Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non costituiscono fonti di prova in materia penale

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(Annullamento senza rinvio)

Il fatto

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 28 settembre 2017, confermava la sentenza del 10 marzo 2015 con la quale il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato la penale responsabilità di G. F., relativamente ai reati di cui agli artt. 4 e 2 del dlgs n. 74 del 2000, limitatamente alla evasione dell’IRES quanto alla prima delle due imputazioni contestate, per avere egli, in esecuzione di un unico disegno criminoso, in qualità di legale rappresentante della L. Srl, indicato nelle dichiarazioni dei redditi della predetta Società nell’anno di imposta 2010 elementi passivi fittizi ed avendo omesso di indicare elementi attivi reali per un complessivo importo superiore al 10% degli elementi attivi indicati e per essersi avvalso, nella redazione della predetta dichiarazione dei redditi, di fatture relative ad operazioni passive oggettivamente inesistenti.

Per i reati di cui sopra, unificati sotto il vincolo della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, la Corte di Catanzaro aveva altresì confermato la pena già irrogata dal giudice di prime cure nella misura di anni 1 e mesi 1 di reclusione, oltre accessori mentre aveva escluso sia di potere considerare il fatto di particolare tenuità, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., sia di potere concedere il beneficio della non menzione, in considerazione della complessiva gravità delle condotte in contestazione.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione il prevenuto, articolando sette motivi di impugnazione così formulati: 1) vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui era stata ritenuta la inesistenza di taluni costi indicati in deduzione nella dichiarazione presentata dal G., sebbene la documentazione presente in atti avesse, al massimo, consentito di affermarne la indeducibilità per difetto di documentazione ma non per la loro inesistenza rilevandosi oltre a ciò che i rapporti sottostanti alle fatture passive ricevute dalla L. non avevano una base documentale scritta era erano di scarsa rilevanza, ove si fosse considerato che i rapporti in questione, sebbene la sommatoria degli importi relativi agli stessi sia di considerevole importo, avevano, singolarmente considerati, valori monetari non elevati; 2) violazione dell’art. 4 del dlgs n. 74 del 2000, nella sua attuale formulazione, ove era esclusa la rilevanza penale della non corretta classificazione in sede di dichiarazione dei redditi della deducibilità di elementi passivi reali, circostanza che si sarebbe verificata nel caso concreto in quanto il ricorrente avrebbe portato in deduzione oneri non inesistenti, ma indeducibili; 3) violazione di legge per non avere il giudice del gravame ritenuto di potere concedere il beneficio della non menzione pur avendo affermato la non particolare gravità del fatto contestato così come analoga censura era stata formulata con riferimento alla mancata qualificazione del fatto fra quelli di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; 4) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui erano stati ricondotti a reddito, sulla base di una presunzione tipica del diritto tributario, i prelievi di cassa operati dal ricorrente e nella parte in cui non erano stati considerati provati gli impieghi di essi come costi riferiti al ciclo produttivo della impresa; 6) illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui erano state ritenute relative ad operazioni inesistenti le fatture emesse dalla T. S. a nome della L. stante il fatto che l’esistenza dei sottostanti rapporti era stata documentata non solo attraverso le dichiarazioni del commissario liquidatore della T. S. ma anche attraverso la dimostrazione della esistenza di un’azione giudiziaria di questa volta al conseguimento dei crediti da essa vantati verso la L.; 7) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la sentenza di condanna pur in presenza di elementi che avrebbero dovuto condurre alla assoluzione dell’imputato in considerazione della sussistenza quanto meno di un legittimo dubbio in ordine alla sua penale responsabilità.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto alla stregua delle seguenti considerazioni.

A tal proposito veniva esaminato prioritariamente il quinto, fra i motivi di ricorso dedotti dalla difesa, riferito all’aver i giudici del merito considerato presuntivamente riferibili a ricavi, non dichiarati, i prelievi di cassa eseguiti dall’imputato posto che siffatta deduzione si basava su una presunzione che, nella sua assolutezza, risultava essere tipicamente riconducibile al solo diritto tributario e non poteva estendere il suo campo di azione anche all’accertamento penale dei reati.

Orbene, a fronte di tale censura, gli ermellini facevano presente come fosse stato postulato in sede nomofilattica il principio secondo il quale le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati previsti dal dlgs n. 74 del 2000, potendo solamente essere fondamento di elementi indiziari atti a giustificare l’adozione di misure cautelari reali a carico del soggetto interessato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 giugno 2018, n. 26274) trattandosi di elementi che non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 luglio 2015, n. 30890; idem 13 febbraio 2013, n. 7078).

Si evidenziava invece come la Corte catanzarese non avesse preso in esame, come richiesto da questa giurisprudenza, ulteriori elementi di riscontro, essendosi basata esclusivamente, ai fini della affermazione della penale responsabilità del G., sulla esistenza dei predetti prelievi di cassa.

Tal che se ne faceva conseguire come la sentenza impugnata, stante l’insufficienza motivazionale e la violazione di legge insita nella utilizzazione in ambito improprio della presunzione tipica del diritto tributario, dovesse essere annullata, con assorbimento dei restanti motivi di impugnazione, ma senza rinvio considerato che i reati contestati erano oramai prescritti.

Conclusioni

La sentenza è condivisibile in quanto si allinea lungo il solco di un pregresso e consolidato orientamento ermeneutico con cui la Cassazione, come appena visto, ha affermato che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati previsti dal dlgs n. 74 del 2000, potendo solamente essere fondamento di elementi indiziari atti a giustificare l’adozione di misure cautelari reali a carico del soggetto interessato.

Di conseguenza, ove dovesse verificare una situazione probatoria di questo genere, essa non potrà che essere eccepita nei modi e nelle forme previste dal codice di procedura penale.

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Sentenza collegata

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