Le pubblicazioni scientifiche on line

Redazione 27/04/02
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di Vincenzo Antonelli

1.0 Che valore hanno le pubblicazioni scientifiche on line?

Questa è una domanda che coloro che operano su internet, liberi professionisti, studiosi, dipendenti pubblici e quanti altri si dedicano all’approfondimento e alla ricerca, nonché gli editori di riviste elettroniche, spesso si pongono e a cui è difficile dare tutt’oggi una risposta soddisfacente.

Nella nostra riflessione affronteremo il problema del valore legale dei contributi scientifici pubblicati su internet al fine di coglierne i tratti più salienti e le possibili e praticabili soluzioni, convinti che si tratta di un quesito non puramente teorico ma dai rilevanti risvolti concreti.

1.1 L’avvento e la diffusione di internet hanno posto con urgenza il problema interpretativo delle c.d. lacune storiche[1] dell’ordinamento giuridico italiano: è pertanto necessario operare un adeguamento del tessuto normativo al progresso tecnologico.

Si tratta di un fenomeno giuridico caratterizzato da una sempre più crescente velocità delle risposte giurisprudenziali, dottrinarie e legislative alle istanze di tutela e regolamentazione imposte dall’evoluzione tecnologica e dalla diffusione sociale del sistema telematico.

In particolare si è posta la questione di quali siano i requisiti formali che devono essere rispettati dalle pubblicazioni scientifiche al fine della loro ammissibilità in sede di valutazione di un candidato in un concorso pubblico[2]. La legge e il bando di concorso[3]si limitano, normalmente, a richiedere al candidato l’allegazione delle pubblicazioni scientifiche nulla statuendo in ordine ai requisiti sostanziali e formali e ai criteri di valutazione delle stesse.

2.0 Si reputa opportuno delineare preventivamente la figura della pubblicazione scientifica.

Dal combinato disposto dell’art. 6 della l. 16 maggio 1977 n. 306 e dell’art. 1 della legge 22 aprile 1941 n. 633[4] si ricava una plausibile definizione di pubblicazione: l’opera dell’ingegno di carattere creativo[5] riprodotta in forma tangibile e messa a disposizione del pubblico attraverso degli esemplari, al fine di permetterne la lettura e la conoscenza visiva.

Circa il carattere scientifico dell’opera ci limitiamo ad osservare che di regola esso ricorre quando la riflessione speculativa è condotta secondo il metodo c.d. scientifico[6].

A tal proposito è illuminante una decisione del Consiglio di Stato[7] secondo cui il contributo partecipativo all’attività di ricerca – per assurgere al ruolo di “titolo scientifico” autonomamente valutabile – deve acquisire autonoma individualità, che dimostri capacità di osservazione scientifica e di elaborazione teorica e che consenta, in tal modo, una valutazione in concreto delle attitudini alla ricerca del candidato medesimo. In particolare lo strumento attraverso il quale si manifesta il contributo autonomo all’attività di ricerca è costituito dalle “pubblicazioni” per tale intendendosi lavoro, noto nel suo aspetto materiale, con l’idoneità di una congrua diffusione al fine di essere sottoposto al vaglio critico della comunità scientifica.

2.1 Nel corso degli ultimi decenni il sistema di pubblicazione delle opere giuridiche scientifiche ha subito notevoli mutamenti. Essi pur riguardando inizialmente il tipo di supporto documentale alla fine hanno travolto anche gli schemi di pensiero[8] ossia le costruzioni concettuali del tradizionale pensiero giuridico basato sulla stampa cartacea.

Le tappe fondamentali di siffatta evoluzione possono essere così sintetizzate[9]: 1) la rivista cartacea, 2) la rivista elettronica, 3) la pubblicazione sul doppio supporto, 4) l’autopubblicazione elettronica.

In queste pagine non disserteremo del valore accademico e della qualità della produzione scientifica nelle sue molteplici forme di pubblicazione, ma ci limiteremo ad analizzare le soluzioni che sono prospettabili circa il valore legale in relazione ai diversi sistemi di diffusione.

3.0 La rivista giuridica cartacea[10] rappresenta ancora oggi il principale veicolo di trasmissione dei risultati della ricerca scientifica, e in quanto tale è stata oggetto di molteplici interventi giurisprudenziali volti ad individuare alcuni principi giuridici integrativi del dato normativo: 1) la necessità di adempiere gli obblighi formali previsti dal d.lgs.lgt. n. 660 del 1945 e dalla l. n. 374 del 1939; 2) la tutela della “par condicio” dei concorrenti attraverso la preliminare consegna delle copie stampate ai soggetti indicati dalla legge; 3) la tutela dell’interesse pubblico ad una corretta ed adeguata pubblicità delle opere; 4) la discrezionalità del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice.

Dall’analisi delle decisioni giurisprudenziali è, perciò, possibile ricostruire il regime legale delle opere scientifiche pubblicate sulle riviste cartacee.

3.1 Nei pubblici concorsi sono valutabili quali titoli scientifici soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa[11].

3.2 Pertanto l’espressa previsione, contenuta nel bando di concorso, dell’onere di allegare le pubblicazioni, per le quali si sia già provveduto alla preliminare consegna delle copie stampate a chi d’obbligo, costituisce una prescrizione tassativa, la cui elusione non consente la valutazione di pubblicazioni ancora in attesa di essere materialmente stampate, anche al fine di non alterare la “par condicio” dei concorrenti, in relazione alla perentorietà del termine di presentazione dei titoli[12].

Le norme che prevedono l’esercizio di funzioni amministrative connesse alla registrazione di opere letterarie non sono preordinate solo alla tutela degli interessi degli autori e dei cessionari dei relativi diritti ma, più in generale, all’interesse pubblico ad una corretta ed adeguata pubblicità delle opere medesime[13].

Ne consegue che per la valutazione dei titoli scientifici è necessario l’adempimento sia delle formalità ex art. 1 D.Lgs.Lgt. n. 660 del 1945, (in base al quale ogni stampatore ha l’obbligo di consegnare – prima di porli in commercio o in diffusione e senza che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona – quattro esemplari di ogni stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l’ufficio grafico ed un esemplare alla locale procura della repubblica) sia di quelle ex art. 5 legge n. 374 del 1939, (secondo cui ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all’obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio o sull’ultima pagina del testo, l’esatta e ben visibile indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore e dell’editore, nonché dell’anno di effettiva pubblicazione). In mancanza dei suddetti adempimenti, non sono valutabili i lavori che, sebbene stampati in via provvisoria, abbiano avuto un “principio di diffusione”[14].

3.3 Inoltre le pubblicazioni, una volta che siano state analiticamente valutate, devono essere giudicate, sia pure sommariamente, in relazione all’importanza e al valore scientifico di ciascuna di esse, con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni fatte in modo globale, senza motivazione, e che si concludono con l’attribuzione di un unico punteggio[15].

Il giudizio sulle pubblicazioni presentate dal candidato in sede concorsuale, è eminentemente discrezionale ed è riservato alla commissione esaminatrice; pertanto, esso è censurabile soltanto per illogicità o irrazionalità[16].

4.0 Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente utilizzo del sistema telematico da parte degli operatori del diritto nell’ambito sia dell’attività professionale sia della riflessione dottrinale.

Questo nuovo interesse per la rete ha portato alla creazione di numerose riviste giuridiche elettroniche, che convivono con quelle tradizionali cartacee, senza tuttavia contrastarne il primato. Pertanto tutt’oggi possiamo consultare sia riviste pubblicate solo in rete sia riviste diffuse sul doppio supporto.

La presenza di quest’ultimo tipo di riviste nasce da opposte esigenze: le riviste tradizionali cartacee hanno cercato nel web un nuovo canale pubblicitario per il prodotto cartaceo, le nuove riviste elettroniche con la pubblicazione cartacea hanno, invece, rincorso una legittimazione accademica presso i tradizionali fruitori della ricerca scientifica.

L’analisi del regime giuridico delle pubblicazioni sul doppio supporto[17] ci permette di affrontare il primo stadio della problematica attinente all’editoria elettronica, che attraverso l’esperienza della rivista elettronica giunge fino al sistema dell’autopubblicazione.

4.1 Bisogna osservare che le risposte giurisprudenziali al suindicato quesito provengono dalle sedi di merito mancando pronunce delle corti di legittimità.

Secondo quanto statuito dai giudici[18] il titolare di un nome di dominio internet ha gli obblighi del proprietario di un organo di comunicazione, poiché la rete internet, quale “sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche”, è equiparabile ad un organo di stampa.

In particolare un periodico realizzato mediante l’impiego delle tecniche telematiche “on line” può essere registrato solo se stampato anche su supporto cartaceo[19].

Nonostante la prima pronuncia richiami la seconda per affermare l’equiparabilità di internet alla stampa, in realtà si è in presenza di due decisioni contrastanti, in quanto la declarata equiparabilità è messa in discussione dal fatto che soltanto la contemporanea ed ulteriore pubblicazione sul supporto cartaceo permette la registrazione della rivista on line. Ragion per cui l’istanza di registrazione afferente alla pubblicazione solo sulla rete internet di una rivista on line deve essere disattesa.[20]

4.2 Si afferma, inoltre, che per quanto riguarda le pubblicazioni realizzabili esclusivamente mediante l’impiego delle moderne tecniche telematiche, la contemporanea presenza dei criteri ontologico e teleologico, prevista dall’art. 1 della l. n 47 del 1948, esclude una diretta applicabilità della stessa[21].

Ove si volesse porre l’accento, ai fini dell’obbligo di registrazione, sulla finalità di diffusione di notizie, piuttosto che sul sistema di veicolazione delle stesse e cioè sullo strumento telematico, che rende acquisibile da una pluralità di utenti il dato immesso nel sistema informativo attraverso l’interrogazione on line, si dovrebbe unicamente far ricorso all’applicazione analogica[22].

4.3 Sebbene queste ultime considerazioni ci spingano a trattare dell’ulteriore forma di editoria esclusivamente elettronica, pur tuttavia riteniamo opportuno osservare che la pubblicazione sul doppio supporto non presenta caratteri di originalità ne può essere accolta in quanto tecnicamente non è possibile la trasformazione di un documento multimediale o ipertestuale in stampato, salvo non incorrere in una riproduzione parziale.

Qualora la giurisprudenza continuasse a richiedere la riproduzione del lavoro multimediale sul supporto cartaceo dovrà convenirsi che quest’ultima costituisce un’opera autonoma e distinta dall’originale in forma elettronica.

Bisogna precisare che ci siamo limitati a trattare dell’obbligo di registrazione in quanto prodromico ai successivi obblighi di deposito delle pubblicazioni ai fini della valutazione nei pubblici concorsi.

5.0 A questo punto conviene trattare di quella che abbia già definito come editoria elettronica: la rivista elettronica e l’autopubblicazione.

La rivista elettronica[23] rispetto all’autopubblicazione[24] si caratterizza per la distinzione tra editore e autore del lavoro scientifico, per la presenza di una redazione e per la periodicità della diffusione.

Inoltre è possibile individuare un’ulteriore forma di rivista: l’associazione di più autopubblicisti.

Queste tre forme di pubblicazione elettronica, sebbene presentino un diverso grado di qualità scientifica, sono tuttavia accomunate dai medesimi interrogativi[25]: è equiparabile la forma elettronica a quella stampata? È necessario rispettare degli obblighi formali anche per le pubblicazioni scientifiche elettroniche? È possibile individuare un regime legale particolare ed esclusivo per i documenti multimediali?

Come si può arguire da quanto in precedenza esposto sono state prospettate principalmente due soluzioni volte ad affermare: l’una l’equiparazione tra forma stampata ed elettronica, l’altra, invece, la peculiarità e la specificità del documento elettronico rispetto a quello stampato.

5.1 L’equiparazione[26] tra le due forme di espressione comporta l’applicazione diretta[27], o analogica[28] per alcuni, della normativa prevista per la stampa anche alle pubblicazioni elettroniche, adattandone tuttavia il contenuto alle peculiarità tecniche del sistema informatico.

Seguendo, così, l’orientamento della Cassazione[29], in base al quale la norma giuridica al momento stesso della sua entrata in vigore si oggettivizza estraniandosi dai fatti contingenti e dalle vicende che hanno preceduto la sua emanazione cosicché essa va interpretata facendo riferimento alla situazione esistente al momento della sua applicazione, qualunque editore elettronico potrà richiedere la registrazione di una rivista on line, nonché adempiere le formalità, previste dagli artt. 1 D.lgs.lgt. n.660 del 1945 e 5 L. n. 347 del 1939, con la semplice consegna del floppy disk[30].

5.2 Queste conclusioni sono criticate da quanti esaltano le peculiarità del sistema elettronico di pubblicazione, sebbene deve darsi atto di una parziale convergenza circa la scelta delle soluzioni pratiche da adottare.

A tal proposito si afferma[31] che la disciplina prevista dalla legge e richiamata nei bandi, e la stessa giurisprudenza, si può riferire solo alle pubblicazioni a stampa e non alle pubblicazioni effettuate con altri mezzi o supporti; che le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa sono suscettibili di essere valutate senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori a stampa; che le pubblicazioni di opere elettroniche possono essere dimostrate con qualsiasi mezzo atto a dare certezza che il lavoro è stato effettivamente realizzato, che vi siano tutte le indicazioni idonee a stabilirne la paternità e infine che il lavoro sia divulgato[32].

Da questa ricostruzione dottrinale emerge un’esigenza rilevante: ridurre al minimo le formalità per uno strumento come internet caratterizzato dalla facilità e velocità della formazione e trasmissione dei dati.

5.3 L’esposizione delle soluzioni che la dottrina ha prospettato ci spinge ad illustrare la nostra posizione, alla luce soprattutto dei recenti interventi legislativi in tema di documenti informatici.

Non si può negare che le istanze di tutela sottese alla normativa sulla stampa e sul diritto d’autore nonché l’esigenza di garantire la “par condicio” in sede concorsuale e di soddisfare l’interesse pubblico alla pubblicità delle opere scientifiche ricorrano anche in relazione al sistema elettronico di pubblicazione, anzi è necessario che l’attività interpretativa della giurisprudenza e della dottrina sia guidata da questi principi.

L’interrogativo circa l’equiparabilità del documento informatico a quello scritto è stato risolto dall’art. 15 comma 2 della legge n. 59 del 1997 in cui si prescrive che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

In particolare, quest’ultima statuizione non impone la diretta e piena applicazione di tutta la normativa prevista per le opere stampate, ma richiede l’elaborazione di un giudizio di compatibilità del dato normativo con le caratteristiche tecniche del sistema informatico.

5.4 In tal modo le incertezze circa la provenienza e la datazione del lavoro sono superabili apponendo, o associando con separata evidenza informatica, a ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, una firma digitale a norma del D.p.r. 10 novembre 1997 n. 513. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l’ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.

L’apposizione o l’associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.

Il documento informatico da chiunque formato, l’archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, se conformi alle disposizioni di legge, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge e soddisfano il requisito legale della forma scritta.

I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dei pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o li rilascia.

5.5 In relazione agli oneri formali di deposito delle pubblicazioni bisogna tener conto del fatto che la spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti contenenti la firma digitale esonera dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato.

La data e l’ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico sono opponibili ai terzi.

Dalla normativa esposta potrebbe argomentarsi l’equivalenza tra “traditio” e trasmissione per via telematica. Tuttavia bisogna osservare che l’attività di certificazione da parte della pubblica amministrazione necessita del supporto strutturale tecnologico, di cui essa è oggi carente e rispetto al quale non si rinviene nella normativa vigente un obbligo espresso di dotazione, salvo ritenere, come a noi pare opportuno, che l’art. 15 comma 2 della l. 59 del 1997 abbia riconosciuto al privato il diritto di richiedere la certificazione delle proprie opere. Ciò sarebbe necessario affinché il documento informatico possa essere valido e rilevante a tutti gli effetti di legge.

Pertanto è da considerare insoddisfacente la soluzione ancorata alla consegna del floppy disk all’autorità amministrativa ed è da preferire la trasmissione telematica del documento multimediale, nei limiti del possibile, ad un’unica banca dati pubblica.

5.6 L’evoluzione storica non porta con sé solo “fatti” nuovi: porta anche nuove aspirazioni, nuovi criteri di valore[33] e potremmo aggiungere nuovi diritti.

È questo il caso del diritto dell’informazione[34], espressione della più generale libertà di pensiero di cui all’art. 21 della Costituzione.

Il riferimento alla norma costituzionale, che distingue fra “pensiero” e “mezzo di diffusione”, ha permesso di meglio chiarire il significato del termine informazione: esso si riferisce sia al momento della “formazione”, ossia di una struttura significativa conferita ai dati di esperienza pratica o conoscitiva e alla loro espressione; sia al momento della “comunicazione”, quando cioè l’informazione viene trasmessa, e perciò diventa interamente tale[35].

Pertanto la protezione accordata dall’art. 21 della Costituzione deve essere rivolta anche ai mezzi di diffusione: si devono predisporre tutti gli strumenti di tutela, e fra questi rientrano i doveri di certificazione, che permettano, alla persona di comunicare le proprie elaborazioni intellettuali.

Altrimenti si rischia di violare l’art. 3 della Costituzione dal momento che la legge sulla stampa introdurrebbe un regime differenziato di tutela a secondo che oggetto della stessa siano giornali e televisione o altri sistemi di diffusione o comunicazione.[36]

Ne si può condividere la posizione assunta dalla giurisprudenza[37] che ha negato l’esistenza di un diritto soggettivo ad ottenere la certificazione delle pubblicazioni, sostenendo[38] che al fine della individuazione delle posizioni giuridiche soggettive tutelate dall’ordinamento di settore è rilevante la verifica della direzione delle norme stesse se cioè con esse si miri a tutelare in modo immediato un interesse, di carattere patrimoniale e non, direttamente pertinente al soggetto destinatario delle disposizioni o se invece si tende attraverso la predisposizione di strutture organizzative o la previsione di comportamenti della Pubblica amministrazione a perseguire fini di interesse generale che pur possono coinvolgere posizioni individuali.

6.0 Infine possiamo rivolgere l’attenzione al diritto ancora da scrivere ossia il disegno di legge n. 3610 contenente norme relative al deposito legale dei documenti d’interesse culturale destinati all’uso pubblico, disposizioni che confermano la necessità di imporre e disciplinare un insieme di oneri formali per i documenti multimediali.

In questa sede ci limitiamo ad indicarne gli aspetti più rilevanti al fine di individuare quale potrebbe essere la nuova disciplina degli obblighi formali per le pubblicazioni scientifiche on line.

6.1 I documenti multipli su qualsiasi supporto, destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, sono oggetto di deposito obbligatorio al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana.

I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

Il deposito legale è finalizzato:

  1. a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti;
  2. b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
  3. c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d’autore e sui diritti connessi, nonché sull’abusiva riproduzione di opere librarie;
  4. d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

Tra le categorie di documenti destinati al deposito legale vi sono i documenti multimediali.

L’obbligo della consegna dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

Sono soggette all’obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

I soggetti obbligati al deposito legale sono:

  1. a) l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
  2. b) il tipografo, ove manchi l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione;
  3. c) il produttore di materiali non librari o di prodotti editoriali similari realizzati nel territorio nazionale;
  4. d) il distributore di materiali non librari o di prodotti editoriali similari distribuiti su licenza per il mercato italiano;

I documenti devono essere consegnati entro quindici giorni dalla prima distribuzione.

Due copie dei documenti multimediali, delle incisioni e delle registrazioni sonore e delle videoregistrazioni devono essere consegnate alla Discoteca di Stato[39].

I soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, anche in forma cumulativa, dalla stessa richiesti e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica. I

medesimi soggetti sono altresì tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia una copia degli stessi documenti inerenti alle aree del diritto e delle scienze sociali.

Il regolamento attuativo della legge stabilisce:

  1. a) i casi di esonero totale o parziale dalla consegna dei documenti;
  2. b) gli elementi identificativi da apporre sul documento.

Infine sono abrogati la legge 2 febbraio 1939, n.374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n.660, il regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n.2052, e l’articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1^ marzo 1945, n.82.

Il legislatore con la predisposizione di queste norme ha dimostrato una particolare sensibilità verso le problematiche che scaturiscono dall’evoluzione delle tecnologie dell’informazione, sensibilità che tuttavia dopo tre anni dalla presentazione del disegno di legge non si è ancora tramutata nella sua approvazione definitiva.

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