Le mansioni superiori nel pubblico impiego

sentenza 11/03/10
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Nel pubblico impiego, è principio di diritto consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale sia l’esercizio di mansioni superiori, sia la loro retribuibilità presuppongono che vi sia un posto disponibile in organico e che l’attribuzione delle mansioni sia avvenuta con atto formale.

Peraltro, gli ordini di servizio non possono qualificarsi come incarico formale, essendo essi solamente atti di organizzazione dell’attività lavorativa, volti alla pianificazione delle mansioni dei pubblici impiegati, la cui efficacia giuridica è meramente interna all’ufficio di appartenenza.

Un tale sistema normativa non risulta in contrasto né con i principi costituzionali nè con lo statuto dei lavoratori.

 

N. 01283/2010 REG.DEC.

N. 06604/1998 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

 

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6604 del 1998, proposto da:
***************, ******************** e ********************** nella qualità di eredi del Sig. ****************, rappresentati e difesi dagli avv. ************ e ******************, con domicilio presso il Consiglio di Stato, **********, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

contro

Regione Campania -Gestione liquidatoria ex Usl 42 Napoli, Gestione Liquidatoria U.S.L. 39; A.S.L. Napoli 1, rappresentate e difese dall’avv. **************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ************* in Roma, via Ghino Valenti 9;

per la riforma

della sentenza del TAR CAMPANIA – NAPOLI: Sezione IV n. 00015/1998, resa tra le parti, concernente DIPENDENTE: CORRESPONSIONE SOMME.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 novembre 2009 il Cons. *********************** e uditi per le parti gli avvocati ****** per delega dell’avv.Iodice;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Il signor **************** impugnò avanti al TAR Campania il silenzio- rigetto formatosi sulla diffida rivolta all’azienda sanitaria locale NA1, con la quale aveva chiesto la liquidazione del proprio trattamento economico per le superiori mansioni svolte. In particolare aveva dedotto che , assunto con la qualifica pari al sesto livello funzionale, aveva svolto fin dal 1983 funzioni superiori di settimo livello, sulla base di reiterati ordini di servizio.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania rigettava il ricorso.

Ha proposto originariamente appello il signor ******* -poi riassunto, a seguito del decesso del medesimo, dagli eredi, con atto notificato il 29 aprile 2009- deducendo l’erroneità della sentenza, laddove non ha tenuto conto che del caso di specie operano i principi collegati alla legge n. 300 del 1970 sullo statuto dei lavoratori, in quella parte in cui si statuisce che il lavoratore che ha dovuto disimpegnare comunque mansioni superiori, e lo abbia fatto non per sua spontanea volontà, debba essere sempre retribuito per dette funzioni, particolarmente laddove il tutto sia avvenuto non per 90 giorni ma per mesi ed anni, in termini continuativi.

Si è costituita la regione Campania, resistendo all’appello.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 3 novembre 2009.

DIRITTO

L’appello non è fondato.

L’appellante ha chiesto la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori di collaboratori amministrativo svolte ininterrottamente dal 1983.

La sezione ha già avuto modo in varie occasioni (vedasi per tutte quella cui si è uniformato il giudice di primo grado, sez. V, 7 marzo 1997, n. 218) di stabilire che l’esercizio delle mansioni superiori e la loro retribuibilità presuppongono che vi sia un posto disponibile in organico e che l’attribuzione delle mansioni sia avvenuta con atto formale.

Nel caso di specie, l’appello non è sorretto da nessun atto idoneo a fornire la prova della sussistenza delle due condizioni di cui sopra.

Il ricorrente ha esibito nel corso del giudizio solamente degli ordini di servizio.

Sul punto la sezione ha già avuto modo di stabilire che gli ordini di servizio non possono qualificarsi come incarico formale, essendo essi solamente atti di organizzazione dell’attività lavorativa, volti alla pianificazione delle mansioni dei pubblici impiegati, la cui efficacia giuridica è meramente interna all’ufficio di appartenenza.

E’appena il caso di osservare che nessun contrasto è possibile ravvisare nel sistema della legge, così come interpretato dalla unanime giurisprudenza, con i principi costituzionali e con lo statuto dei lavoratori (cfr, tra le altre C.S., VI, 23 gennaio 2007, n. 231).

In conclusione l’appello va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto e conferma la sentenza impugnata.

Condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese del grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3000,00

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2009 con l’intervento dei Signori:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

***********************, ***********, Estensore

***************, Consigliere

********************, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

sentenza

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