Le intercettazioni ambientali

Redazione 23/02/18
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L’introduzione dei luoghi di privata dimora

Altro problema oggetto di dibattito è quello attinente alle modalità di introduzione nei luoghi di privata dimora per collocarvi gli apparati di registrazione.
Al riguardo deve riconoscersi che la normativa si presenta assolutamente scarna; sul piano operativo, quando occorre effettuare l’intercettazione di conversazioni che avvengono in un luogo di provata dimora, sarebbe possibile attuare diverse tecniche: collocando microspie nei locali dell’abitazione oppure utilizzando dall’esterno dei potenti microfoni direzionali. Non c’è dubbio che la seconda modalità sarebbe estremamente defatigante per la PG e soprattutto dai risultati meno appaganti (19); nel contempo, però, la prima presuppone l’ingresso abusivo nell’altrui privata dimora per collocarvi la microspia.

Allo stato la giurisprudenza ha evidenziato che l’ingresso nel luogo di privata dimora per collocarvi le microspie costituisce una naturale modalità attuativa di tale mezzo di ricerca della prova e deve ritenersi ammessa dalla legge in quanto funzionale
al soddisfacimento dell’interesse pubblico all’accertamento dei reati.
Vero è, però, che possono porsi diversi problemi quando, per le caratteristiche del luogo da controllare o per le nuove tecnologie disponibili, sia tecnicamente possibile – a prescindere dal dispendio di risorse – effettuare la stessa identica operazione con modalità non invasive.

I gravi indizi di reato e la posizione dei soggetti estranei

Nella giurisprudenza della Suprema Corte si è affermato che il requisito dei gravi indizi di reato va inteso come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche (8).
Giurisprudenza. Cass. pen. sez. VI, sent. n. 10902 del 26 febbraio 2010 Cc. (dep. 19 marzo 2010): in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il presupposto dei gravi indizi di reato va inteso non in senso probatorio, ossia
come valutazione del fondamento dell’accusa, ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, le quali non devono risultare meramente ipotetiche, essendo al contrario richiesta una sommaria ricognizione degli elementi dai quali sia dato desumere la seria probabilità dell’avvenuta consumazione
di un reato.
Cass. pen. sez. I, sent. n. 16293 del 2 marzo 2010 Ud. (dep. 27 aprile 2010): il decreto autorizzativo di intercettazioni può trovare il suo presupposto in qualsiasi notizia di reato, anche desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili.
(8) Ne consegue che è del tutto legittimo il decreto di intercettazione telefonica disposto nei confronti di un soggetto che non sia iscritto nel registro degli indagati.
Da tale principio si è fatto altresì discendere che la mancata individuazione dell’autore dell’illecito (in relazione al quale è disposta la intercettazione) non incide sull’utilizzabilità dei suoi effetti nello stesso procedimento ai fini di prova di condotte criminose collegate (9).
Giurisprudenza. Cass. pen. sez. I, sent. n. 16779 del 3 dicembre 2003 Ud. (dep. 8 aprile 2004): i gravi indizi di reato, e non di reità, che, ai sensi dell’art. 267 c.p.p., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni attengono all’esistenza dell’illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine; né la mancata individuazione dell’autore dell’illecito in relazione al quale è disposta l’intercettazione influisce sull’utilizzabilità dei suoi esiti nello stesso procedimento, a fini di prova di condotte criminose collegate.

I presenti contributi sono tratti da

Il nuovo regolamento privacy

Aggiornato con lo schema di decreto  per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni UE (approvato in CdM il 21 marzo 2018)La data del 25 maggio 2018 segna l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 ma non fuga dubbi interpretativi e di ordine pratico della nuova disciplina. Strutturato in forma di quesiti, il testo, in oltre 200 domande e risposte, esplica termini, modalità e obblighi derivanti dalla nuova disciplina, con qualche anticipazione su aspetti di rilievo contenuti nello schema di decreto legislativo recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento. Completa il volume l’appendice normativa contenente i “considerando” e l’intero Regolamento.CARLO NOCERAAvvocato in Roma, dopo avere maturato un’esperienza accademica di oltre un lustro in “Diritto dell’informazione e della comunicazione” si occupa da diversi anni di questioni legali in materia di trattamento e protezione dei dati personali e di reati informatici. Collabora stabilmente con i più prestigiosi quotidiani giuridico-economici e svolge assidua attività di formazione per primarie Società di formazione nonché per Ordini professionali ed Enti istituzionali.

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