Le informazioni antimafia cc.dd. “tipiche”, di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 490/94, posseggono carattere vincolante per le stazioni appaltanti, le quali non hanno né il potere, né l’onere di verificare la portata od i presupposti dell’informativa prefetti

Lazzini Sonia 07/06/07
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In tema di informativa antimafia sfavorevole, merita di essere segnalato il seguente pensiero espresso in dal Tar Campania, Napoli con la sentenza numero 4730 del 5 maggio 2007:
 
< l’informazione prefettizia sfavorevole produce effetti naturalmente ed interamente interdittivi: “se di discrezionalità deve dunque parlarsi, a proposito dell’informazione prefettizia successiva (ma tipica ad effetto interdittivo diretto e non “supplementare atipica”), stante l’uso della locuzione “può” nel testo della norma, occorre allora esattamente delimitare l’area entro cui tale discrezionalità può ragionevolmente esplicarsi, secondo un’interpretazione logico-sistematica della disposizione, in modo da non contraddire all’effetto interdittivo proprio dell’istituto.
 
E’ evidente, infatti, che non potrà ammettersi alcuna discrezionalità della stazione appaltante nell’apprezzare e nel valutare la sussistenza e l’entità, o la rilevanza, dei tentativi di infiltrazione o di condizionamento malavitosi nelle scelte dell’impresa contraente, riferiti dal Prefetto.
 
L’unico spazio per una possibile esplicazione di un margine di discrezionalità della stazione appaltante destinataria dell’informazione preventiva (tipica) successiva può dunque rinvenirsi nella valutazione della convenienza per l’amministrazione e nell’opportunità per l’interesse pubblico della prosecuzione del rapporto contrattuale già in corso di svolgimento.
 
Tale valutazione può rinvenire un suo spazio possibile, osserva il Collegio, solo allorché il rapporto contrattuale sia in corso di esecuzione già da un cospicuo lasso di tempo e sussistano concrete ragioni che rendano del tutto sconveniente per l’amministrazione l’interruzione della fornitura, del servizio o dei lavori che formano l’oggetto del contratto revocando.
 
Solo stringenti ragioni di interesse pubblico a non interrompere un servizio essenziale, difficilmente rimpiazzabile in tempi rapidi, o a completare un’opera in corso di ultimazione, et similia, potrebbero invero giustificare il (parziale) sacrificio del concorrente (e di regola prevalente) interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, che presiede ai poteri interdettivi antimafia di cui al d.lg. 490 del 1994”>
 
Va vi è di più:
 
<Deve di conseguenza ritenersi che la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto pronunciata dalla Regione non costituisca applicazione di una clausola negoziale, quanto piuttosto esercizio del potere di revoca ex art. 4, comma 4, del d.lgs. 490/94, necessitato dal carattere interdittivo della informativa antimafia, che, incidendo sulla capacità a contrarre con la P.A., non può che operare sostanzialmente nello stesso modo sia che intervenga a monte che a valle della stipula del contratto>
 
a cura di*************i
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione I, composto dai signori magistrati:
*************                                   Presidente
**************                                Consigliere
********************                        Referendario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4385/06 e successivi motivi aggiunti, proposto dalla Soc. Coop. La *** a r.l., in persona del presidente p.t. *****************, rappresentata e difesa dall’avv. ***************, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, viale Gramsci n. 16, presso lo studio del prof. ******************;
CONTRO
–           l’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
–           il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ope legis domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;
–           la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. *******************, con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, via S.Lucia n. 81
e nei confronti di
–           *** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
–           *** Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
a)         del decreto n. 403 del 30.5.2006 del Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato della Regione Campania di risoluzione del contratto di pulizia dei locali sede di uffici regionali, stipulato in data 15.3.2005 con la cooperativa La *** e relativo al lotto CE/B, e di affidamento in favore dell’****************** – ***;
b)         della nota prot. 2006.0474786 del 30.5.2006 del Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato della Regione Campania con la quale è stata disposta la cessazione del servizio di pulizia del lotto CE/B, svolto dalla società ricorrente, con decorrenza dall’8.6.2006;
c)         della nota prot. 2006.0474816 del 30.5.2006 del Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato della Regione Campania con la quale è stata disposta l’esecuzione delle operazioni materiali di consegna del servizio e di passaggio di cantiere alla ditta subentrante in data 8.6.2006;
d)         ove occorra, delle note del 28.2.2006 e del 24.4.2006 del Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato, in uno alla determina di indizione della gara, a trattativa privata, per l’affidamento del lotto CE/B e dei pareri formulati dall’Avvocatura Regionale in tema di decadenza del contratto stipulato con la Cooperativa ricorrente;
e)         della nota “riservata amministrativa” dell’****** di Salerno prot. n. 868/05/AREA1/A.M. del 13.12.2005, che ha fornito informazioni interdittive antimafia a carico della ditta La *** ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 252/98;
f)         di tutti gli atti del procedimento informativo, ivi compresa, ove occorra, della nota dell’****** di Salerno prot. n. 868/2005/Area 1/A.M. del 21.4.2005;
g)         di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
h)         del decreto dirigenziale n. 14 del 14.2.2006 del Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento 10 Demanio e Patrimonio della Regione Campania di costituzione e nomina della Commissione per l’espletamento della procedura negoziale in via di urgenza per l’affidamento temporaneo della durata di tre mesi del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uffici regionali di cui al lotto CE/B;
i)          del verbale della predetta Commissione del 20.2.2006 di aggiudicazione del servizio alla A.T.I. ***
l)          della nota del Dirigente del Settore Provveditorato e Economato A.G.C. Demanio e Patrimonio della Regione Campania all’Avvocatura regionale, allegata al n. 9 della produzione documentale della Regione;
m)        della nota del Coordinatore dell’****** Avvocatura della Regione Campania pp 46/10.02.2006;
n)         della nota prot. 2006.0365179 del 24.4.2006 del Dirigente A.G.C. Demanio e Patrimonio della Regione Campania;
o)         ove occorra, di tutti gli atti della procedura informativa ed in particolare:
–           della nota del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno del 23.11.2005;
–           della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno del 1.8.05;
–           delle note prot. n. Q2/2/05 e prot. n. Q2/2/04 del 15.6.04 dell’Ufficio misure di prevenzione della Questura di Salerno;
–           delle note del Commissariato di P.S. di Sarno del 21.10.03 e del 18.10.05;
p)         dei verbali del G.I.A. presso l’****** di Salerno del 7.10.05 e del 23.10.05.
Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Regione Campania;
Visti il decreto presidenziale n. 626/2006 del 6.6.2006 e l’ordinanza del 2.2.2004, n. 839, del TAR Campania sede di Salerno;
Visto l’atto di costituzione della ricorrente innanzi alla sede di Napoli del TAR Campania;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 888 del 29 dicembre 2006;
Visti i documenti depositati in esecuzione della predetta ordinanza;
Viste le memorie prodotte a sostegno delle rispettive ragioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il referendario avv. ********************;
Uditi alla pubblica udienza del 7 marzo 2007 i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con decreto dirigenziale n. 403 del 30.5.2006 la Regione Campania ha dichiarato la risoluzione del contratto stipulato in data 15.3.2005 con la società La *** s.c.r.l. per la pulizia dei locali sede di uffici regionali, lotto CE/B, a seguito della comunicazione di informazioni antimafia di tipo interdittivo a suo carico con nota riservata dell’****** di Salerno prot. n. 868/05/AREA1/A.M. del 13.12.2005.
Con ricorso proposto innanzi alla Sezione staccata di Salerno del T.A.R. Campania, notificato il 3.6.06 e depositato il 5.6.06, la società ha impugnato il decreto dirigenziale e l’informativa prefettizia, unitamente agli atti indicati in epigrafe alle lettere a)-g), onde ottenerne l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, instando per la concessione di misure cautelari urgenti ante causam.
Con decreto presidenziale n. 626/2006 del 6.6.06 la tutela cautelare provvisoria è stata concessa con sospensione dei provvedimenti impugnati.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Regione Campania, che con memoria ha eccepito, tra l’altro, la competenza del TAR del capoluogo.
Con motivi aggiunti notificati il 21.6.06 e depositati in pari data, la ricorrente ha impugnato gli ulteriori atti indicati in epigrafe alle lettere h)-p), a seguito del deposito in giudizio degli atti della procedura informativa attivata dal Prefetto sul suo conto.
Con ordinanza n. 92/06 del 22.6.06, avendo la ricorrente aderito alla eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dalla Regione, il ricorso è stato trasmesso a questa sede, disponendosi nelle more della trattazione della istanza cautelare il mantenimento, in via provvisoria, della sospensione degli atti accordata in sede monocratica.
Alla camera di consiglio del 5 luglio 2006 la causa è stata cancellata dal ruolo cautelare.
Con ordinanza n. 888 del 20 dicembre 2007 sono stati disposti incombenti istruttori, eseguiti dall’Amministrazione in data 2 e 9 febbraio 2007.
Alla pubblica udienza del 7 marzo 2007 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. La società cooperativa La *** ha impugnato il d.d. n. 403 del 30.5.2006 con cui è stata dichiarata la risoluzione del contratto stipulato il 15.3.2005 per la pulizia dei locali sede di uffici regionali, lotto CE/B, e la nota informativa antimafia di tipo interdittivo dell’****** di Salerno prot. n. 868/05/AREA1/A.M. del 13.12.2005.
Col ricorso introduttivo ha dedotto l’illegittimità derivata del decreto impugnato in relazione alla illegittimità del provvedimento prefettizio, che censura per i seguenti vizi di violazione di legge (art. 4 d.lgs. 490/94; art. 10 d.p.r. 252/98; art. 21 legge 1034/71) ed eccesso di potere:
1.         l’informativa si fonda sulla posizione di *** Salvatore, sospettato di essere amministratore di fatto della società ricorrente, malgrado analoga informativa dello stesso tenore già sia stata rimossa con l’ordinanza del TAR Lazio n. 4222/01 e la sentenza del TAR Salerno n. 1873/02, il che concreterebbe difetto di motivazione nonché elusione di tali pronunce;
2.         non sarebbe stato previamente acquisito il parere del G.I.A.;
3.         il titolo di reato per il quale *** Salvatore è stato rinviato a giudizio (tentativo di estorsione) non consentirebbe di desumere automaticamente la sua qualità di tramite di infiltrazioni mafiose, poiché nell’elenco delle fattispecie tipizzate dall’art. 10 del d.p.r. 252/98 compare il solo reato di estorsione (quando il d.p.r. ha inteso dare rilevanza non solo al delitto consumato, ma anche a quello tentato, lo ha fatto espressamente: art. 10, co. 7, lett. a);
4.         ricorrerebbe difetto di istruttoria non essendo stati disposti accertamenti ed accessi ulteriori per individuare elementi del tentativo di infiltrazione mafiosa o effettuate verifiche amministrative per dimostrare l’eventuale sussistenza di amministratori occulti.
Con i motivi aggiunti, articolati in quattro distinti capi di doglianza, la ricorrente torna a censurare la riattualizzazione, nell’informativa gravata, di fatti già ritenuti inidonei dal giudice amministrativo (I motivo), si duole della contraddittorietà tra le valutazioni operate dal G.I.A. nella seduta del 7 ottobre 2005, nel corso della quale era stato ritenuta la necessità di un supplemento istruttorio, e quelle effettuate dal G.I.A. il 23 novembre 2005, risultate sfavorevoli alla ricorrente malgrado la mancanza di nuovi elementi conoscitivi (II e III motivo), lamenta infine l’assenza di elementi indiziari da cui desumere la posizione di imprenditore occulto di *** ********* (l’affermazione dell’Autorità di P.S. secondo cui l’avvenuta modifica della compagine sociale e dirigenziale della cooperativa era simulata sarebbe stata meramente apodittica) oltre che la inidoneità dei reati contestatigli a fondare il suo collegamento con elementi mafiosi (IV motivo).
2. Preliminarmente va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla Regione.
Le informazioni antimafia cc.dd. “tipiche”, di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 490/94, posseggono carattere vincolante per le stazioni appaltanti, le quali non hanno né il potere, né l’onere di verificare la portata od i presupposti dell’informativa prefettizia.
Ciò vale anche quando l’informativa antimafia sopraggiunge dopo la stipula del contratto, sebbene l’art. 4, co. 4, del d.lgs. 490/94 stabilisca in tal caso che “l’amministrazione interessata può […] recedere dai contratti”.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione, da cui non vi è motivo per discostarsi, anche in queste ipotesi l’informazione prefettizia sfavorevole produce effetti naturalmente ed interamente interdittivi: “se di discrezionalità deve dunque parlarsi, a proposito dell’informazione prefettizia successiva (ma tipica ad effetto interdittivo diretto e non “supplementare atipica”), stante l’uso della locuzione “può” nel testo della norma, occorre allora esattamente delimitare l’area entro cui tale discrezionalità può ragionevolmente esplicarsi, secondo un’interpretazione logico-sistematica della disposizione, in modo da non contraddire all’effetto interdittivo proprio dell’istituto. E’ evidente, infatti, che non potrà ammettersi alcuna discrezionalità della stazione appaltante nell’apprezzare e nel valutare la sussistenza e l’entità, o la rilevanza, dei tentativi di infiltrazione o di condizionamento malavitosi nelle scelte dell’impresa contraente, riferiti dal Prefetto. L’unico spazio per una possibile esplicazione di un margine di discrezionalità della stazione appaltante destinataria dell’informazione preventiva (tipica) successiva può dunque rinvenirsi nella valutazione della convenienza per l’amministrazione e nell’opportunità per l’interesse pubblico della prosecuzione del rapporto contrattuale già in corso di svolgimento. Tale valutazione può rinvenire un suo spazio possibile, osserva il Collegio, solo allorché il rapporto contrattuale sia in corso di esecuzione già da un cospicuo lasso di tempo e sussistano concrete ragioni che rendano del tutto sconveniente per l’amministrazione l’interruzione della fornitura, del servizio o dei lavori che formano l’oggetto del contratto revocando. Solo stringenti ragioni di interesse pubblico a non interrompere un servizio essenziale, difficilmente rimpiazzabile in tempi rapidi, o a completare un’opera in corso di ultimazione, et similia, potrebbero invero giustificare il (parziale) sacrificio del concorrente (e di regola prevalente) interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, che presiede ai poteri interdettivi antimafia di cui al d.lg. 490 del 1994” (TAR Napoli, sez. I, 29 gennaio 2004, n. 919).
Deve di conseguenza ritenersi che la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto pronunciata dalla Regione non costituisca applicazione di una clausola negoziale, quanto piuttosto esercizio del potere di revoca ex art. 4, comma 4, del d.lgs. 490/94, necessitato dal carattere interdittivo della informativa antimafia, che, incidendo sulla capacità a contrarre con la P.A., non può che operare sostanzialmente nello stesso modo sia che intervenga a monte che a valle della stipula del contratto.
Da ciò l’appartenenza dell’intera controversia alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.
2. Nel merito, il ricorso è fondato.
2.1 La nota informativa interdittiva a carico dell’odierna ricorrente, resa dall’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno (prot. n. 868/05/Area I/A.M. del 13 dicembre 2005) ed oggetto del presente giudizio, si basa sugli elementi che sarebbero emersi a carico della cooperativa La *** nel corso di approfondimenti disposti dal Gruppo ispettivo antimafia e culminati nella valutazione effettuata dal G.I.A. nella seduta del 23 novembre 2005; in particolare, la motivazione del giudizio negativo sul conto della società si risolve nella affermazione del ruolo di imprenditore occulto di tale *** Salvatore, elemento ritenuto vicino ad esponenti di organizzazioni criminali di tipo mafioso.
Il ruolo di imprenditore occulto dello *** era stato affermato, in origine, nella nota prot. n. 5889 Div. 1^ Categ. A.1/2003 del 21 ottobre 2003 del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, con cui si dava riscontro ad una richiesta dell’UTG di Salerno di aggiornati elementi conoscitivi sulla attuale persistenza di condizionamenti di fatto della società La *** da parte della criminalità organizzata, dopo i mutamenti nel febbraio- marzo 2003 della compagine sociale e degli esponenti aziendali della cooperativa.
In detta nota il Commissariato di Sarno dava atto dei mutamenti in questione, trattenendosi poi sulla figura dello ***: “in passato, ************* è stato documentalmente e argomentatamente indicato come chi, pur non figurando formalmente tra i soci o tra gli amministratori della società cooperativa “La ***”, comunque ne dirigeva, seguiva e decideva l’attività, tanto che, proprio per fatti e comportamenti aventi attinenza con la gestione della società cooperativa in questione ed accaduti agli inizi dell’anno 1997 egli, insieme ad altri, è stato indagato ed è stato anche tratto in arresto” in un procedimento penale ancora pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore. La nota del Commissariato di Sarno proseguiva rappresentando che lo ***, all’epoca ******************* della Polizia di Stato, era assegnato alla Questura di Lucca, dove tuttavia aveva prestato pochi giorni di servizio “essendosi a più riprese e per lunghi periodi annunciato ammalato ed avendo così trascorso la relativa convalescenza in questo centro, presso la propria famiglia”.
Dopo essersi, di seguito, soffermato sui numerosi e gravi carichi risultanti sul conto dello *** e sulle sue frequentazioni con pregiudicati e persone poco raccomandabili del luogo, il Commissariato così concludeva: “questo Ufficio, pur non potendo fornire elementi documentabili e documentati che lo dimostrino in maniera inconfutabile e provata, ritiene che ************* gestisca ancora direttamente la società cooperativa “La ***” o, comunque, partecipi in maniera significativa alla conduzione di essa”; secondo il Commissariato, la vicenda giudiziaria pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore dimostrerebbe come lo ***, nel 1997, fosse in prima persona interessato alla gestione e conduzione della società, ritenendo “inverosimile ed improbabile, soprattutto in considerazione degli ingenti interessi economici e del considerevole giro di affari che ruotano intorno alle imprese di pulizia, che egli si sia reso estraneo all’attività della società”. Per il Commissariato “a nulla rileva che la società cooperativa in questione abbia completamente mutato la composizione del consiglio di amministrazione o che tra i suoi soci e/o lavoratori non compaiano soggetti legati alla vecchia gestione o in qualche modo allo stesso ********* ***, poiché è fin troppo evidente che la società – e per essa chi la gestisce – ha tutto l’interesse a fornire di sé un’immagine di integrità e rettitudine […] per cui il riassetto societario subito dalla società cooperativa “La ***” è stato con tutta probabilità fittizio e strumentale all’ottenimento di credenziali migliori rispetto a quelle possedute in precedenza, pur rimanendo nei fatti la gestione immutata”.
Su questa nota, ed in particolare sull’attualità del suo contenuto, si soffermava il G.I.A. nella ricordata riunione del 7 ottobre 2005. Il Gruppo Ispettivo, “su concorde parere dei Rappresentanti delle Forze di Polizia”, concludeva che “per una complessiva valutazione sia necessario acquisire aggiornati elementi valutativi circa la figura del prefato *** Salvatore” attraverso la Polizia di Stato.
Richiesto perciò, con nota della Questura di Salerno dell’8 ottobre 2005, di “aggiornati elementi conoscitivi e valutativi” e in particolare di far conoscere la sussistenza, nei confronti della odierna ricorrente, di pericoli di condizionamento e/o infiltrazioni della criminalità organizzata attraverso la persona dello ***, il Commissariato di Sarno rispondeva con nota del 18 ottobre 2005, Div. I cat.A1- Prot. 5149, con cui si limitava a ritrasmettere copia della predetta nota del 21 ottobre 2003 “significando che, non essendo, allo stato attuale, in possesso di nuovi elementi conoscitivi e valutativi, che possano far valutare la cosa in modo diverso, conferma integralmente”.
Tornato ad esaminare la situazione della cooperativa La *** nella riunione del 23 novembre 2005, il G.I.A., dato semplicemente atto del fatto che con la nota del 18 ottobre 2005 il Commissariato di Sarno aveva confermato integralmente il contenuto della precedente nota del 21 ottobre 2003, concludeva per la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nei riguardi della cooperativa La ***.
Le conclusioni del G.I.A. erano, infine, fatte proprie dal Prefetto di Salerno nell’impugnata informativa interdittiva del 13 dicembre 2005.
2.2 La ricostruzione dei fatti che precede dimostra la sussistenza del denunciato vizio di carenza di istruttoria.
Dai passi innanzi riportati della nota del Commissariato di Sarno del 21 ottobre 2003 emerge, chiaramente, come il giudizio di controindicazione espresso in quella sede sul conto della odierna ricorrente fosse fondato sulla mera presunzione che lo ***, che “in passato” (nel 1997, cioè sei anni prima) era risultato il reale dominus della società, lo fosse ancora, malgrado egli fosse stato trasferito a Lucca e malgrado il fatto che, come riportato dal Commissariato stesso, la società cooperativa avesse completamente mutato la composizione del consiglio di amministrazione e che tra i suoi soci e/o lavoratori non comparissero soggetti legati alla vecchia gestione o in qualche modo allo stesso ***.
Che viceversa queste circostanze, da tempo intervenute rispetto ai risalenti fatti in base ai quali era stata ritenuta la posizione di imprenditore occulto dello ***, necessitassero un riesame della situazione all’attualità, era in un primo momento risultato chiaro allo stesso G.I.A., che, asserendo nella riunione del 7 ottobre 2005 che “per una complessiva valutazione sia necessario acquisire aggiornati elementi valutativi circa la figura del prefato *** Salvatore”, aveva acclarato l’insufficienza dei datati elementi di giudizio riferiti dal Commissariato a sorreggere una eventuale informativa antimafia a carico de La ***.
Ed invero, l’assenza dichiarata di elementi attuali idonei a ricollegare la figura dello *** alla cooperativa ricorrente (per il tramite del consiglio di amministrazione, dei soci o dei lavoratori, o di altri elementi indiziari di natura oggettiva o soggettiva) non poteva che indurre ad un rigoroso riesame della situazione.
Singolare, perciò, appare la circostanza che quei medesimi elementi, già – correttamente – ritenuti insufficienti nella riunione del 7 ottobre 2005, siano potuti, viceversa, apparire decisivi nella successiva seduta del G.I.A. del 23 novembre 2005, nella quale l’affermazione del ruolo di imprenditore occulto dello *** non è stata supportata da alcuna nuova acquisizione (gli aggiornati elementi conoscitivi e valutativi, la produzione dei quali era stata richiesta al Commissariato di Sarno dalla Questura di Salerno con la nota dell’8 ottobre 2005), avendo al contrario il Commissariato reso noto di non essere in possesso di nuovi elementi conoscitivi e valutativi.
In ragione di ciò, la conclusione secondo cui lo *** agirebbe quale imprenditore occulto della società, o semplicemente manterrebbe rapporti di qualche natura con la stessa, resta frutto di una mera illazione, tale dovendo qualificarsi, siccome sganciata da qualsivoglia riscontro fattuale, l’opinione del Commissariato di Sarno “per cui il riassetto societario subito dalla società cooperativa “La ***” è stato con tutta probabilità fittizio e strumentale all’ottenimento di credenziali migliori rispetto a quelle possedute in precedenza, pur rimanendo nei fatti la gestione immutata”.
Nessun nuovo elemento fattuale è emerso neppure dopo che questo Collegio, anche a seguito alle difese svolte in sede di discussione orale dalla Avvocatura dello Stato, con ordinanza n. 888/06 ha disposto la acquisizione delle ulteriori eventuali informative delle Forze di polizia sulla sussistenza di elementi di collegamento attuale tra lo *** e l’attività della cooperativa ricorrente, con riferimento al periodo posteriore al rinnovo delle sue cariche sociali. Ed infatti, semplicemente, il Commissariato di Sarno ha ribadito la predetta tesi con nota del 3 febbraio 2007 (n. 714 Div. 1^ Cat. A1/2007), ancorché rappresenti che “attraverso l’attività Info – Investigativa, svolta da personale di questo Ufficio, non sono emerse allo stato attuale notizie che dimostrino legami in genere tra *** Salvatore […] con ciascun socio della ******à Cooperativa La *** s.r.l. di Sarno”.
3. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati.
4. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione I, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.—————-
Spese compensate.————————————————————–
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 marzo 2007.
 
Presidente__________________
 
Estensore___________________

Lazzini Sonia

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