Le funzioni del pubblico ministero

Redazione 27/05/19
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In forza della c.d. personalizzazione della funzione di accusa, il pubblico ministero gode, nel corso del procedimento a lui assegnatogli, di totale autonomia. Ciò rilevato, il magistrato che svolge tale funzione può essere sostituito dal procuratore capo soltanto in casi determinati, ossia nelle ipotesi in cui sussista un grave impedimento, rilevanti esigenze di servizio ovvero nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 36, primo comma, lett. a), b), d), e), cod. proc. pen. (art. 53, secondo comma, cod. proc. pen.). Il legislatore ribadisce, inoltre, che in tutti gli altri casi il pubblico ministero può essere sostituito soltanto con il suo consenso.

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L’incompatibilità del magistrato

L’ultimo comma dell’articolo da ultimo citato e sopra riportato prevede, poi, che qualora il capo dell’ufficio ometta di provvedere alla sostituzione del magistrato nelle ipotesi in cui sussista una grave incompatibilità dello stesso, il dovere di sostituzione sarà ottemperato dal procuratore generale presso la Corte d’Appello. (2) L’istanza può essere presentata anche direttamente dall’interessato, indagato o persona offesa. (3) Indicare i fatti reato per i quali il soggetto viene indagato (anche nelle ipotesi in cui la richiesta sia formulata da parte della persona offesa). (4) Riportare con esattezza quale condizione sussiste e da quali elementi si desume.

Giova sin d’ora rammentare che il provvedimento con il quale il procuratore generale presso la Corte di Cassazione determina, a norma dell’art. 54-quater cod. proc. pen., l’ufficio del pubblico ministero competente a procedere alle indagini preliminari è inoppugnabile in quanto non ha natura giurisdizionale e, come tale, non è suscettibile di incidere direttamente sull’ordine delle competenze fissato dalla legge processuale con riferimento alla posizione del giudice e, quindi, di pregiudicare il diritto delle parti di sollevare, nelle sedi di giurisdizione, eccezioni di incompetenza negli stessi termini disattesi dal procuratore generale presso la Cassazione (Cass. pen. sez. I, n. 3824/2001). (2) L’istanza può essere presentata anche direttamente dall’interessato, indagato o persona offesa. (3) Indicare i fatti reato per i quali il soggetto viene indagato (anche nelle ipotesi in cui la richiesta sia formulata da parte della persona offesa). (4) La trasmissione di atti per ragioni di competenza da uno ad altro ufficio del pubblico ministero non spiega alcuna incidenza sull’efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione che, a norma dell’art. 27 cod. proc. pen., viene meno solo per effetto di formale dichiarazione del giudice che le abbia disposte, non seguita dall’emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice dichiarato competente; e ciò perché, fino a quando un altro organo di giurisdizione non venga formalmente investito del procedimento con ordinanza suscettibile di dar luogo a conflitto, i provvedimenti di natura organizzatoria emessi da una parte, sia pure pubblica, sono inidonei a invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 e seguenti cod. proc. pen., altro giudice possa essere in seguito investito del procedimento (Cass. pen. sez. II, n. 16056/2015; si vedano, inoltre, Cass. pen. sez. II, n. 16309/2015 e Cass. pen. sez. I, n. 29343/2009). Anche per quella disposta dal giudice della convalida ex art. 391, quinto comma, cod. proc. pen., solo la formale dichiarazione di incompetenza determina l’inefficacia della misura cautelare, che non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti.

La cessazione degli effetti della misura cautelare

Quando il luogo dell’arresto o del fermo è diverso da quello di commissione del reato, l’ordinanza cautelare emessa dal giudice competente per la convalida ha efficacia provvisoria, onde va rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti solo laddove vi sia stata una formale declaratoria di incompetenza. Il tenore letterale dell’art. 27 cod. proc. pen. è, infatti, inequivoco nel senso che la cessazione degli effetti della misura cautelare non dipende dall’incompetenza del giudice che l’ha emessa, ma dalla contestuale o dalla successiva dichiarazione di incompetenza da parte di questo giudice nell’ordinanza di trasmissione degli atti, e ciò anche perché, senza una tale ordinanza di trasmissione, non sarebbe fissato un dies a quo di decorrenza del termine di venti giorni per la perdita di efficacia delle misura o per la sua rinnovazione da parte del giudice competente (Cass. pen. sez. Un., n. 12823/2010).

La richiesta deve essere proposta al procuratore generale presso la Corte di Appello, se il giudice ritenuto competente operi nello stesso distretto, o a quello presso la Corte di Cassazione se gli uffici interessati si trovino in distretti diversi.

(2) L’istanza può essere presentata anche direttamente dall’interessato, indagato o persona offesa. (3) È necessario indicare i fatti-reato per i quali il soggetto viene indagato (anche nelle ipotesi in cui la richiesta sia formulata da parte della persona offesa).

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