Le modalità di determinazione dell’assegno di divorzio

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Il matrimonio, anche dopo il suo scioglimento, potrebbe produrre effetti per sempre.

Alcuni obblighi continuano a sussistere sulle persone un tempo sposate anche dopo il divorzio.

In questa sede si tratterà delle vicende dell’assegno divorzile.

In seguito al divorzio, la parte economicamente più debole ha diritto a ricevere un contributo economico dall’altra. si tratta dell’assegno divorzile, che resta nonostante la fine del matrimonio.

In che cosa consiste l’assegno divorzile

Secondo la legge (art. 5, l. n. 898/1970), con la sentenza che sancisce lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in relazione alle condizioni dei coniugi, alle ragioni della decisione, al contributo personale ed economico dato da ognuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare, in modo periodico, a favore dell’altro un assegno, quando lo stesso non ha mezzi adeguati oppure a causa di ragioni oggettive  non se li può procurare.

La sentenza di divorzio deve anche stabilire un metodo di adeguamento automatico dell’assegno, almeno in relazione agli indici di svalutazione monetaria.

L’assegno divorzile è quella prestazione economica periodica che l’ex coniuge deve versare all’altro quando lo stesso non sia in grado di provvedere a se stesso in modo autonomo, tenendo conto di una serie di fattori, dei quali si scriverà di seguito.

Quando spetta l’assegno divorzile

L’assegno divorzile non spetta in relazione al fatto che si sia verificato lo scioglimento del matrimonio.

In altre parole, il divorzio non conferisce in modo automatico il diritto all’assegno.

Come in precedenza scritto, il giudice che si pronuncia sul divorzio deve riconoscere l’assegno divorzile tenendo conto di una serie di fattori diversi e, tra gli altri dei motivi della decisione, vale a dire delle ragioni che hanno giustificato il divorzio, considerando anche le eventuali colpe che i coniugi hanno avuto nel determinare la fine dell’unione, del contributo che i coniugi hanno dato al matrimonio, sia in senso personale che economico.

Ad esempio, la donna che non ha mai esercitato una professione, ma si è prodigata come casalinga e madre a tempo pieno, ha lo stesso dato al matrimonio un contributo molto importante, arrivando p a privarsi della possibilità di un impiego.

Un simile comportamento dovrà essere tenuto in debito conto dal giudice.

Si dovrà tenere conto del reddito dei coniugi.

Il coniuge ampiamente autosufficiente non ha diritto all’assegno divorzile, oppure ne ha diritto in misura ridotta.

Della durata del matrimonio.

Si tratta del metodo sul quale gli altri devono essere parametrati.

Più è stato lungo il rapporto matrimoniale, più ci sono possibilità di beneficiare dell’assegno divorzile, purché sussistano anche le altre condizioni di legge.

Delle ragioni oggettive che impediscono all’ex coniuge di provvedere a sé stesso.

Ad esempio quando il matrimonio è naufragato dopo diversi anni, e dopo il divorzio, il coniuge che non ha mai lavorato per pensare alla famiglia si troverà estromesso dal mercato del lavoro.

L’assegno divorzile e il tenore di vita durante il matrimonio

Spesso, trattando del diritto all’assegno divorzile, si tratta di un’altra condizione che la legge non menziona.

Si tratta del tenore di vita che si è avuto durante il matrimonio.

In presenza di simili circostanze, si ritiene che l’ex coniuge economicamente più debole abbia diritto a conservare lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.

In relazione a questo, anche l’ex coniuge economicamente autosufficiente avrebbe diritto all’assegno divorzile se l’ex partner è una persona molto ricca.

Ad esempio, la donna che ha uno stipendio di duemila euro al mese avrebbe diritto all’assegno divorzile se, per il tempo nel quale è stata sposata, viveva nel lusso sfrenato grazie al marito milionario.

A questo proposito, nel 2018, con una sentenza a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione (Cass., sez. un., sent. n. 18287 dell’11 luglio 2018) ha stabilito definitivamente il superamento del metodo dell’analogo tenore di vita avuto durante il matrimonio, stabilendo che l’importo dell’assegno divorzile va calcolato attraverso un principio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all’età dell’avente diritto.

Nello stabilire l’importo dell’assegno divorzile, il giudice non dovrà rapportare lo stesso al pregresso tenore di vita familiare né all’autosufficienza economica del richiedente, ma dovrà assicurare all’avente diritto un livello di reddito adeguato al contributo fornito (Cass., sent. n. 11178 del 23/04/2019).

L’assegno divorzile erogato in un’unica soluzione

L’assegno divorzile consiste in una prestazione economica a carattere periodico.

La parte che lo deve versare deve somministrare l’assegno con la cadenza stabilita dal giudice.

La cadenza è quasi sempre mensile.

La legge ammette la possibilità che, su accordo delle parti, l’erogazione possa avvenire in un’unica soluzione, se questa sia ritenuta equa dal tribunale.

In presenza di simili circostanze non può essere proposta nessuna successiva domanda di contenuto economico.

L’assegno divorzile può essere liquidato anche in un’unica soluzione, sempre che il beneficiario acconsenta.

Ad esempio, si può trasferire, un’importante somma di danaro all’altro coniuge, in un’unica volta, oppure disporre a suo favore il trasferimento di un bene immobile.

La corresponsione in un’unica soluzione dell’intera prestazione comporta delle preclusioni.

Non si potrà ottenere altro dall’ex coniuge, nel senso che, se le condizioni economiche si dovessero deteriorare, non si potrà chiedere una revisione di quanto dovuto.

In secondo luogo, si perde il diritto alla liquidazione di parte del Tfr dell’altro coniuge.

Quando non spetta l’assegno divorzile

L’assegno divorzile non spetta quando il giudice ha appurato che lo scioglimento del matrimonio  debba essere attribuito a una parte, quando le condizioni economiche non giustificano l’erogazione di una prestazione periodica e quando, tenendo conto dei parametri indicati in precedenza, il giudice non ritenga che l’ex coniuge ne abbia diritto.

La legge stabilisce che l’obbligo di erogazione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, si dovesse risposare.

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