Le notificazioni nel processo tributario telematico

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Normativa di riferimento: Art. 16-bis, c.3, D.Lgs 546/92; art. 12, c.3, D.Lgs 156/2015; art.3, c.3,e 20 DM 163/2013; art. 6 DD 4 agosto 2015; DD 30 giugno 2016.

Atti amministrativi (in generale sul PTT – Linee guida): Circolare n.2/DF 11 maggio 2016

 

Leggi qui il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016.

 

La progressiva digitalizzazione della giustizia – in parte già attuata nel processo civile – ha coinvolto anche il processo tributario, introducendo nuove regole ed adempimenti relativi all’uso degli strumenti informatici.   

Con particolare riferimento al tema delle notificazioni a mezzo PEC, si è assistito ad una preventiva fase sperimentale – e volontaria – che ha coinvolto inizialmente le sole Commissioni tributarie delle della Toscana e dell’Umbria. Infatti, nei procedimenti di competenza di tali Commissioni, a decorrere dal 1° dicembre 2015, le parti, previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), hanno potuto utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la notifica dei ricorsi e degli appelli ed effettuare il successivo deposito in via telematica nella Commissione tributaria competente, utilizzando l’apposito applicativo del processo tributario telematico (PTT). Ad oggi, in un’ottica di progressivo coinvolgimento delle altre Commissioni tributarie, tale possibilità è stata estesa anche ai procedimenti promossi avanti le Commissioni tributarie delle dell’Abruzzo, del Molise, del Piemonte e della Liguria.[1]   

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Come è noto, le notificazioni avvengono mediante la trasmissione dei documenti informatici ai competenti indirizzi PEC normalmente indicati nel ricorso o nel primo atto difensivo (In caso di necessità, ai fini delle notificazioni ed eventuali comunicazioni, possono essere utilizzati gli appositi elenchi consultabili nell’INI-PEC (indice nazionale degli indirizzi PEC delle società, delle imprese individuali e dei professionisti istituito dal Ministero dello sviluppo economico)).

 

La normativa di riferimento è l’art. 16-bis D.Lgs 546/92 che al comma III prevede la possibilità per le parti di procedere alle notificazioni in via telematica: “le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione”.

 

L’art.3, comma 3, del DM 163/2013, demanda al ministero competente l’individuazione delle regole tecnico-operative per le operazioni di notificazione in via telematica, prevedendo, al primo periodo, che “con uno o più decreti  del  Ministero dell’economia  e  delle finanze, sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale e, limitatamente  ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il  Garante  per la  protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   regole tecnico-operative per  le  operazioni  relative all’abilitazione  al SIGIT, alla costituzione  in  giudizio  mediante  deposito,  alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al  rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione  dei  ricorsi  e all’accesso dei soggetti di cui al comma  2  del  presente  articolo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze”.

 

Inoltre, l’art. 20, comma 1, del DM 163/2013 stabilisce che “le disposizioni del presente regolamento (DM 163/2013) si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto previsto dall’articolo 3, comma 3, e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto”.

L’art. 20, comma 2, del medesimo decreto dispone che “con successivi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del presente regolamento”.

Sul punto è opportuno precisare che con DD 4 agosto 2015 il Ministero dell’economia e delle finanze ha dato attuazione all’art. 3, comma 3, e all’art. 20, comma 1, DM 163/2013 definendo le specifiche tecniche di attuazione del processo tributario telematico e che con successivo DD 30 giugno 2016 è stata prevista una progressiva estensione territoriale di tali specifiche tecniche.

 

Considerata la disciplina concernente la digitalizzazione della giustizia tributaria, sembra quasi scontato l’ambito operativo delle notifiche a mezzo posta elettronica certificata, da ritenersi consentite, a rigor di logica, solo laddove sia operativa la disciplina del processo tributario telematico.   

Al riguardo va precisato che, in deroga alla generale previsione di entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. 156/2015  del contenzioso tributario, fissata al 1° gennaio 2016 dal comma 1 dell’art. 12 dello stesso decreto, il comma 3 del medesimo articolo 12 prevede che le “Le disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 …. si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163“.

 

In base al combinato disposto dell’art. 20, comma 1, del DM 163/2013 e dell’art. 16 del DD 4 agosto 2015, le disposizioni del processo tributario telematico -come già precisato- sono entrate in vigore in via sperimentale per i procedimenti giudiziari promossi presso le CTP e CTR dell’Umbria e della Toscana a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale, quindi ai ricorsi/appelli notificati a decorrere dal 1° dicembre 2015, nonché presso le CTP e CTR dell’Abruzzo e del Molise a decorrere dal 15 ottobre 2016 e presso quelle del Piemonte e della Liguria a decorrere dal 15 novembre 2016, come previsto dall’art. 2 del DD 30 giugno 2016.

 

Sul tema delle notificazioni a mezzo PEC nel processo tributario, è interessante prendere in considerazione la disamina disposta dalla Corte di Cassazione, Sez.V, con ordinanza n. 17941 del 12 settembre 2016. Secondo il Supremo Consesso, “la notifica tramite PEC effettuata dal difensore del contribuente all’amministrazione finanziaria della sentenza della CTR, non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, c. 1 del D. Lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 38, che a sua volta richiama l’art. 16 del decreto medesimo, norma che non contemplava la previsione della notifica del ricorso a mezzo PEC, viceversa ad oggi prevista dal nuovo art. 16-bis, il cui terzo comma però non è ancora applicabile, se non dal 1° dicembre 2015 per le sole notifiche tramite PEC degli atti nel processo tributario telematico sperimentale dinanzi alle Commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria”.

 

La Corte ritiene pertanto la notifica effettuata a mezzo PEC, in assenza della previsione delle regole tecniche di attuazione, giuridicamente inesistente, non essendo nella fattispecie ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, considerata, oltretutto, la possibile compromissione del diritto di difesa determinato da una compressione dei termini di impugnazione.

Inoltre, la Corte, quanto all’ipotesi di notifica a mezzo PEC di sentenza del giudizio tributario d’appello, in considerazione del quadro normativo di riferimento de iure condito, privo di regole tecniche di attuazione, ha escluso in radice che possa essere ipotizzato il conseguimento dello scopo proprio dell’atto (decorrenza del termine breve di impugnazione), essendo le norme che stabiliscono cause di decadenza norme di stretta interpretazione[2].

 

Dalle brevi considerazioni suesposte, si deduce un’attuale inoperatività delle notificazioni a mezzo PEC nel processo tributario telematico, fatta eccezione per le regioni Umbria, Toscana, Abruzzo, Molise, Piemonte e Liguria (nonché, in ragione della graduale entrata in vigore, per le regioni richiamate dal DD 30 giugno 2016), pena, in fattispecie analoghe a quella esaminata nell’ordinanza, l’inesistenza della notifica.

 

Ad ogni buon conto, si riporta quanto recentemente statuito dalle Sezioni Unite[3], le quali hanno ribadito il principio generale di cui all’articolo 156 c.p.c., secondo il quale la nullità di un atto non può essere mai pronunciata se tale atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; in particolare, per quanto concerne le notificazioni, “la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario … La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte”.

 

Nello specifico, la Cassazione, nell’ordinanza in commento, ha escluso l’applicazione del suddetto principio, il quale poggia sulla valenza meramente procedimentale del vizio, sanabile quindi con il raggiungimento dello scopo, non ritenendolo nel caso di specie applicabile.

 

 


[1] Il decreto 30 giugno 2016 del direttore generale delle finanze ha esteso l’applicazione delle disposizioni del DD 4 agosto 2015 ad altre 6 regioni:

a) dal 15 ottobre 2016 per le regioni Abruzzo e Molise;

b) dal 15 novembre 2016 per le regioni Piemonte e Liguria;

c) dal 15 dicembre 2016 per le regioni Veneto ed Emilia Romagna.

[2] Sul principio di stretta interpretazione delle previsioni legislative di decadenza cfr. Cass., SS.UU., 16 marzo 2015,  n. 5160.

[3] Cass., SS.UU., 18 aprile 2016, n. 7665.

Avv. Fiumanò Rocco

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