Le modifiche al procedimento amministrativo

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I diversi provvedimenti governativi ed i decreti-legge adottati per far fronte all’emergenza ed al rilancio del Paese, hanno dato luogo a numerose modifiche procedimentali, delle attività svolte e dei servizi erogati dalle Amministrazioni. In particolare, la Legge 120/2020 ha convertito in legge il Decreto-legge semplificazioni apportando talune modifiche al procedimento amministrativo.

Volume consigliato

Le responsabilità della pubblica amministrazione

L’opera nasce con l’intento di offrire al lettore (Magistrato, Avvocato, Funzionario pubblico) una guida indispensabile per affrontare un tema cui sono sottese sempre nuove questioni: quello delle ipotesi di responsabilità dell’amministrazione pubblica. Avuto riguardo ai più recenti apporti pretori e alla luce degli ultimi interventi del Legislatore (L. 9 gennaio 2019, n. 3, cd. Legge Spazzacorrotti), il taglio pratico-operativo del volume offre risposte puntuali a temi dibattuti sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo processuale. L’opera, che si articola in 23 capitoli, tratta i temi della responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo, da comportamento illecito, per l’inosservanza del termine del procedimento, sotto il profilo amministrativo-contabile, in materia urbanistica ed edilizia, per attività ablative, nella circolazione stradale, per danno da illecito trattamento dei dati personali, di tipo precontrattuale, in ambito scolastico. Si affrontano ancora, oltre al tema del danno all’immagine della P.A., i temi della responsabilità: disciplinare del dipendente pubblico; dirigenziale; dei dipendenti pubblici per la violazione delle norme sulla incompatibilità degli incarichi; delle Forze armate; della struttura sanitaria pubblica per attività posta in essere dal medico; delle authorities finanziarie; nell’amministrazione della giustizia. Affiancano la materia dell’amministrazione digitale – i cui profili di novità ne rendono indispensabile la conoscenza – i temi della responsabilità nel diritto europeo, della responsabilità dello Stato per la violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e, infine, della responsabilità penale della pubblica amministrazione. Il lettore che voglia approfondire temi di suo interesse è aiutato nell’attività di ricerca dalla presenza di una “Bibliografia essenziale” che correda ogni capitolo del volume.   Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre un centinaio di opere in tema, fra volumi, trattati, saggi e note.Nicola PosteraroAvvocato, dottore e assegnista di ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano, è abilitato allo svolgimento delle funzioni di professore associato di diritto amministrativo e collabora con le cattedre di diritto amministrativo, giustizia amministrativa e diritto sanitario di alcune Università. Dedica la sua attività di ricerca al diritto amministrativo e al diritto sanitario, pubblicando in tema volumi, saggi e note.

Giuseppe Cassano, Nicola Posteraro (a cura di) | 2019 Maggioli Editore

Le modifiche strutturali al procedimento amministrativo

L’articolo 12 del D.L. semplificazioni n. 76/2020 come convertito in legge n.120/2020 rivede il procedimento disciplinato dalla Legge 241/1990 ponendosi l’obiettivo di incrementare l’efficacia dell’azione amministrativa al fine di rilanciare l’economia del Paese duramente colpita dall’emergenza epidemiologica.

Per tale motivo il D.L semplificazioni prevede, unitamente ad altre misure, alcune modifiche alla L.241/1990 volte a dare tempi certi di conclusione del procedimento.

In particolare, all’articolo 2 della legge 241/90, dopo il comma 4, viene inserito il 4–bis, il quale prevede che “Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo”.

Inoltre, è stato introdotto un regime di inefficacia per taluni atti adottati fuori termine, in particolare, si prevede l’inefficacia per alcuni provvedimenti assunti dopo i termini di legge. All’articolo 2 della legge 241/90, dopo il comma 8, è inserito l’8-bis, il quale prevede che “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14 -bis , comma 2, lettera c) , 17 -bis , commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14 – ter , comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, comma 3 e 6 -bis , adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21 -nonies , ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.

Viene, inoltre, posta particolare attenzione al digitale. Per quanto attiene alla comunicazione di avvio del procedimento gli articolo 3,5 e 8 della Legge 241/1990 sono modificati adeguandosi alla normativa contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale. È stato integrato il contenuto obbligatorio della comunicazione di avvio del procedimento, il quale deve contenere anche il domicilio digitale dell’amministrazione. Il procedimento amministrativo in verità era già modificato nella pratica operativa dal Codice dell’Amministrazione Digitale, pertanto, non si tratta di un’assoluta novità, tuttavia, in questo caso viene recepito tale adempimento nella L.241/1990, che come noto è la Legge che disciplina il procedimento nella sua unità.

Per quanto attiene alla partecipazione, in ambito di comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento dell’istanza di parte l’articolo 12 del D.L. semplificazioni disciplina un caso di sospensione del procedimento, prevedendo che “la comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo”.

Il legislatore sollecita, infine, un grande utilizzo delle autocertificazioni e autodichiarazioni, introducendo una misura di semplificazione del tutto straordinaria prevista nel decreto rilancio per i procedimenti legati all’emergenza COVID, che si espone nel prossimo paragrafo, ed estendendo tale misura con il D.L. semplificazioni anche agli altri procedimenti determinando una modifica permanente dell’art. 18 della legge 241/1990, a cui è stato aggiunto un comma, che quasi simile alla norma appena vista, prevede, che  “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Le modifiche, legate all’emergenza, al procedimento amministrativo

Oltre alle modifiche strutturali, volte a permanere nel tempo, le normative emergenziali introducono talune modifiche strettamente legate all’emergenza, volte dunque a far fronte all’immediato. I decreti semplificazioni e rilancio dettano talune disposizioni emergenziali, emanate cioè per rispondere al problema contingente collegato alla emergenza sanitaria e volti a limitare i possibili effetti negativi in ambito economico.

I provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/1990 adottati in relazione all’emergenza Covid-19 possono essere annullati d’ufficio entri il termine di 3 mesi in deroga all’articolo 21 nonies comma 1. Il termine decorre dall’adozione del provvedimento espresso o dalla formazione del silenzio.

Ne caso in cui l’attività del privato sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della L. 241/1990 il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa è di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine di sessanta giorni.

Il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso nelle ipotesi di cui all’art. 17 bis o di cui all’articolo 14 bis e 14 ter della legge 241 del 7 agosto 1990.

L’articolo 264 del D.L. rilancio pone in essere una “liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19”, che si pone l’obiettivo di garantire “la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza COVID-19”. Il legislatore, come detto, sollecita un grande utilizzo delle autocertificazioni e autodichiarazioni che devono sostituire tutti i documenti fatto salvo quelli che servono per la normativa antimafia, prevendendo, in particolare, che “nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefìci economici comunque denominati, […]  in relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa”.

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Giuseppe Cassano, Nicola Posteraro (a cura di) | 2019 Maggioli Editore

 

 

Dott.ssa Laura Facondini

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