Le nuove linee-guida del Consiglio notarile di Milano in tema di sindaco unico di s.r.l.

Redazione 20/04/12
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Anna Costagliola

Dal 1° gennaio è in vigore il nuovo testo dell’art. 2477 c.c., in tema di controlli societari nelle s.r.l., come modificato dapprima dall’art. 14, co. 13, della L. 183/2011 e, successivamente, dall’art. 35 del D.L. 5/2012 (cd. decreto semplificazioni), convertito in L. 35/2012, in vigore a partire dal 10 febbraio 2012. Della novità rappresentata dalla figura del sindaco unico si è occupata una recente Massima del Consiglio notarile di Milano (n. 124 del 3 aprile 2012) che, in sostituzione della precedente (n. 123), espone l’orientamento dei notai in tema di controllo nelle s.r.l.

In base all’attuale formulazione dell’art. 2477 c.c. il regime legale dei controlli nella s.r.l., in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 D.Lgs. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione «organo di controllo o revisore». Ritengono i notai milanesi nella massima indicata che l’organo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. È pertanto legittima la clausola statutaria che espressamente preveda tale facoltà.

Rispetto a quanto disposto dal regime legale, sottolineano ancora i notai come l’autonomia statutaria possa prevedere una serie di «varianti» convenzionali. In particolare, lo statuto può disporre:

a) che le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge (art. 2477, co. 2 e 3, c.c.), oppure può renderle obbligatorie anche oltre a tale ambito;

b) che le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di s.p.a.;

c) che le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall’altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione);

d) che le scelte di cui ai due punti precedenti siano effettuate di volta in volta con decisione dei soci, senza modificazione statutaria.

Quanto, infine, al problema relativo all’impatto della nuova normativa sui «vecchi» statuti societari, secondo l’orientamento espresso dal Consiglio notarile di Milano, la nuova formulazione del primo comma dell’art. 2477 c.c., là dove stabilisce che «Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo», impone un esame caso per caso degli statuti sociali, al fine di verificare se debba intendersi derogato il regime legale, impedendo così la nomina di un organo monocratico in mancanza di una preventiva modificazione dello statuto.

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