Le quote per i corsi di mediatore godono dell’esenzione IVA

Redazione 20/04/11
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I proventi derivanti dalla predisposizione di corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di mediatore sono esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10, punto 20) del D.P.R. 633/1972; lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 47/E del 18 aprile 2011.Con la citata risoluzione l’Agenzia ha risolto una questione posta da un Consiglio dell’Ordine locale, abilitato a svolgere attività di formazione per mediatori; nello specifico il quesito era quello di stabilire “se le quote di iscrizione all’attività formativa debbano scontare l’aliquota IVA ordinaria del 20 per cento ovvero rientrino nel regime di esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”. Quest’ultimo articolo dispone l’esenzione IVA per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus”. Gli organismi abilitati a tenere corsi di formazione per mediatori rientrano nella nozione di istituti o scuole riconosciute, con la conseguenza che è ad essi applicabile il regime agevolativo IVA’Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate al quesito deve essere data risposta positiva. A tal proposito richiama propria risoluzione n. 53 del 15 marzo 2007 laddove precisava che il requisito oggettivo richiesto dalla norma (le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni) va interpretato nel seguente modo:a) alla terminologia usata dalla norma “istituti o scuole” deve essere attribuito “valore meramente descrittivo”, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tale attività, e non il significato di un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione;b) l’esenzione deve ritenersi operante anche se il riconoscimento di istituti o scuole è effettuato, per ragioni di specifica competenza, da un’amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica;c) il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare.Alla luce di tale interpretazione l’Agenzia esprime l’avviso che per i corsi di formazione organizzati dalla “Camera arbitrale e di conciliazione” dell’ordine degli avvocati, finalizzati all’accesso alla professione di mediatore, possa ritenersi soddisfatto il requisito del “riconoscimento” richiesto dall’articolo 10, n. 20), trattandosi di corsi autorizzati dal Ministero della Giustizia e, dunque, assoggettati alla attività di controllo e vigilanza dello stesso.

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