Le nuove soglie per appalti pubblici di rilevanza europea si applicano dal 1 gennaio 2020 in tutti gli Stati membri

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Pubblicati in GUUE i Regolamenti delegati n. 1827 1828 1829 1830 del 2019

I Regolamenti delegati UE nn. 1827, 1828, 1829 e 1830, della Commissione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 31/10/2019, modificano le soglie europee per gli appalti pubblici e le concessioni.

Le nuove soglie si applicano, come specificato nei regolamenti, dal 1 gennaio 2020.

I regolamenti richiamati modificano le soglie di rilevanza europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni.

In particolare, il Regolamento 2019/1827 modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni. Il regolamento 2019/1828 modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari. Il Regolamento 2019/1829 modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali. Il Regolamento 2019/1830, infine, modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.

Le soglie di rilevanza europea nel Codice dei contratti pubblici

L’articolo 35 del Codice dei contratti recepisce le soglie europee, al di sopra delle quali vengono applicate le disposizioni del Codice.

Il valore stimato dell’appalto, quadro economico di riferimento, viene determinato al momento dell’avviso di indizione della gara o del bando di gara o nelle procedure senza bando nel momento in cui viene avviata la procedura di affidamento del contratto.

Il valore stimato dell’appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA. Si calcola l’importo massimo stimato, comprese le eventuali opzioni ed i rinnovi.

L’articolo prevede espressamente che le soglie vengono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea.

Le nuove soglie di rilevanza europea..

I regolamenti delegati UE nn. 1827, 1828, 1829 e 1830, della Commissione rideterminano le soglie dei contratti pubblici di rilevanza europea prevedendo, pertanto, i nuovi importi.

..nelle concessioni

Il Regolamento delegato UE 2019/1827 della Commissione del 30 ottobre 2019 modifica la direttiva 2014/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, in particolare “all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»”.

..nei settori ordinari

Il Regolamento delegato UE 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 modifica la direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari.

In particolare, “l’articolo 4 è così modificato:

  1. alla lettera a), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»;
  2. alla lettera b), «144 000 EUR» è sostituito da «139 000 EUR»;
  3. alla lettera c), «221 000 EUR» è sostituito da «214 000 EUR».”

All’articolo 13, il primo comma è così modificato:

  1. alla lettera a), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»;
  2. b) alla lettera b), «221 000 EUR» è sostituito da «214 000 EUR».

Pertanto, nei settori ordinari le soglie sono di 5.350.000 euro per gli appalti di lavori, 139.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, servizi e per concorsi di progettazione aggiudicati da autorità governative centrali, di 214.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, servizi e per concorsi di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.

..nei settori speciali

Il Regolamento delegato UE 2019/1829 della Commissione del 30 ottobre 2019 modifica la direttiva 2014/25 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione nei settori speciali.

In particolare, “L’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»;

 alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».

Pertanto, nei settori speciali le soglie sono di 5.350.000 euro per gli appalti di lavori, e di 428.000 euro per gli appalti di forniture, di servizi e per concorsi di progettazione.

..nei settori della difesa e della sicurezza

Il Regolamento delegato UE 2019/1830 della Commissione del 30 ottobre 2019 modifica la direttiva 2009/81 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le  soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori nei settori della difesa e della sicurezza

In particolare, “l’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

  1. a) alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»;
  2. b) alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».

L’applicazione dal 1 gennaio 2020 in tutti gli Stati membri

I Regolamenti della Commissione sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

I regolamenti entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione il 31 ottobre 2019 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Pertanto a far data dal 1 gennaio 2020, le nuove soglie indicate sostituiscono le soglie indicate nelle Direttive.

Atti delegati della Commissione

Le soglie sono rideterminate con regolamenti delegati della Commissione Europea pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Gli atti delegati della Commissione sono uno strumento con cui vengono aggiornati atti normativi dell’Unione Europea. Nel caso di specie vengono aggiornate le Direttive in materia di appalti e concessioni.

La commissione adotta atti delegati sulla base appunto di una delega concessa da una norma dell’Unione Europea.

Il potere della Commissione di adottare gli atti delegati è soggetto ad alcuni limiti, in particolare, l’atto delegato non può modificare gli elementi essenziali della normativa. Inoltre, gli obiettivi, il contenuto, la portata e le durata delle delega sono contenuti nella norma che attribuisce la delega.

Infine, il Parlamento e il Consiglio possono revocare la delega o sollevare obiezioni in merito all’atto delegato.

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