Le ragioni di pubblico interesse poste a fondamento della determinazione adottata in autotutela sono analiticamente e puntualmente elencate

Lazzini Sonia 23/09/10
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La motivazione si sofferma anche sulla comparazione tra l’interesse pubblico e gli interessi privati dei destinatari, alla luce degli inadempimenti riscontrati;

l’atto non manca, infine, di trattenersi sulla ragionevolezza del termine d’esercizio del potere di autotutela, rimarcando che il nuovo contratto, alla data della sua sospensione, aveva ancora una durata residuale pari a più della sua metà e che gran parte delle opere di cui alla proroga non risultavano ancora eseguite.

Non sussiste, dunque, alcun vizio di motivazione, mentre, quanto ai presupposti dell’annullamento in autotutela, da un lato, il diverso apprezzamento della consistenza dell’interesse pubblico ad opera della ricorrente, in senso contrario al giudizio dell’amministrazione, è valutazione che impinge nel merito, dall’altro, la ragionevolezza del termine per l’annullamento d’ufficio, che costituisce limite posto a tutela del legittimo affidamento del destinatario del provvedimento favorevole sull’avvenuto consolidamento della propria posizione giuridica, non può essere valutata in astratto, ma in rapporto al provvedimento cui si riferisce, tenendo conto innanzitutto se esso sia stato eseguito in tutto od in parte e se abbia esaurito i suoi effetti: laddove nel caso di specie, con affermazione che non è stata contraddetta in giudizio, l’amministrazione, come si è detto, ha rimarcato che gran parte delle opere di cui alla proroga disposta con il provvedimento annullato in autotutela non erano state ancora eseguite e che la stessa proroga non era ancora trascorsa neppure per metà, il che vale ad escludere la irragionevolezza dell’annullamento.

Con un terzo motivo di ricorso, la RICORRENTE sostiene infine che l’amministrazione non avrebbe avuto il potere di annullare un rapporto contrattuale paritetico quale sarebbe la convenzione aggiuntiva.

Il motivo è infondato, poiché l’inscindibile legame tra il provvedimento di concessione e gestione e la convenzione attuativa, che non ha reale autonomia come fonte negoziale del rapporto tra le parti stipulanti, non consente che quest’ultima possa sopravvivere alla caducazione del provvedimento cui essa accede.

Dal rigetto dei precedenti motivi di gravame consegue anche il rigetto della pretesa risarcitoria, non essendo dimostrata l’ingiustizia del danno lamentato dalla ricorrente.

 

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 16862 del 20 luglio 2010 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

 

N. 16862/2010 REG.SEN.

N. 00561/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 561 del 2010, proposto da:
RICORRENTE s.c.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. **********, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv. ************** e **************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Via Melisurgo n. 4;

contro

Comune di San Vitaliano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. *************, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Andrea d’Isernia, 8 presso lo studio *******;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

“della determina di Giunta Comunale del 17 novembre 2009 numero 188 avente ad oggetto “Annullamento Deliberazione G.C. no 154/2007 e atti consequenziali”, con cui si approvava il nuovo piano economico — finanziario relativo ai servizi di pulizia, manutenzione, lampade votive e commerciali ed ai lavori di ampliamento del Cimitero di San Vitaliano da realizzare con Project Financing, (giuste convenzioni stipulate dal Comune di San Vitaliano e la concessionaria odierna ricorrente, del l agosto 2002 e del 13 settembre 2007), nonché, ove occorra e nei limiti di interesse, d’ogni atto o provvedimento, verbale e/o parere, antecedente o successivo e comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi espressamente compresi nei limiti dell’interesse, tutti gli atti del procedimento di autotutela, le note del 22 giugno 2009 e del 23 settembre 2009, le delibere di Giunta Comunale del 4 giugno 2009 numero 110 non conosciuta e del 22 settembre 2009 numero 152, ed in conseguenza per il riconoscimento dell’illegittimità dell’annullamento sia della delibera di Giunta Municipale numero 154 del 2007 che della Convenzione aggiuntiva del 13 settembre 2007 con la conseguente dichiarazione del diritto della ******à ricorrente all’esercizio della concessione e gestione oggetto della suddetta Convenzione aggiuntiva nei termini dalla stessa previsti nonché, in caso di inosservanza ed inadempienza da parte dell’Amministrazione Comunale con la condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati”.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vitaliano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 la relazione del dott. ******************** e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

All’esito di una procedura di finanza di progetto, ai sensi degli artt. 37 ss. della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il Comune di San Vitaliano aggiudicava all’A.T.I. tra le imprese Cons. Coop s.c.r.l. e A & P — Associati & Partners s.r.l. la concessione di progettazione, costruzione e gestione dell’ampliamento del locale cimitero e stipulava in data 1° agosto 2002 la relativa convenzione, di durata quinquennale.

Nell’imminenza della scadenza della convenzione, con deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 27 luglio 2007, l’amministrazione di San Vitaliano, a seguito di incontri con la concessionaria (divenuta, nelle more, RICORRENTE s.c.r.l.) concernenti i mancati ricavi derivanti dal fatto che non erano stati realizzati e venduti n. 576 loculi previsti nel progetto approvato e quindi nel piano economico finanziario e nella convenzione, prolungava la durata della concessione di ulteriori cinque anni ed approvava un nuovo piano economico finanziario e nuove tariffe di concessione dal 1° gennaio 2008, affidando altresì alla concessionaria il servizio di pulizia dell’area cimiteriale e delle lampade votive, al fine di consentire alla stessa di raggiungere l’equilibrio economico finanziario (cfr. verbale di incontro allegato alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale della proposta approvata dalla Giunta).

Il 13 settembre 2007 le parti stipulavano la nuova convenzione; in premessa veniva espressamente dato atto che «non essendosi verificate tutte le condizioni previste nella proposta di concessione rep. a. 32/02 (vendita di tutti i manufatti previsti) la concessione aveva portato una forte perdita economica al concessionario; da ciò la richiesta di riequilibrio con una proroga del termine di scadenza della concessione ai sensi dell’art. 143, comma 8 del DLgs 163/06».

Con deliberazione n. 222 del 26 ottobre 2007, la Giunta comunale rettificava la precedente deliberazione n. 154 del 2007 limitatamente all’area in cui la concessionaria avrebbe dovuto espletare il servizio delle lampade votive.

Con nota prot. n. 6589 del 22 giugno 2009, il responsabile del servizio AA.GG. del Comune di San Vitaliano comunicava alla RICORRENTE l’avvio di un procedimento di annullamento in autotutela della deliberazione n. 154 del 2007, della quale disponeva in via cautelativa la sospensione degli effetti (poi prorogata con delibera G.C. n. 152 del 22 settembre 2009).

Con deliberazione n. 188 del 17 novembre 2009 la Giunta comunale di San Vitaliano determinava, infine, «di annullare in via di autotutela in funzione della tutela complessiva degli interessi dell’Ente la deliberazione G.C. n. 154/2007 nonché, per l’effetto, la convenzione Rep. n. 99 del 13/09/2007 2007».

Con il ricorso in esame, notificato il 18 gennaio 2010 e depositato il successivo giorno 28, la RICORRENTE s.c.r.l. ha impugnato, unitamente agli atti indicati in epigrafe, la deliberazione n. 188 del 2009 per ottenerne l’annullamento, previa sospensione cautelare, con risarcimento del danno.

La domanda cautelare è stata successivamente rinunciata con atto depositato il 4 febbraio 2010.

Il Comune di San Vitaliano si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

Alla pubblica udienza del 26 maggio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Con un primo motivo di impugnazione la RICORRENTE sostiene che la deliberazione di giunta comunale n. 154 del 2007, annullata in autotutela con la deliberazione di giunta n. 188 del 17 novembre 2009 oggetto del ricorso, sarebbe stata necessaria per riequilibrare il rapporto a seguito dei mancati ricavi derivanti dalla mancata realizzazione e vendita di 576 loculi previsti nel progetto originario, e ciò sul presupposto che la normativa di settore (art. 143 del d.lgs. 163/06 e, prima, art. 19 della legge 109/94) avrebbe imposto il mantenimento costante dell’equilibrio economico – finanziario tra costi e ricavi e tra prestazione e controprestazione, anche mediante revisioni successive, opportunamente condivise tra le parti.

Il motivo è privo di pregio, poiché la legge, come bene osserva la difesa della resistente, in realtà impone alle amministrazioni concedenti di determinare nuove condizioni di equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione soltanto nel caso in cui sia stata la stessa amministrazione ad apportare le variazioni ai presupposti od alle condizioni di base che determinavano in origine tale equilibrio, e non anche nel caso di alterazioni del sinallagma ad essa non imputabili, sconfessando la tesi della RICORRENTE che vorrebbe annullare ogni rischio di impresa in capo al concessionario.

Nel caso di specie, il turbamento dell’originario equilibrio economico – finanziario non è derivato né da variazioni dei presupposti o condizioni di base apportate dalla stazione appaltante né da nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio dell’attività introdotte da norme legislative o regolamentari sopravvenute (art. 146, co. 8, d.lgs. 163/06; ma già art. 19, co. 2 bis, legge 109/94).

Per altro verso, come osserva il Comune, la pacifica circostanza che le opere in concessione non fossero state completamente realizzate si poneva come ostativa pure al ricorso alle modalità pattuite nell’art. 12 della convenzione per il riequilibrio delle reciproche prestazioni nel caso in cui, alla fine della concessione, le opere (che nel frattempo dovevano essere state evidentemente realizzate, come da programma) non fossero state alienate e cedute.

Con un secondo motivo di gravame, invocando il disposto dell’art. 21 nonies della l. 241/90, la ricorrente denuncia l’illegittimità della deliberazione n. 188 del 2009 per difetto di motivazione, anche con riferimento alla comparazione tra gli interessi pubblici e privati in gioco, e carenza di presupposti, in quanto la revisione del piano economico finanziario allegato alla convenzione aggiuntiva sarebbe pienamente conforme all’interesse pubblico, nonché l’irragionevolezza del termine di due anni trascorso tra l’adozione della delibera n. 154/07 ed il suo annullamento in autotutela, con conseguente consolidamento del suo legittimo affidamento

Le censure non meritano seguito.

Le ragioni di pubblico interesse poste a fondamento della determinazione adottata in autotutela sono analiticamente e puntualmente elencate, in sette alinea, a pagina 7 del provvedimento impugnato; la motivazione si sofferma anche sulla comparazione tra l’interesse pubblico e gli interessi privati dei destinatari, alla luce degli inadempimenti riscontrati; l’atto non manca, infine, di trattenersi sulla ragionevolezza del termine d’esercizio del potere di autotutela, rimarcando che il nuovo contratto, alla data della sua sospensione, aveva ancora una durata residuale pari a più della sua metà e che gran parte delle opere di cui alla proroga non risultavano ancora eseguite.

Non sussiste, dunque, alcun vizio di motivazione, mentre, quanto ai presupposti dell’annullamento in autotutela, da un lato, il diverso apprezzamento della consistenza dell’interesse pubblico ad opera della ricorrente, in senso contrario al giudizio dell’amministrazione, è valutazione che impinge nel merito, dall’altro, la ragionevolezza del termine per l’annullamento d’ufficio, che costituisce limite posto a tutela del legittimo affidamento del destinatario del provvedimento favorevole sull’avvenuto consolidamento della propria posizione giuridica, non può essere valutata in astratto, ma in rapporto al provvedimento cui si riferisce, tenendo conto innanzitutto se esso sia stato eseguito in tutto od in parte e se abbia esaurito i suoi effetti: laddove nel caso di specie, con affermazione che non è stata contraddetta in giudizio, l’amministrazione, come si è detto, ha rimarcato che gran parte delle opere di cui alla proroga disposta con il provvedimento annullato in autotutela non erano state ancora eseguite e che la stessa proroga non era ancora trascorsa neppure per metà, il che vale ad escludere la irragionevolezza dell’annullamento.

Con un terzo motivo di ricorso, la RICORRENTE sostiene infine che l’amministrazione non avrebbe avuto il potere di annullare un rapporto contrattuale paritetico quale sarebbe la convenzione aggiuntiva.

Il motivo è infondato, poiché l’inscindibile legame tra il provvedimento di concessione e gestione e la convenzione attuativa, che non ha reale autonomia come fonte negoziale del rapporto tra le parti stipulanti, non consente che quest’ultima possa sopravvivere alla caducazione del provvedimento cui essa accede.

Dal rigetto dei precedenti motivi di gravame consegue anche il rigetto della pretesa risarcitoria, non essendo dimostrata l’ingiustizia del danno lamentato dalla ricorrente.

In conclusione, per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto, siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe (n. 561/10). —

Condanna la RICORRENTE s.c.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di San Vitaliano, che liquida nella somma complessiva di € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA. —

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

*************, Presidente

**************, Consigliere

********************, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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