Le indagini sulla scena del crimine, definizione e disciplina del codice di procedura penale

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La scena del crimine è lo spazio fisico territoriale, concettuale e virtuale nel quale si è svolto il crimine.

L’insieme delle zone, dei luoghi e dei percorsi nei quali si è compiuto l’evento criminoso con collegamento diretto alla vittima, al bene aggredito, alla combinazione criminale che ha ideato, pianificato ed agito il progetto criminoso.

La scena del crimine contiene, nasconde, porta e propone tracce e informazioni che devono essere percepite, recepite, lette, decriptate, interpretate, elaborate e organizzate.

Sono tracce e informazioni fisiche, chimiche, biologiche, logiche, concettuali, comportamentali ed euristiche.

Lo spazio fisico territoriale contiene e coinvolge spazi, luoghi geografici e topografici ben precisi, i luoghi del crimine, le aree del crimine, i percorsi del crimine, i tragitti.

Lo spazio concettuale è il risultato di un processo di astrazione con conseguente rappresentazione e categorizzazione logica di convenzioni, di eventi, di comportamenti, di relazioni e dei contatti tra i vari personaggi della vicenda.

Lo spazio virtuale è il tipo ipotetico e ideativo, con luoghi e zone utili a costruzioni e simulazioni.

Per crimine s’intende “l’aggressione al bene protetto attraverso il superamento del suo sistema difensivo e la causazione di un danno al bene aggredito”.

Il crimine, per essere considerato tale, ha bisogno della vittima, dell’aggressore e del luogo dell’aggressione.

Sulla scena del crimine gli elementi convergono, si mischiano, si sovrappongono, si dividono, si dipanano e poi si fondano.

In questo modo la scena diventa il teatro di sfide più importanti, il campo di battaglia più insidioso, lo scontro più pericoloso per i ricercatori delle tracce del delitto.

Il concetto “scena del crimine”, “scena del delitto” o “luogo del delitto”, di solito indica il luogo fisico spaziale che contiene la situazione e l’effetto che hanno generato la notitia criminis o il luogo dove si è verificato il crimine.

La notitia criminis scatta quando qualcuno ritiene che vi sia motivo d’allarme e allerta le Forze dell’Ordine.

L’approccio alla scena del crimine è diverso per metodo, qualità, scopi e utilizzo dello stesso, a seconda che gli operatori siano investigatori, criminalisti, esperti di polizia scientifica, esperti e tecnici di ricerca tracce e reperti, specialisti di profiling logico-esecutivo o di profiling psicologico.

Sulla scena e sui luoghi si cercano tracce di qualsiasi natura, effetti dell’azione criminale, indicatori del crimine, cioè informazioni ed elementi di qualsiasi tipologia da elaborare con metodo, per arrivare a individuare e definire elementi utili alla cattura dell’ignoto autore.

Quello che avesse in mente il legislatore all’epoca della elaborazione delle norme deputate a regolamentare questa materia nel codice di procedura penale vigente, non è dato sapere, e in realtà forse poco importa alla luce della più evoluta situazione attuale.

In pochi anni, tanto da non poterli contare che su due mani, la scienza e la tecnologia hanno fatto capolino nell’accertamento penale, anche nella fase del sopralluogo giudiziario, penetrando con forza nelle sue fasi genetiche.

Ci si aspettava che il legislatore cercasse un compromesso tra l’accoglimento delle realtà cognitive ed il controllo sulla loro natura disordinata e sfuggente attraverso quegli schemi logici lungo i quali si dipana da molti decenni – e in alcuni casi da molti secoli – il processo penale.

Si chiedeva al legislatore di conciliare il pensiero scientifico con quello giuridico aprendo il sistema ad un ammodernamento “controllato” del rito che non ne scompaginasse strutture, equilibri, diritti, garanzie.

Questo non si è verificato, le norme non sono state modificate.

Anche sul tema del sopralluogo giudiziario l’assetto normativo non è stato in grado di fronteggiare in maniera adeguata la sfida che gli proviene quotidianamente dalla realtà.

Le norme nascondono “pendant amorfi o formalmente semplificati di autentiche figure istruttorie”.

Il sopralluogo giudiziario rappresenta un altro nodo da sciogliere nel difficile rapporto tra scienza e processo penale perché l’indulgere in una cornice normativa vuota non penalizza esclusivamente un’azione investigativa efficace, approfondita e rapida, e la correttezza dell’accertamento penale, rendendo nulli i meccanismi di garanzia dei quali dispone ancora il soggetto debole del processo penale, che è naturalmente l’imputato.

Il livelli di scientificità delle investigazioni svolte nella fase delle indagini preliminari risulta essere sempre più elevato.

La polizia giudiziaria, il pubblico ministero, l’indagato e i consulenti tecnici, si avvalgono di strumenti di elevata specializzazione, nonché di ultima generazione, e soprattutto nelle investigazioni compiute sulla scena del crimine, si rileva un cambiamento epocale.

Attività specialistiche proprie di diversi settori della scienza (biologia, ingegneria, balistica, informatica,) sono messe al servizio delle indagini raggiungendo livelli di impiego e produttività ritenuti irrealizzabili alcuni anni orsono.

Ne costituiscono esempio le tipologie di mezzi probatori, come i documenti informatici e telematici, o i più moderni strumenti di ricerca delle tracce del reato, come i modelli di psicologia investigativa (criminal profiling), la ricostruzione virtuale in 3D della scena del crimine attraverso le sofisticate tecniche di fotosferica, le videoriprese full HD, le scannerizzazioni laser che hanno sostituito i “vecchi” rilievi topografici, le tecniche di evidenziazione delle tracce attraverso il luminol o con le lampade multilunghezza d’onda, la microscopia elettronica, l’uso di anticorpi monoclonali per accertamenti specifici sul campo.

Per non parlare delle tecniche di identificazione personale, dove le trasformazioni subite nell’arco di pochi decenni hanno cambiato il modo di intendere l’intera investigazione scientifica.

Le disposizioni delle quali si avvale il codice di procedura penale per la descrizione delle attività investigative da compiere sul luogo dove è stato commesso il delitto, si indicìviduano negli artt. 348, 354, 359, 360 e 244 del codice di procedura penale.

Il primo contempla una ipotesi di “sistema” che consente alla polizia giudiziaria, attraverso un’attività investigativa a forma libera, di procedere alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione delle stesse e dello stato dei luoghi (ex art. 348, comma 2, lett. a, c.p.p.), da compiersi anche avvalendosi della collaborazione di persone idonee, quando lo esige l’elevata specificità tecnica delle indagini (ex art. 348, comma 4, c.p.p.).

Successivamente alla modifica apportata dalla l. 26 marzo 2001, n. 128, comma 3 della norma risolve definitivamente la questione relativa alla possibilità per la polizia giudiziaria di svolgere indagini di propria iniziativa dopo che sia sceso in campo il pubblico ministero, in presenza di elementi emersi in un periodo successivo, anche per assicurare le fonti di prova.

Il comma 1 dell’art. 354 del codice di procedura penale, attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria il potere di compiere “attività generica di conservazione” per “curare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero”.

Gli ultimi due commi della norma regolano un’attività positiva di ingerenza, attribuita, nei casi di particolare necessità ed urgenza, anche agli agenti di polizia giudiziaria dall’art. 113 disp.att. del codice di procedura penale, che succede a quella ispettiva e si sostanzia in accertamenti e rilievi sia (al comma 2) sullo stato dei luoghi e delle cose, nel caso vi sia il pericolo che queste, nonché le tracce del reato, si “alterino, si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente”, sia (al comma 3 ed in presenza degli stessi presupposti) sulle persone salvo a trasformare l’azione in un’ispezione di tipo personale.

Anche in questo caso, la novella del 2001 ha ampliato l’autonomia ispettiva della polizia giudiziaria, legando il requisito dell’urgenza anche alla mancata assunzione della direzione delle indagini da parte del pubblico ministero.

Si tratta sempre di attività irripetibili e detentrici di una forte carica probatoria, da essere inserite direttamente nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’art. 431, comma 1, lett. b, del codice di procedura penale, ed essere lette in dibattimento (ex art. 511 c.p.p.).

Il sistema ha controbilanciato questo dominio probatorio con un articolato di cautele del quale è titolare l’imputato.

L’art. 357, comma 2, lett. e, del codice di procedura penale, contempla l’obbligo di documentazione con specifico verbale delle azioni svolte, l’art. 356 del codice di procedura penale, consente al difensore di assistere agli accertamenti, senza diritto di essere preventivamente avvisato, nonostant di questa facoltà la polizia giudiziaria abbia il dovere di dare notizia all’indagato se presente (ex art. 114 disp.att. c.p.p.), l’art. 366 del codice di procedura penale, conferisce alla polizia giudiziaria l’onere di depositare gli atti nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al loro compimento con facoltà per i difensori di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi.

In relazione ai poteri tecnico-investigativi del pubblico ministero sulla scena del crimine, l’art. 359 del codice di procedura penale, prevede la nomina di consulenti se si tratti di procedere ad “accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra azione tecnica per la quale sono necessarie specifiche competenze”.

In riferimento agli accertamenti aventi il connotato dell’irripetibilità la disciplina offre maggiori garanzie partecipative che, ai sensi dell’art. 360 del codice di procedura penale, contemplano il diritto alla presenza del difensore e dei consulenti di parte e il diritto di promuovere riserva di incidente probatorio in luogo dell’accertamento irripetibile secondo il rito dell’art. 400 del codice di procedura penale.

L’ultima disposizione interessata dall’argomento trattato (che, secondo uno schema sistematico più logico, avrebbe dovuto essere collocata tra le norme che regolano le attività d’indagine del pubblico ministero) è quella dell’art. 244 del codice di procedura penale.

Attraverso l’istituto dell’ispezione, si riconosce un generico potere accertativo in capo al pubblico ministero anche quando le tracce del reato siano scomparse, siano state cancellate o sia necessario verificare quelle precedenti tenendo anche conto del modo, tempo e causa di eventuali modificazioni.

Al comma 2 della norma, si parla di un esame successivo (tardivo od ulteriore) del luogo nel quale è stato commesso il delitto.

Individuate le norme, è facile comprenderne la ratio.

Si è al cospetto di un distinguo netto tra i due tipi di investigazione.

Quella del pubblico ministero, di valore alto, fatta di atti che hanno carattere valutativo, ai quali attribuire il termine “accertamento tecnico”, costruito come equivalente del concetto di perizia.

Quella della polizia giudiziaria, di minore spessore, limitata nel tempo e nello spazio ed avente valenza più materiale che concettuale.

Il legislatore ha scelto di allungare i tempi di azione della polizia giudiziaria, attribuendole maggiori spazi investigativi sulla scena del crimine.

Il lavorio riformatore, però, è stato svolto a metà perché è rimasta immutata l’impostazione giuridica e soprattutto ideologica di fondo.

Si è continuato a attribuire alla polizia giudiziaria esclusivamente poteri tecnici di rilevazione lasciando i compiti valutativi ai consulenti del pubblico ministero.

I primi continuano ad essere considerati semplici agenti classificatori, i secondi, menti assertive dell’indagine.

Le norme tradiscono un attaccamento del legislatore a schemi investigativi datati, invecchiando l’assetto normativo quando le scoperte della modernità si offrono in maniera non più camuffabile allo scibile giudiziario e le competenze specialistiche si concentrano in quelle stesse forze dell’ordine nelle quali il legislatore aveva concesso ridotti spazi di autonomia di azione.

Dott.ssa Concas Alessandra

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