Le leggi c.d. autoesecutive devono essere comunque applicate, benché non espressamente richiamate dalla lex specialis di gara

Lazzini Sonia 29/12/05
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Il Tar Sicilia, sezione di Palermo, con la sentenza numero 313 del 28 febbraio 2005 ci insegna che:

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<Le disposizioni contenute nei bandi di gara e nelle lettere di invito devono ritenersi integrate con le norme di legge aventi valore imperativo, senza necessit? di uno specifico rinvio, essendo principio valido in ogni procedimento concorsuale quello per cui, anche se il bando costituisce la lex specialis, le leggi c.d. autoesecutive devono essere comunque applicate, bench? non espressamente richiamate (v. C.d.S., Sez. IV, 6 febbraio 1995 n. 54; TAR Umbria, 2 maggio 2002, n. 242; TAR Piemonte Torino, sez. II. 28 maggio 1998, n. 224).

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Con riferimento all?impugnato? bando di gara, che si limitava ad escludere l’obbligo della prestazione della cauzione provvisoria senza nulla disporre in merito alla presentazione dell’impegno del fideiussore alla prestazione della garanzia definitiva (la cui esclusione sarebbe stata in contrasto con l’art. 30, cmma 1, legge 109/94), lo stesso doveva perci? intendersi integrato ex legge nel senso della necessit?, da parte degli offerenti, di provvedere a quest’ultimo adempimento, con conseguente illegittimit? degli atti di ammissione alla gara delle offerte prive dell’impegno al rilascio della garanzia fideiussoria definitiva, nonch?, per invalidit? derivata, del provvedimento di aggiudicazione della gara>

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A cura di Sonia LAZZINI

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Lazzini Sonia

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