Le presunzioni bancarie di maggior reddito del contribuente libero professionista

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Con la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione V, n. 12779 pubblicata il 21 giugno 2016 è stato stabilito il principio secondo cui “… la presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l’inclusione nella base imponibile oppure l’estraneità alla produzione del reddito, si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o professionisti intellettuali, essendo venuta meno, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la modifica della citata disposizione, apportata dall’art. 1, comma 402, della legge n. 311 del 2004…

In pratica, la decisione dei Giudici di legittimità ribadisce l’orientamento per cui il recupero a tassazione nei confronti di un contribuente libero professionista non può essere basato semplicemente su risultanze bancarie come avviene per l’accertamento dei redditi d’impresa, perché l’attività professionale e quella d’impresa non devono essere equiparate.

Nel caso di specie, nelle more del giudizio in Cassazione, la sentenza della Corte Costituzionale n. 228 depositata il 6 ottobre 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 comma 1 n. 2 secondo periodo del D.P.R. 600/1973 nella parte in cui estende anche ai liberi professionisti la presunzione, in origine limitata soltanto agli imprenditori, secondo la quale i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito di operazioni di controllo sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti (e sono quindi assoggettabili a tassazione), se il contribuente non ne indica i soggetti beneficiari e sempreché non risultino dalle scritture contabili.

Secondo la Consulta, invero, “… proprio tale ultima estensione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.

Ebbene, tale affermazione è condivisibile, considerando che la non ragionevolezza della presunzione su menzionata è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvalgono i liberi professionisti, per cuied è questo il dato fondamentale – tendono a coincidere, almeno in parte, entrate e spese professionali e personali.

E’ evidente, difatti, che l’attività svolta da un libero professionista è caratterizzata dalla preminenza dell’apporto del proprio lavoro proprio, mentre è marginale l’apparato organizzativo – tipico delle imprese – quasi del tutto assente nelle professioni liberali.

Sempre secondo la sentenza costituzionale, infatti, “… la figura del lavoratore autonomo, pur essendo per molti versi affine a quella dell’imprenditore sia nel diritto interno sia nel diritto comunitario, presenta specificità tali da far ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento…”.

Nella fattispecie, dunque, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente libero professionista, i cui redditi erano stati ricostruiti attraverso il metodo analitico-induttivo sulla base di accertamenti bancari, in base al “principio di diritto secondo cui l’Ufficio non poteva adottare, a supporto delle ripresa a tassazione, le sole risultanze bancarie, dovendole verificare sulla base di ulteriori elementi probatori”.

Sentenza collegata

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Dott. Assenza Carmelo

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