Le principali novità del pignoramento presso terzi

Redazione 20/05/16
Scarica PDF Stampa

Sul fronte del pignoramento presso terzi, si è corretta una stortura prima esistente nel sistema.

Infatti, se il pignoramento di pensioni e stipendi era assoggettato al limite del quinto nel caso di esecuzione promossa presso il datore di lavoro o l’INPS, detto limite non era previsto nel caso in cui stipendio o pensione fossero pignorati presso la banca ove erano versati. Il che era obiettivamente assurdo, anche perché a lato pratico quasi nessun legale si risolveva di pignorare presso il datore di lavoro, proprio per evitare il suddetto limite.

Tanto più a seguito delle evoluzioni normative dettate da finalità antiriciclaggio, all’esito delle quali oramai tutti, compresi i pensionati, devono essere dotati di conto corrente per l’accredito delle loro spettanze.

La novella dell’art. 545 c.p.c., invece, prevede che: i) le somme dovute a titolo di pensione o indennità sostitutive della pensione sono pignorabili nei limiti della misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà (pari ad euro 672,00 al mese). La parte eccedente il limite è pignorabile nei limiti del quinto, o della misura fissata dal giudice, se il pignoramento avviene per crediti alimentari; ii) le somme dovute a titolo di stipendio, salario, nonché altre indennità dovute e relative al rapporto di lavoro, possono essere pignorate: ii.1.) fino al limite del triplo dell’assegno sociale (ossia euro 1.344,00 al mese), se l’accredito ha data anteriore al pignoramento; ii.2) nei limiti del quinto, se l’accredito ha data successiva, o della diversa misura fissata dal giudice, se il pignoramento avviene per crediti alimentari. La stessa norma si applica ii.3) per le pensioni e le indennità analoghe che siano accreditate su conto bancario o postale intestato al debitore (art. 545, comma 7, c.p.c.). In caso di inosservanza di queste disposizioni, la sanzione è la parziale inefficacia del pignoramento, rilevabile anche d’ufficio (art. 545, commi 8-9, c.p.c.).

La norma si applica alle esecuzioni iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Gli obblighi del terzo sono stati adeguati alla nuova disciplina, in ragione della anteriorità o meno dell’accredito dello stipendio o della pensione rispetto alla data di notifica del pignoramento (art. 546, comma 1, c.p.c.). La norma si applica alle esecuzioni iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Come si vede, le nuove norme sul pignoramento presso terzi rivelano un complesso meccanismo che comporta maggiore attività per il terzo pignorato. Interessante anche la sanzione della inefficacia relativa nel caso di pignoramento che ecceda i limiti di legge.

Da ultimo, l’art. 77, l. 28 dicembre 2015, n. 221, ha modificato l’art. 514-bis c.p.c., introducendo tra le cose mobili assolutamente impignorabili “6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; 6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento