Le nuove S.r.l. speciali: una circolare Assonime analizza le caratteristiche caratteristiche delle s.r.l.c.r. e della variante s.r.l.s.

Redazione 02/11/12
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Anna Costagliola

Il nostro ordinamento, sulla scorta di analoghe esperienze estere, ha ammesso la costituzione di società a responsabilità limitata con un capitale minimo ridotto, anche simbolico, di 1 euro.

Dapprima è stata prevista la nuova s.r.l. semplificata (s.r.l.s.), istituto coniato dal D.L. 1/2012 (conv. in L. 27/2012) mediante la introduzione nel codice civile di un nuovo art. 2463bis. Di seguito il D.L. 83/2012 (conv. in L. 134/2012) ha ulteriormente modificato la disciplina delle s.r.l. in punto costituzione. In particolare, oltre alla s.r.l. ordinaria ed affianco alla s.r.l. semplificata di cui all’art. 2463bis c.c., quest’ultima limitata ai soggetti under 35 anni, è stata introdotta la nuova società a responsabilità limitata a capitale ridotto (s.r.l.c.r.) specificatamente rivolta ai soggetti che alla data di costituzione della società hanno compiuto 35 anni d’età.

Ai sensi dell’art. 44, comma 1, del D.L. 83/2012, la s.r.l. a capitale ridotto – al pari della s.r.l. semplificata – può essere costituita solo da persone fisiche, over 35 anni, mediante contratto o atto unilaterale. Per la redazione dell’atto costitutivo è prevista la forma dell’atto pubblico, senza il richiamo, come invece nella s.r.l. semplificata, al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia.

Mediante la previsione dei tali diversificate forme di s.r.l. il legislatore ha inteso favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno della piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico. L’azione di riordino e di razionalizzazione degli strumenti nazionali esistenti per l’incentivazione alle attività imprenditoriali è stata concepita al fine di recuperare risorse e concentrare la politica industriale su programmi ed interventi che hanno una rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo del Paese.

Con la circolare n. 29 del 30 ottobre 2012 Assonime ha illustrato le principali caratteristiche delle società a responsabilità limitata con capitale ridotto e della variante denominata della società a responsabilità limitata semplificata, fornendo importanti spunti di riflessione sul tema.

La s.r.l.c.r. è, secondo Assonime, da considerare come il modello generale. Laddove la compagine societaria sia composta da soggetti con età inferiore a 35 anni si viene a beneficiare del regime agevolato proprio delle s.r.l.s.; al superamento dei 35 anni di età da parte dei soci la disciplina si uniforma a quella generale della s.r.l.c.r.

Secondo Assonime, pertanto, le due varianti di società a capitale ridotto non devono intendersi quali tipi autonomi e indipendenti, ma vanno inquadrate alla stregua di una figura generale di «società a capitale ridotto» che, qualora vi siano soggetti under 35, consente di beneficiare di un regime agevolato. Al superamento, però, di tale età la disciplina si uniforma a quella generale della società a capitale ridotto, che può essere utilizzato da tutte le persone fisiche che abbiano compiuto 18 anni di età (nel senso di ritenere la s.r.l. a capitale ridotto costituita da persone fisiche senza limitazioni di età, si è espresso anche il Ministero dello Sviluppo economico, con nota 30 agosto 2012 prot. n. 0182223). La s.r.l. semplificata costituirebbe, dunque, una variante della s.r.l. a capitale ridotto destinata all’imprenditoria giovanile, per soci con età inferiore a 35 anni. Entrambe le figure, poi, sono riconducibili al tipo generale della s.r.l., a cui si richiama espressamente la disciplina per tutti i profili non espressamente regolati.

Da una tale visione del fenomeno discendono talune importanti implicazioni pratiche. Anzitutto, il fatto che la società a responsabilità limitata a capitale variabile possa essere costituita anche da soci under 35. Secondo Assonime, infatti, non potrebbe condividersi un’interpretazione letterale del comma 2 dell’art. 44 del D.L. 83/2012, che afferma che la s.r.l.c.r. può essere costituita solo da «persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione», precludendo, dunque, la possibilità che persone fisiche under 35 possano prender parte a questo tipo di società. Si tratterebbe, infatti, di un’interpretazione che «pur sorretta dal dato letterale delle norme, appare contraria alle finalità generali della disciplina e priva di una ragionevolezza sostanziale». Peraltro, anche a voler attenersi al dato testuale, occorre ricordare come al comma 4bis dello stesso art. 44, aggiunto dalla L. 134/2012, di conversione del D.L. 83/2012, si parla espressamente di «giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto». Nonostante la previsione della norma attenga ad aspetti diversi da quelli relativi alla struttura della s.r.l., finisce in ogni caso per condizionare l’interpretazione del primo comma inducendo l’interprete a ritenere che tale tipo di società possa essere costituita da persone fisiche sia di età inferiore che superiore ai 35 anni. Quella postulata è anche la conclusione cui è pervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 30 agosto 2012, integrativa della precedente del 31 luglio 2012, con cui aveva sostenuto che la compagine sociale avrebbe dovuto essere composta, in ossequio al disposto letterale dell’art. 44 del citato D.L. 83/2012, da «persone fisiche che, al momento della costituzione della società stessa, abbiano compiuto i trentacinque anni». In definitiva, secondo Assonime, con riguardo al requisito dell’età, la soluzione da preferire è quella di ritenere che la s.r.l.c.r. possa essere costituita da tutte le persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni.

Assonime specifica, poi, che il requisito dell’età costituisce un elemento che deve sussistere al momento della costituzione della s.r.l. semplificata, o al momento dell’ingresso di nuovi soci, ma non deve necessariamente permanere nel corso dell’intera vita sociale. Pertanto, il superamento del requisito anagrafico non determina effetti sulla partecipazione del singolo socio o sulla organizzazione della società, ma ove tale superamento coinvolga tutti i soci comporta l’evoluzione della s.r.l.s. nella generale s.r.l.c.r.

Quanto al modello standard di atto costitutivo richiesto per la s.r.l.s., Assonime precisa che non sussiste, invece, un’analoga indicazione per l’atto costitutivo della s.r.l.c.r., che pertanto non è tenuta a conformarsi ad alcun modello tipizzato, come pure confermato dal Comitato dei Notai del Triveneto. Assonime sostiene ancora la tesi per cui, se sussiste si l’obbligo per le s.r.l.s. di adottare il modello di statuto, tuttavia non è imposto a queste il divieto di introdurre clausole non previste nel modello tipizzato, usufruendo degli spazi di autonomia propri della società a responsabilità limitata, «a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s.».

Con specifico riferimento alla s.r.l.s. viene evidenziato nel documento come il ruolo di socio costituisca un requisito per la nomina ad amministratore. Nel caso in cui, quindi, il soggetto nominato amministratore venga a perdere la qualifica di socio nel corso dell’incarico, esso decade anche dall’incarico di amministratore. Diversa è invece la situazione nella s.r.l.c.r., per la quale si prevede espressamente che l’atto costitutivo possa affidare l’amministrazione a una o più persone fisiche anche diverse dai soci; il che implica che solo in assenza di indicazioni nell’atto costitutivo gli amministratori nelle s.r.l.c.r. devono essere scelti tra i soci.

Infine nella circolare Assonime è affrontato il profilo relativo al passaggio delle due figure societarie dal regime specifico per esse previsto a quello della s.r.l. ordinaria. In proposito si osserva che:
a) il passaggio da s.r.l.c.r. a s.r.l. ordinaria non può considerasi una trasformazione in senso proprio, in quanto l’aumento del capitale sino alla soglia minima di 10.000 euro e l’eliminazione dalla denominazione dell’indicazione di società a capitale ridotto o semplificata costituiscono modifiche ordinarie dell’atto costitutivo alle quali non si applica la disciplina propria delle trasformazioni;

b) nel passaggio della società da s.r.l. ordinaria a s.r.l.c.r., in caso di perdita che riduca il capitale al di sotto del minimo legale di 10.000 euro, gli amministratori possano convocare l’assemblea, oltre che per deliberare una riduzione del capitale e il contemporaneo aumento al minimo legale, ai sensi dell’articolo 2482ter c.c., anche, in alternativa, per dichiarare il passaggio a una delle figure di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, concepiti dall’ordinamento quali stabili modelli societari.

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