Le proposte del Notariato per la modifica di alcune parti del codice civile

Redazione 18/10/11
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Il Consiglio Nazionale del Notariato ha presentato al 46° Congresso nazionale conclusosi sabato 15 ottobre quattro proposte di legge in materia di contratti, famiglia e successioni, utili sia ad adeguare le normative italiane alle mutate condizioni sociali sia a favorire una più facile circolazione dei beni. Si tratta di progetti tecnici di modifica del codice civile per l’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano dei patti di convivenza, delle convenzioni prematrimoniali, della riforma dei patti successori rinunciativi e dei diritti riservati ai legittimari.

Quanto ai patti di convivenza (PAC), il CNN sottolinea come il relativo dibattito in Italia non abbia avuto fino ad oggi adeguati sbocchi legislativi a causa della mancanza di univocità di intenti, determinata soprattutto dalla coesistenza nel nostro Paese di tradizioni, culture e ideologie differenti, che prospettano ipotesi di assetto della società e dello Stato molto diverse, spesso confliggenti con la tradizione cattolica della grande parte degli italiani, che manifesta la totale irrilevanza e indifferenza per forme di convivenza diverse da quella fondata sul matrimonio. In questa direzione, la proposta avanzata dal notariato non suggerisce l’allargamento «sic et simpliciter» del concetto di famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna ad altre forme di convivenza, ma semplicemente prospetta soluzioni adeguate alle nuove esigenze della società, in cui sempre più diffuso appare il fenomeno delle convivenze di fatto. La pluralità di forme relazionali, d’altro canto, non potrebbe di per sé eliminare la famiglia come istituto unico e insostituibile a livello sociale, fondata sull’unione affettiva ed economica tra un uomo e una donna, in grado di assolvere alle funzioni cui essa da sempre è finalizzata.

Il patto di convivenza proposto dal Notariato consente perciò, senza istituzionalizzare un rapporto personale, di regolamentare diritti e obblighi di carattere patrimoniale relativi ad una vita in comune, configurandosi quale soluzione privatistica cui chiunque può liberamente ricorrere per pianificare consapevolmente la propria sfera personale di interessi. Punto centrale della disciplina è dunque il contratto che ha per oggetto la disciplina dei rapporti patrimoniali relativi ad una convivenza e non il riconoscimento automatico di diritti e doveri derivanti da una situazione di fatto, quale è la semplice «unione di fatto» o convivenza. Di qui la scelta di inserire la normativa sui PAC nell’ambito del Libro IV del codice civile, dedicato alle obbligazioni e ai contratti, e non nel Libro I, dedicato alle persone e alla famiglia.

Nel contratto le parti hanno piena libertà di autodeterminazione, potendo liberamente disciplinare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, la messa in comunione ordinaria dei beni acquistati a titolo oneroso anche da uno solo dei conviventi, i diritti e gli obblighi di natura patrimoniale a favore dei contraenti allo scioglimento del patto di convivenza, la possibilità di convenire attraverso lo stesso patto di superare il divieto di patti successori, disponendo a favore del convivente nei limiti della quota di patrimonio disponibile. Inoltre possono esser previsti diritti e doveri di assistenza, informazione e misure di carattere sanitario e penitenziario.

Ulteriore, importante proposta di riforma proveniente dal Notariato attiene all’introduzione anche nel nostro ordinamento delle convenzioni prematrimoniali. Allo stato della vigente legislazione si consente ai coniugi di regolamentare convenzionalmente il loro regime patrimoniale attraverso il disposto dell’art. 162 c.c., per cui essi possono scegliere tra comunione legale o separazione dei beni. La proposta intende ampliare il contenuto delle convenzioni di cui all’art. 162 c.c., riconoscendo ai coniugi la possibilità di disciplinare, in qualsiasi momento, anche prima di contrarre il matrimonio, i loro rapporti patrimoniali anche nell’ottica di un’eventuale separazione personale ovvero di un eventuale divorzio. In tal modo si intende consentire ai coniugi la gestione anticipata e consensuale dei loro rapporti patrimoniali, evitando così che la negoziazione di essi sia rinviata ad un momento successivo in cui il matrimonio è entrato già in crisi.

Per il perseguimento di tali finalità, la proposta prevede di aggiungere nel codice civile un art. 162bis disciplinante la possibilità per i coniugi di disciplinare preventivamente i loro rapporti patrimoniali in seguito ad un eventuale separazione o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza incidere su tutti i diritti e gli obblighi inderogabili che derivano dal matrimonio medesimo.

Le altre due proposte di legge riguardano la materia successoria con la riforma dei patti successori rinunciativi e dei diritti riservati ai legittimari. Esse sono dirette ad attenuare gli effetti dell’azione di riduzione nei confronti dei terzi e del divieto dei patti successori, per adeguare la giusta tutela dei diritti dei legittimari alla mutata realtà della società del nostro tempo, espressione di una concezione dei rapporti familiari che oggi non è più quella su cui poggiava il codice del 1942.

Con l’introduzione dei patti successori rinunciativi si consentirebbe, al pari di quanto avviene in altri Stati europei (Germania, Svizzera, Francia), la possibilità ad un soggetto di rinunciare anticipatamente ai diritti che possono a lui spettare su una successione non ancora aperta (o sui beni che ne faranno parte) e, come logica conseguenza, la possibilità ai legittimari di rinunziare ai loro diritti anche durante la vita del donante. Il che si tradurrebbe, oltre che nella possibilità di realizzare sistemazioni familiari aderenti alla volontà dell’intera famiglia, con vantaggi sia economici sia di serenità familiare, anche in una maggiore garanzia di fluidità e di sicurezza degli acquisti. Sottolinea, infatti, il Notariato, come, sotto il profilo da ultimo esaminato, l’adeguamento anche del nostro ordinamento ad una realtà già normativizzata in altri Paesi europei potrebbe produrre benefici effetti sulla dinamica del mercato immobiliare e del credito, oggi ostacolati dagli eccessivi vincoli alla proprietà di provenienza successoria o comunque riconducibile a tale matrice. (Anna Costagliola)

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