L’art. 3 citato, si ricorda, professa la libertà dell’iniziativa privata ed economica, consentendo tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Principio quest’ultimo conforme all’art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino della Rivoluzione francese del 1789, secondo cui tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere obbligato a fare ciò che essa non ordina.
Si amplia invece la rosa dei vincoli frapposti all’esternazione di detto assunto teorico aggiungendovi il necessario rispetto delle disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.
Gli altri limiti espressamente contemplati sono: gli obblighi internazionali; il contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; il danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e il contrasto con l’utilità sociale; le disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali.
Al fine di dare un assetto organico alla normativa dettata in materia si prevede inoltre che entro il 31 dicembre 2012 il Governo, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, provveda ad individuare le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con il declamato principio. (Lilla Laperuta)
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