E’ un dato di fatto: l’immediatezza dei social networks e dei pensieri che viaggiano a ritmo di bit costituiscono, per utilizzare un termine caro agli informatici, la “root “ (radice ) dei nuovi reati commessi attraverso il mezzo informatico.
Sovente accade, infatti, che persone sicuramente poco assennate veicolino impulsivamente ogni tipo di messaggio anche molesto attraverso le bacheche dei social networks.
Ne costituisce esempio il comportamento tenuto recentemente da un giovane di Potenza abbandonato dalla propria ragazza. Il ragazzo, infatti, dando sfogo al suo istinto primordiale di uomo ferito, ha visto bene di molestare la ex compagna non solo mediante telefonate ed sms ma anche attraverso Facebook.
Proprio attraverso Facebook aveva trasmesso alla ex compagna e al nuovo compagno di lei un filmato che ritraeva la coppia ormai “naufragata” in atteggiamenti palesemente spinti.
Avverso l’Ordinanza che poi ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari proponeva ricorso in Cassazione, ma con sentenza n. 32404 del 30 Agosto 2010 la Cassazione VI Sez. Penale ha, invece, confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari al giovane indagato del reato di cui all’art. 612 bis (“Atti persecutori”).
Tutto questo costituisce un esempio , per fortuna non molto diffuso, di quanto la messaggistica istantanea su Facebook e la smaterializzazione anche dei sentimenti e/o risentimenti possa facilmente integrare fattispecie di reato come quello suddescritto di cyber-stalking.
Casamassima Giovanna
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