Le operazioni di gara possono concludersi in venti giorni

Lazzini Sonia 09/12/10
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La possibilità di deroga al principio di pubblicità ha trovato in giurisprudenza ripetuta affermazione in ordine a procedure concorsuali, quale quella di specie, di affidamento dell’ appalto secondo il criterio selettivo dell’ offerta più vantaggiosa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 846 del 14 febbraio 2002; Sez. V, n. 2235 del 14 aprile 2000; n. 4577 del 23 agosto 2000).

L’ utilizzo di mezzi informatici (format e check list) per la valutazione delle offerte, non configura l’ introduzione di nuovi criteri di massima a modifica di quelli previsti del bando, ma integra ad uno mero strumento tecnico a supporto dell’ attività di giudizio della commissione di gara.

Il completamento delle operazioni di gara nell’ arco di venti giorni non si configura sproporzionato sul piano temporale e tale da introdurre, in via sintomatico, profili di eccesso di potere per l’ inosservanza della regola di continuità degli adempimenti della commissione.

 

A cura di *************

 

N. 07987/2010 REG.SEN.

N. 06242/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6242 del 2005, proposto da:
Consorzio Ricorrente; ***********++;

contro

– Regione Campania, rappresentata e difesa dall’ avv. ******************, con domicilio presso l’ ufficio di rappresentanza della Regione in Roma in Roma, via Poli, n. 29;
– Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e Artingiancassa s.p.a., rappresentate e difese dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso lo stesso, via Principessa Clotilde, n. 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE I n. 03555/2005, resa tra le parti, concernente APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL 5 SEZIONI PROV.LI FONDO REG.LE DI GARANZIA

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2010 il consigliere ******************** e uditi per le parti gli avvocati ***********, per delega dell’*****************, ********** per delega dell’avv. ********, e ********.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1). Con ricorso e successivi motivi aggiunti proposti avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania il Consorzio Ricorrente e le altre istituzioni indicate in epigrafe – che avevano partecipato in costituendo raggruppamento alla selezione bandita dalla Regione Campania per l’ individuazione del gestore, per le sezioni delle province di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento, di fondi regionali di garanzia per il finanziamento a medio e lungo termine delle piccole e medie imprese – si gravavano contro: il decreto dirigenziale n. 11 del 3 dicembre 2004, recante l’ esclusione dalla procedura di gara per riscontrati vizi afferenti alla fase di presentazione e produzione della documentazione di gara; il provvedimento di aggiudicazione del servizio al costituendo raggruppamento tra la ******; il bando di gara; la delibera della Giunta regionale n. 1512 del 29 luglio 2004; il decreto dirigenziale n. 3 del 10 febbraio 2005, recante l’aggiudicazione definitiva.

L’ esclusione del raggruppamento ricorrente era fondato sui seguenti motivi:

1) sulle scatole contenenti l’ offerta non è stata apposta alcuna controfirma (punto 7.1 del bando);

2) la domanda di partecipazione non risulta conforme a quanto prescritto dal bando di gara e dal d.lgs. n. 157 del 1995 (punto 7.1 del bando);

3) la dichiarazione richiesta dal punto 7.2.2., lett. j) del bando è firmata solo dal rappresentante della ** Piemonte;

4) i documenti richiesti al punto 7.2.2. lett. l), m), n), e o) non risultano firmati da alcuno, in difformità da quanto richiesto al punto 7.4 del bando;

5) la relazione di cui alla lett. p) del punto 7.2.2. del bando non reca la firma del rappresentante della “**”;

6) l’ offerta economica risulta firmata esclusivamente dal rappresentate legale di Unionfidi Piemonte e non sottoscritta da tutti i partecipanti.

Con ricorso incidentale il raggruppamento di imprese controinteressato contestava la partecipazione alla gara delle istituzioni ricorrenti, perché prive del requisito di iscrizione nell’ elenco speciale previsto dagli artt. 103 e 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza in forma semplificata, respingeva il ricorso valorizzando, per il suo carattere assorbente, il motivo di esclusione afferente alla mancata sottoscrizione dell’ offerta da parte di tutti i partecipanti al raggruppamento – e dichiarava in conseguenza inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto in via incidentale.

Avverso detta sentenza hanno proposto appello i partecipanti al costituendo raggruppamento ed hanno contestato le conclusioni del Tribunale amministrativo, lamentando, in particolare, l’ omessa pronunzia su tutti i motivi di legittimità dedotti in primo grado, pedissequamente riproposti con l’ atto di appello.

Si sono costituiti in resistenza la Regione Campania e la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. che, con le rispettive memorie, hanno contraddetto i motivi di impugnativa e concluso per la conferma della sentenza impugnata.

All’ udienza del 12 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’ appello è infondato.

2.1). Il Tribunale amministrativo regionale ha correttamente riconosciuto la legittimità dell’atto di esclusione dalla gara in relazione alla mancata sottoscrizione dell’ offerta economica da parte di tutti i confidi partecipanti al costituendo r.t.i., ma da uno solo di essi (Unionfidi Piemonte).

Al riguardo il bando di gara al punto 7.4., con univoca prescrizione, stabiliva che l’ offerta . . . dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ impresa partecipante alla gara e, nel caso di raggruppamento di imprese, da ciascuno dei rappresentati dei soggetti facenti parte del raggruppamento.

La prescrizione è applicativa dell’ art. 11 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, vigente ratione temporis, che, con riguardo ai raggruppamenti di imprese che partecipano agli appalti pubblici di servizi, rinvia all’art. 10 del d.lgs. 24 lugllio 1992, n. 358 dove è ribadito, sempre in tema di raggruppamenti di imprese, che l’ offerta congiuntadeve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate

Diversamente da quanto argomentato dall’ appellante, la lettera del bando non si presta a dubbi interpretativi, perché al punto 7.4., ai fini della pluralità di sottoscrizioni, fa espresso riferimento non alla domanda di partecipazione – che è l’ atto di impulso di parte con il quale si chiede l’ ammissione alla procedura concorsuale, sul quale si attesta ogni conseguente valutazione della stazione appaltante circa il possesso dei requisiti di partecipazione – ma all’ “offerta”. Quest’ultima esprime, in via unilaterale e con carattere vincolante, l’ impegno negoziale ad eseguire il servizio con prestazione conforme all’ oggetto di gara, nonché con modalità tecniche e corrispettivo economico che qualificano l’ offerta medesima agli effetti della la valutazione comparativa ai fini dell’ aggiudicazione dell’ appalto.

La sottoscrizione congiunta dei partecipanti raggruppamento ancora da costituirsi configura, quindi, un elemento essenziale dell’ offerta, perché esprime e qualifica la riconduzione a ciascuno di essi della volontà di assumere impegno all’ espletamento del servizio nei termini e per il corrispettivo indicati nell’ offerta medesima.

L’ assenza della manifestazione di detta volontà negoziale da parte di taluni partecipanti al r.t.i. esclude, inoltre, che possa darsi luogo alla regolarizzazione dell’atto, che può intervenire a sanatoria di carenze puramente formali imputabili ad errori materiali, ovvero al perfezionamento di documenti e certificazioni già prodotti ed incompleti.

2.2). Una volta acclarata la non conformità dell’ offerta alla disciplina di gara e la conseguente preclusione dell’ esame in comparazione con le altre prodotte il Tribunale amministrativo regionale ha correttamente omesso, per assorbimento, la disamina degli ulteriori motivi di ricorso, indirizzati avverso le statuizioni dell’ atto di esclusione afferenti ad ulteriori irregolarità nella confezione dei plichi e nella produzione documentale. Deve aggiungersi che il Tribunale amministrativo regionale ha definito il ricorso con decisione semplificata, ai sensi dell’ art. 26, commi quarto e quinto, della legge n. 1034 del 1971, nel testo introdotto dall’ art. 9 della legge n. 205 del 2000, dando rilievo, come consentito dalle disposizioni predette, ad un punto di fatto o di diritto risolutivo della vicenda contenziosa.

2.3). Una volta riconosciuto legittimo il diniego di ammissione alla gara viene meno ogni interesse alla contestazione delle successive fasi del procedimento nei profili della violazione del principio di pubblicità, dei criteri adottati in sede di valutazione del merito tecnico e della violazione del principio continuità della gara.

L’ esclusione, infatti, dal concorso priva il concorrente dalla posizione legittimante di interesse legittimo a sindacare il suo corretto svolgimento e lo pone in una posizione di interesse semplice e di fatto, con parificazione ad ogni altro operatore economico che non abbia partecipato alla gara (cfr. Cons. St., Sezione IV, n. 7441 del 26 novembre 2009; Sezione V, n. 3889 del 22 giugno 2010).

I motivi dedotti sono, altresì, infondati nel merito.

La possibilità di deroga al principio di pubblicità ha trovato in giurisprudenza ripetuta affermazione in ordine a procedure concorsuali, quale quella di specie, di affidamento dell’ appalto secondo il criterio selettivo dell’ offerta più vantaggiosa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 846 del 14 febbraio 2002; Sez. V, n. 2235 del 14 aprile 2000; n. 4577 del 23 agosto 2000).

L’ utilizzo di mezzi informatici (format e check list) per la valutazione delle offerte, non configura l’ introduzione di nuovi criteri di massima a modifica di quelli previsti del bando, ma integra ad uno mero strumento tecnico a supporto dell’ attività di giudizio della commissione di gara.

Il completamento delle operazioni di gara nell’ arco di venti giorni non si configura sproporzionato sul piano temporale e tale da introdurre, in via sintomatico, profili di eccesso di potere per l’ inosservanza della regola di continuità degli adempimenti della commissione.

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, con condanna in solido dei ricorrenti, in euro 5.000,00 (cinquemila), da corrispondersi nella misura rispettiva della metà della predetta somma alla Regione Campania ed alle imprese in raggruppamento temporaneo Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e Artigiancassa s.p.a..

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

****************, Consigliere

Bruno **************,***********e, Estensore

******************, Consigliere

***************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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