il giudizio di prevalenza attitudinale formulato dal Consiglio nei confronti del controinteressato.

In secondo luogo il ricorrente ha stigmatizzato alcuni rilievi contenuti nell’atto di concerto ministeriale, siccome strumentalmente volti a far emergere una sua asserita inadeguatezza sul piano dirigenziale.

Si è costituita l’Amministrazione, instando per il rigetto del gravame.

Si è costituito il controinteressato il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependone peraltro l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, dopo aver espressamente disatteso le eccezioni di rito, ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati.

A sostegno del decisum il primo Giudice ha in sintesi addotto l’illogicità delle considerazioni formulate dall’Organo di autogoverno circa la superiorità delle doti organizzative del dottor *********************** rispetto a quelle di cui ha dato effettivamente prova il dottor **********.

La sentenza è stata impugnata con il primo atto di appello dal soccombente dottor ***********************, il quale ne ha chiesto l’integrale riforma previa sospensione dell’esecutività.

A sostegno dell’impugnazione l’appellante torna a dedurre il difetto di giurisdizione, il vizio di ultrapetizione nonché, sotto plurimi profili, l’errore di giudizio in cui è incorso il Tribunale.

La sentenza è stata impugnata con il secondo atto di appello all’esame dall’Amministrazione, la quale ne ha chiesto l’integrale riforma previa sospensione dell’esecutività, deducendo un unico articolato motivo d’appello.

Con ordinanza n. 4635 del 2009 la Sezione ha accolto le istanze cautelari, sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 33 della legge n. 1034 del 1971.

Le Parti private hanno presentato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

Con la memoria conclusionale depositata il 20 novembre 2009 l’appellante *********************** ha in particolare rilevato che – in difetto di impugnazione incidentale da parte del dottor ********** – il capo di sentenza col quale il Tribunale ha implicitamente respinto le censure spiegate dal ricorrente originario avverso gli atti di concerto ministeriale risulta coperto da giudicato interno.

All’Udienza del 1 dicembre 2009 gli appelli sono stati trattenuti in decisione.

 

DIRITTO

 

Gli appelli vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 del cod. proc. civ., trattandosi di impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.

Gli stessi sono infondati e vanno pertanto respinti, con integrale conferma della sentenza gravata.

Oggetto sostanziale del presente giudizio è il concorso per il conferimento dell’incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Matera, conclusosi con l’approvazione da parte del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura della proposta di maggioranza formulata dalla Commissione referente in favore del dottor *********************** e il rigetto della proposta di minoranza in favore del dottor **********.

Secondo la sentenza impugnata la decisione assunta al riguardo dall’Organo di autogoverno è viziata da eccesso di potere, a causa di una non giustificata sopravvalutazione delle doti attitudinali e organizzative dell’odierno appellante.

Con il motivo che conviene prioritariamente esaminare l’appellante *********************** eccepisce la violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa posta in essere dal Tribunale, il quale ha in sostanza invaso ambiti valutativi di pieno merito riservati all’Organo di autogoverno.

L’eccezione deve essere disattesa, sulla scorta dei criteri orientativi ormai stabilmente valorizzati dalla Sezione e dai quali questo Collegio non ritiene di doversi discostare.

Alla luce dei cennati criteri, le valutazioni espresse dal Consiglio Superiore della Magistratura in sede di conferimento di incarichi direttivi vanno riconosciute come valutazioni di merito amministrativo nei confronti delle quali, avuto anche doveroso riguardo al ruolo istituzionale del Consiglio, il riscontro di legittimità che il giudice amministrativo può svolgere è soltanto quello volto ad enucleare la carenza di motivazione o l’eventuale ricorrenza di gravi difetti degli atti stessi che possano concretizzare il vizio di eccesso di potere nelle varie figure sintomatiche (sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddizione, illogicità ecc.).

Per contro, in nessun modo risulta sindacabile l’intrinseco del giudizio in quanto nel vigente ordinamento resta precluso al giudice della legittimità di sostituire la propria valutazione a quella di stretto merito espletata dal Consiglio Superiore.

Sul piano applicativo ciò comporta da un lato che tali deliberazioni, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale posta in essere da un Organo di rilievo costituzionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo della esistenza dei presupposti e congruità della motivazione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni; dall’altro che il riscontro di legittimità, che il giudice deve svolgere, è soltanto quello che può eventualmente emergere da quei gravi difetti degli atti stessi i quali possano concretizzare il vizio di eccesso di potere.

A giudizio di questo Collegio di tali principi ha fatto buon governo il primo giudice.

Questi infatti ha annullato la deliberazione impugnata siccome viziata da eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, non avendo in sostanza il Consiglio esplicitato le ragioni in base alle quali la “potenziale” attitudine organizzativa attribuita al magistrato vincitore poteva prevalere a fronte della “ concreta” capacità semidirettiva e direttiva dimostrata dall’altro candidato.

A ciò deve aggiungersi che, come si vedrà meglio nel prosieguo, il rilievo formulato dal Tribunale trova un forte aggancio nelle pertinenti circolari consiliari, la cui violazione il ricorrente aveva infatti espressamente censurato.

L’eccezione va quindi disattesa, dovendosi in conclusione pianamente escludere che la sentenza impugnata possa aver travalicato i limiti della giurisdizione di legittimità.

Con il secondo motivo l’appellante dottor *********************** deduce l’ ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale allorchè ha stigmatizzato un vizio di violazione di legge (art. 12 comma 10 D. L.vo n. 160 del 2006) in realtà non dedotto nel contesto del ricorso introduttivo.

Il rilievo deve esser disatteso in quanto il richiamo della disposizione ora citata non ha in realtà alcun rilievo concludente nell’economia della sentenza impugnata la quale si riferisce invece in modo significativo e ripetuto alle omologhe prescrizioni contenute nelle circolari consiliari, la cui violazione come si è detto era stata espressamente dedotta nel ricorso introduttivo.

In siffatto contesto il Collegio si ritiene dispensato da ogni approfondimento in ordine alla delicata questione del bilanciamento – nel processo amministrativo di impugnazione – tra il criterio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e l’opposto principio “iura novit curia” che impone al giudice di ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e porre a fondamento della decisione principi di diritto anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.

Sempre in via preliminare va infine affrontata la questione – evocata dall’appellante *********************** nella memoria versata in prossimità dell’udienza e comunque rilevabile d’ufficio – relativa alla sorte della censura rivolta dal ricorrente originario avverso gli atti con i quali il Ministro della Giustizia ha rilasciato il suo concerto in favore di entrambi i magistrati oggi contrapposti.

In fatto va ricordato – onde chiarire i contorni di un segmento procedimentale che presenta profili indubbiamente assai peculiari – che nel marzo del 2009 il Ministro ha preannunciato il suo concerto in favore di entrambi i magistrati fatti oggetto di proposte di nomina da parte della Commissione, peraltro contestualmente informando la Commissione stessa di aver avviato una ispezione volta tra l’altro a chiarire se il Presidente ********** avesse adeguatamente vigilato su un magistrato assegnato alla sua Sezione, da ultimo sottoposto a misura cautelare perché indagato per gravi reati.

Successivamente nel mese di aprile 2009 il Ministro, nell’atto di ribadire il concerto in favore dei due magistrati, da un lato ha dato atto che il Presidente ********** aveva svolto con assiduità e diligenza l’attività di vigilanza e controllo nei confronti del magistrato poi incriminato e condannato; dall’altro ha rilevato però che il predetto, nella qualità di Presidente reggente del Tribunale, aveva fatto rapporto sui comportamenti anomali di quel magistrato al Presidente della Corte d’Appello e non anche al Procuratore Generale titolare dell’azione disciplinare.

Ciò premesso, l’appellante sostiene che la sentenza impugnata ha implicitamente respinto le censure rivolte dal ricorrente originario avverso i richiamati atti ministeriali e ne trae la conclusione che – in difetto di impugnativa incidentale sul punto – la legittimità degli stessi non può più essere posta in discussione.

Di conseguenza, secondo l’appellante, il rilievo formulato dal Ministro nei confronti del dottor ********** sarebbe ormai inoppugnabile.

A giudizio di questo Collegio le argomentazioni ora compendiate sono claudicanti, in quanto muovono da un evidente fraintendimento del contenuto della sentenza impugnata la quale si è in realtà limitata a prescindere dalle censure di cui si discute.

Ed in effetti tale implicito assorbimento appare del tutto conseguente, dal momento che le problematiche evocate – così atipicamente, ciò va pur detto – negli atti ministeriali non trovano spazio alcuno nella motivazione del provvedimento impugnato.

Di tanto dà peraltro espressa contezza anche la Difesa erariale la quale nel contesto dell’atto di appello afferma espressamente che le note ministeriali in questione non hanno determinato alcuna influenza nella procedura di conferimento dell’incarico, in quanto il Consiglio ha esclusivamente tenuto conto del profilo professionale dei concorrenti come tratteggiato dai pareri e dalla documentazione agli atti.

Di talchè, a ben vedere, stavolta è l’appellante che contraddittoriamente chiede al giudice di entrare nel merito della valutazione, adducendo contro l’appellato argomenti che in realtà il Consiglio non risulta aver mai valorizzato e che quindi sono da considerarsi del tutto estranei rispetto al punto nodale della controversia, che si passa finalmente ad esaminare.

Al riguardo l’Amministrazione e l’appellante, dopo aver ricostruito l’ottimale profilo curriculare del dottor ***********************, contestano le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza impugnata rilevando che il pregresso esercizio di funzioni direttive ( o semi direttive) non può assurgere al rango di criterio dirimente in sede di conferimento di incarichi di analogo livello.

Secondo gli appellanti, in altri termini, l’errore di giudizio in cui è incorso il Tribunale consiste nell’aver praticamente configurato l’accesso agli incarichi direttivi in guisa di un procedimento di mobilità orizzontale, e ciò in palese contrasto con la disciplina di riferimento che è intesa alla selezione del magistrato più idoneo per attitudini merito e anzianità avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, anche a particolari profili ambientali.

Questi mezzi non possono essere accolti.

Come è noto, la circolare del C.S.M. 22 giugno 2005, la quale si applica alla controversia per cui è causa, prevede che ai fini del conferimento degli uffici direttivi si fa riferimento ai criteri delle attitudini, del merito e dell’anzianità, opportunamente integrati fra loro.

La medesima circolare precisa poi che per attitudini si intende l’idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente – per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità – le funzioni direttive da conferire.

In particolare, la capacità è valutata in riferimento :

a – al profilo professionale complessivo del candidato desunto dalla provata idoneità di dare adeguata risposta alla domanda di giustizia per operosità, per cultura, preparazione tecnico-giuridica ed equilibrio;

b – alle doti organizzative desumibili dall’esercizio di funzioni dirigenziali anche in relazione alle concrete iniziative adottate per rendere più efficiente il lavoro dei magistrati e del personale addetto all’ufficio, nonché dalla validità dei metodi operativi e di gestione degli affari e dei servizi di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni non dirigenziali;

c – alla conoscenza approfondita dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M. specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario;

d – al positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse;

e – al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni:

– di identica o analoga natura di quelle dell’ufficio da ricoprire;

– di livello pari o superiore”.

Quanto alla comparazione fra candidati, la Circolare precisa che essa effettuata, come si è detto, al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali.

Dalla normativa ora richiamata si evince chiaramente che, in sede di conferimento di uffici direttivi, il pregresso svolgimento di analoghe funzioni da parte di un candidato non ha valenza dirimente e non rende obbligatoriamente recessive le posizioni dei magistrati che non abbiano già attinto livelli apicali.

La norma infatti, siccome finalizzata alla scelta del magistrato più idoneo in relazione alle peculiarità funzionali ed eventualmente ambientali del posto da ricoprire, impone al Consiglio Superiore di individuare un delicato e discrezionale punto di bilanciamento tra i diversi parametri ( appunto attitudini, merito e anzianità) legalmente valorizzabili, il che esclude in radice ogni possibilità di configurare il giudizio in questione come orientato a privilegiare in modo automatico i trasferimenti per linee orizzontali.

Fermo quanto sopra, nello specifico caso all’esame deve però rilevarsi che il Consiglio Superiore si è espresso a maggioranza in favore dell’odierno appellante non tanto per la rilevanza dell’ottimo e variegato profilo curricolare di questo magistrato, quanto piuttosto per le attitudini organizzative dimostrate dall’interessato prima per otto mesi negli anni settanta quale reggente temporaneo della Procura di Lanusei, poi in tempi recenti quale componente del Consiglio giudiziario di Bari e infine nell’ambito del concorso mediante la presentazione di un progetto organizzativo del Tribunale da assegnare.

Di tale impostazione valutativa si ha riprova all’atto della comparazione che vede infatti la “spiccata attitudine organizzativa” del dottor *********************** prevalere sulle generiche “esperienze organizzative” del dottor **********.

Come condivisibilmente evidenziato dalla sentenza impugnata il giudizio formulato dall’Organo di autogoverno presenta profili di illogicità nella misura in cui – scostandosi immotivatamente dai parametri valutativi sopra ricostruiti – non tiene in alcun conto il tratto saliente dell’esperienza professionale dell’odierno appellato.

Risulta infatti dagli stessi documenti sottoposti al Plenum consiliare che il dottor ********** ha esercitato per oltre sette anni le funzioni semidirettive di Presidente della III Sezione del Tribunale di Bari e per otto mesi quelle di reggente dello stesso Tribunale.

La pretermissione da parte del Consiglio di ogni considerazione in ordine alle esperienze semidirettive e direttive di fatto maturate dal predetto magistrato nell’esercizio di funzioni di stampo dirigenziale rende evidente a parere di questo Collegio che l’Organo di autogoverno non ha tenuto in adeguato rilievo prognostico quegli elementi valutativi che invece la normativa di riferimento considera in realtà essenziali per la ricostruzione delle capacità organizzative degli aspiranti.

Per converso l’attitudine organizzativa dell’odierno appellante risulta nell’ottica della maggioranza consiliare desunta da rilievi alquanto perplessi e soprattutto corroborata in modo decisivo da elementi di giudizio che, nel disegno normativo di riferimento, non sembrano in realtà poter assurgere a siffatto rilievo.

Questa considerazione vale per il peso conferito dal Plenum all’esperienza maturata dall’appellante in tempi assai risalenti presso la Procura di Lanusei, nonché per la omessa considerazione del fatto che anche l’appellato è stato componente del Consiglio giudiziario.

Ma questa considerazione vale soprattutto per quanto concerne l’importanza attribuita dal Consiglio al progetto di riorganizzazione del Tribunale di Matera presentato dal dottor ***********************.

Al riguardo ritiene la Sezione di dover dichiarare inammissibili, in questa sede di legittimità, i rilievi mediante i quali l’appellato evidenzia la genericità delle indicazioni contenute nel sintetico elaborato in questione, anche se, nella fattispecie in esame, la macroscopica inconsistenza delle soluzioni progettuali ed organizzative previste in tale documento potrebbe prestarsi, ad avviso del Collegio, a non marginali riflessioni in tema di eccesso di potere, senza con ciò valicare i limiti del sindacato di legittimità demandato al giudice amministrativo:

Ciò posto, anche a prescindere da tali riflessioni, resta però che un giudizio di prevalenza in punto di attitudini organizzative non può certo dislocarsi in prospettive del tutto teoriche, svincolate da ogni aggancio con il concreto percorso professionale dei candidati.

Come già chiarito dalla Sezione con riguardo al contiguo problema delle audizioni, in sede di conferimento di uffici direttivi il riconoscimento della maggiore attitudine di un candidato a esercitare degnamente le funzioni da conferire deve infatti primariamente ancorarsi ad elementi oggettivi e controllabili, rispetto ai quali la esposizione di progetti di riorganizzazione dell’ufficio richiesto costituisce in realtà elemento di valutazione integrativo e non già sostitutivo.

La validità di un progetto organizzativo dell’ufficio da conferire costituisce, infatti, elemento di valutazione sussidiario utilizzabile in via integrativa e non può assurgere al rango di prova piena di quella attitudine organizzativa che va invece desunta dagli atti.

Diversamente ragionando sarebbero non solo tradite le cogenti prescrizioni della normativa di riferimento ma soprattutto ne verrebbe – in ipotesi liminari – snaturata l’impostazione di fondo del concorso per il conferimento di incarichi direttivi, concorso nel quale la valutazione prognostica deve pur sempre trovare riscontro nel complessivo bagaglio professionale acquisito dagli aspiranti nel corso della loro carriera.

Le considerazioni svolte nella sentenza impugnata – e qui condivise – in ordine alla omessa valorizzazione da parte del Consiglio del pregresso svolgimento di funzioni semidirettive e direttive da parte del dottor ********** sono contrastate dall’appellante in una duplice prospettiva.

Sostiene infatti il dottor *********************** da un lato che anch’egli ha svolto funzioni apicali nell’ambito di una sezione interna ( famiglia e minorile) della Corte d’Appello; dall’altro che talune scelte organizzative operate dal dottor ********** quale reggente del Tribunale sono state oggetto di rilievi da parte del Consiglio giudiziario.

Al riguardo devesi in primo luogo osservare che, come ben posto in luce dalla sentenza impugnata, l’esperienza maturata dall’appellante quale presidente di numerosi collegi nell’ambito della suddetta sezione d’appello non può essere paragonata né a quella semidirettiva della quale l’appellato risulta formalmente investito dall’anno 2001 né a quella direttiva assolta già da otto mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per cui è controversia.

Per quanto concerne poi la qualità dell’attività organizzativa prestata dall’appellato quale reggente del Tribunale, è sufficiente osservare che delle pretese manchevolezze richiamate dall’appellato non è traccia nella motivazione che supporta il deliberato consiliare, il che preclude in questa sede ogni ulteriore riflessione sull’argomento.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono gli appelli vanno quindi respinti.

La novità di alcune delle questioni trattate induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione tra le Parti delle spese e onorari di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdzionale – Sezione IV, definitivamente pronunciando, respinge gli appelli in epigrafe.

Spese e onorari di questo grado del giudizio sono compensati.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 con l’intervento dei Signori:

**************, Presidente

***************, Consigliere

*****************, ***********, Estensore

**********, Consigliere

Bruno Mollica, Consigliere

sentenza

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