Le obbligazioni nascenti da fatto illecito

Sgueo Gianluca 22/11/07
Scarica PDF Stampa
1. Introduzione – 2.1 Le condizioni per il risarcimento – 2.2 Segue. La colpa o il dolo – 2.3 Segue. La capacità di intendere e di volere del danneggiante – 2.4 Segue. Il nesso di causalità – 3. Le cause di giustificazione – 4. Le ipotesi di responsabilità aggravata – 5. Le ipotesi di responsabilità indiretta – 6. considerazioni conclusive
 
1. Introduzione
I fatti illeciti costituiscono fonte delle obbligazioni. Poiché il pregiudizio che un soggetto riceve dal comportamento di un altro si considera un danno, allora la legge prevede che debba essere risarcito. Nel nostro ordinamento, la norma fondamentale in tema di responsabilità aquiliana è contenuta nell’art. 2043 del codice civile, secondo il quale “chi cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo”.
 
2. Le condizioni per il risarcimento. Il danno ingusto
Esistono due condizioni per il risarcimento. La prima è il danno ingiusto. Il concetto di danno ingiusto è soggetto alla atipicità. Questo significa che il legislatore non ha predisposto ed elencato tutte le ipotesi in cui un danno può definirsi ingiusto, e determinare dunque la nascita dell’obbligazione del risarcimento. Bisognerà valutare volta per volta tra l’interesse del danneggiante a svolgere l’attività che ha provocato un pregiudizio e l’interesse del danneggiato a ricevere una riparazione per il pregiudizio subito.
Va detto che esistono alcune ipotesi in cui è facilmente individuabile l’elemento dell’ingiustizia: nel caso in cui il danneggiante abbia compiuto atti vietati o penalmente sanzionati che arrecano pregiudizio a terzi; invece, nel caso in cui il danneggiante compie atti che, in sé considerati sono leciti, ma senza adottare la diligenza necessaria e finisce per arrecare pregiudizio a terzi.
Inoltre bisogna tenere conto del fatto che la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha notevolmente allargato la nozione di danno ingiusto. Ne sono dimostrazione soprattutto due episodi di cronaca molto celebri. Il primo è la tragedia di Superga, in cui persero la vita tutti i giocatori della squadra del Torino. Poiché tale evento comportò l’estinzione del diritto della società calcistica alla prestazione, quest’ultima agì in giudizio contro la compagnia aerea per ottenere il risarcimento del suo diritto. La Cassazione tuttavia lo negò perché sostenne che la tutela risarcitoria si sarebbe avuta solamente nei confronti dei diritti assoluti, e non dei diritti di credito che sono per definizione diritti relativi.
Pochi anni più tardi si verificò il caso Meroni: perse la vita in un incidente un giocatore del Torino e la società propose nuovamente azione contro il soggetto responsabile dell’incidente. In questo caso la Cassazione ammise il risarcimento osservando che la condotta che rende impossibile una prestazione di fare infungibile costituisce una lesione ingiusta. In sostanza, modificando in senso estensivo la propria giurisprudenza.
 
 
2.2 Segue. La colpa o il dolo
L’art. 2043 cc chiarisce poi che l’evento dannoso, per essere risarcibile, dev’essere stato provocato con colpa. Dunque, si dice evento colposo quello che non è stato causato intenzionalmente, ma a causa di negligenza o imprudenza (il che significa che se l’evento è stato causato per eventi non prevedibili non comporta alcun obbligo in capo al soggetto. Ovviamente, per logica conseguenza, sarà risarcibile l’evento doloso, quello che cioè è stato previsto e programmato dall’autore del fatto. Addirittura ci sonod ei casi in cui la responsabilità è prevista solo nel caso di dolo, si pensi agli atti emulativi.
 
2.4 Segue. La capacità d’intendere e di volere del danneggiante
L’art. 2046 cc richiede poi, ai fini della risarcibilità, la capacità d’intendere e di volere. Questo significa che non risponde del fatto dannoso chi, al momento in cui lo ha commesso, non aveva capacità d’intendere e di volere, a meno che l’incapacità non sia stata provocata da colpa del soggetto (es. ubriacatura volontaria).
Attenzione perché per stabilire se il soggetto non era veramente in grado di valutare le conseguenze del suo gesto si deve procedere ad una valutazione fatta caso per caso sulle circostanze concrete. Questo significa che può essere considerato imputabile un minore o un interdetto e, al contrario, sia considerato incapace un maggiorenne.
Nel caso in cui si accerti l’incapacità l’art. 2047 cc stabilisce che il soggetto danneggiato ha diritto a ricevere il risarcimento da chi era tenuto alla sorveglianza, perché si presuppone che un soggetto incapace abbia sempre qualcuno che ne controlli l’operato. Il sorvegliante è sollevato da responsabilità solamente quando riesca a dar prova di non aver potuto evitare il fatto.
Nell’ipotesi estrema in cui non vi fosse un sorvegliante, oppure il sorvegliante riesce a dare la prova di non aver potuto impedire il fatto, oppure ancora il sorvegliante non sia in grado di risarcire il danno, allora il danneggiato può chiedere al giudice di condannare l’incapace al pagamento di un’equa indennità.
 
2.5 Il nesso di causalità
Il danno deve essere stato cagionato dal soggetto dal quale si pretende di essere risarciti, cioè la sua condotta deve essere stata la causa dell’evento pregiudizievole. Dunque, il nesso di causalità sussiste quando la condotta del soggetto ha contribuito a determinare, da sola o unitamente ad altri eventi, il verificarsi dell’evento stesso.
Ovviamente si ha interruzione del nesso di causalità quando l’evento risulta altresì provocato da una causa di carattere eccezionale, che non può essere addossata all’agente. Si prensa l’esempio della persona che viene investita e che, mentre la trasportano al pronto soccorso, viene coinvolta in un incendio. In questo caso il responsabile dell’investimento non risponderà delle conseguenze dell’incendio, ma solamente di quelle dell’incidente stesse. Se il comportamento del danneggiato ha contribuito al verificarsi dell’evento dannoso allora il risarcimento viene equamente diminuito dal giudice.
 
3. Le cause di giustificazione
Si definiscono cause di giustificazione quelle circostanze in presenza delle quali un comportamento pregiudizievole, che altrimenti sarebbe fonte di responsabilità per il soggetto, diventa giustificato, e dunque non ingenerano l’obbligo di risarcire il danno. L’ordinamento ne prevede in tre ipotesi: l’esercizio di un diritto (chi agisce esercitando legittimamente un suo diritto non risponde del pregiudizio eventualmente intercorso nei confronti del danneggiato; la legittima difesa (la legittima difesa esclude l’antigiuridicità del comportamento dannoso, se è posta in essere per proteggere sé stesso o altri dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Peraltro, se l’offesa provocata per difendersi è sporporzionata rispetto al rischio, si può essere chiamati a rispondere di eccesso colposo); infine, lo stato di necessità (chi agisce in condizioni di necessità non risponde del danno causato, ma è tenuto solamente ad un indennizzo).
 
4. Le ipotesi di responsabilità aggravata
Esistono poi alcune ipotesi definite di responsabilità aggravata. Si tratta di ipotesi nelle quali il legislatore favorisce il danneggiato esonerandolo dal fornire alcune prove. Le ipotesi più importanti sono cinque. Il primo riguarda l’esercizio di attività pericolose – chi esercita attività pericolose è tenuto ad adottare ogni precauzione idonea ad evitare i danni ai terzi. Dunque, se da queste attività deriva un danno si deve presumere che non sono stte adottate tutte le precauzioni necessarie. Il danneggiante può essere sollevato da responsabilità se dimostra che l’evento pregiudizievole è dovuto ad una causa specifica a li non imputabile (es. un avvenimento fortuito).
Il secondo attiene la circolazione di veicoli. Il conducente di veicoli, infatti, è soggetto a responsabilità aggravata, a meno che non dimostri di aver fatto di tutto per evitare il danno.
Il terzo attiene il danno alle cose in custodia: chi custodisce una cosa ne diviene responsabile, salvo il caso fortuito.
Il quarto attiene il danno cagionato da animali: il proprietario di un animale risponde anche del so comportamento.
Il quinto, ed ultimo, riguarda la rovina di edificio: il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, a meno che non provi che la causa del danno non sia derivata da un difetto di manutenzione o da un vizio di costruzione.
 
5. Le ipotesi di responsabilità indiretta
Esistono poi alcune ipotesi che sono dette di responsabilità indiretta. Si tratta cioè di quelle ipotesi in cui il soggetto risponde del comportamento di un terzo. Esistono tre ipotesi principali. La prima è la responsabilità del datore di lavoro per i danni dei dipendenti. Il datore di lavoro è responsabile dei danni che il dipendente abbia arrecato nello svolgimento dell’attività lavorativa. È un tipico esempio di responsabilità oggettiva.
C’è poi la responsabilità del proprietario del veicolo per i danni del veicolo. La circolazione dei veicoli è già considerata come un caso di responsabilità aggravata. La legge stabilisce anche che il proprietario del veicolo risponde in solido con il conducente (se diverso da lui, ovviamente) per i danni da questo arrecati.
Infine, c’è la responsabilità del genitore o del tutore per i danni arrecati dai figli minorenni con essi conviventi. Il padre e la madre (o chi ne fa le veci) sono responsabili del danno cagionato dai figli minorenni non emancipati che abitano con essi. L’unico modo per escludere la responsabilità è la dimostrazione da parte dell’interessato di non aver potuto impedire il fatto.
 
6. considerazioni conclusive
Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile distinguere tra le due principali forme di responsabilità. Quella che riguarda l’inadempimento di una obbligazione si chiama responsabilità contrattuale, e determina principalmente l’obbligo di risarcimento dei danni in capo al responsabile. Viceversa, la responsabilità etracontrattuale riguarda le obbligazioni per fatto illecito.
Le principali differenze sono tre: anzitutto, l’onere della prova. Nella responsabilità Contrattuale l’attore deve provare l’esistenza del credito e la scadenza dell’obbligazione. Sarà il debitore che, se vuole scagionarsi, deve dimostrare di non aver adempiuto per causa a lui non imputabile. Invece, nella resp. Etracontrattuale l’attore deve provare sia il fatto che la condotta del convenuto gli ha causato un danno, sia che quel comportamento è stato colposo o doloso.
La seconda differenza riguarda gli effetti giuridici. Entrambe le responsabilità originano l’obbligo di risarcire il danno. Tuttavia, nel caso della resp. contrattuale i danno sono limitati a quelli prevedibili al tempo in cui sorgeva l’obbligazione (esclusa l’ipotesi del dolo). Invece, nella resp. extracontrattuale, non vale questa regola.
La terza differenza riguarda la prescrizione. La prescrizione per l’azione di risarcimento da danno contrattale è solitamente quella ordinaria, mentre nel caso di resp. extracontrattuale diventa abbreviata, estinguendosi in 5 anni. Nel caso di circolazione di veicoli il termine è addiittura ridotto a due anni.
 
 
 

Sgueo Gianluca

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento