Le formule del processo penale: come redigere gli atti

Redazione 16/01/18

Il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica (artt. 549-567)

In conseguenza della riforma sul c.d. “giudice unico” (d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) è stata soppressa la Pretura accorpandola al Tribunale che ora giudica, a seconda dei casi, in composizione collegiale o monocratica; del vecchio processo pretoriale residua, oggi, un rito particolare da celebrarsi avanti ad un solo giudice. Mentre in passato le indagini preliminari avevano discipline diverse, così come anche il processo
seguiva riti differenziati, oggi le indagini sono soggette ad un’unica regolamentazione mentre la fase del processo segue due riti diversi: per taluni reati il PM formula al GUP una richiesta di rinvio a giudizio
che sarà valutata nel corso dell’udienza preliminare; se non dispone il non luogo a procedere, il giudice rinvia l’imputato avanti al Tribunale (in composizione monocratica o collegiale) o alla Corte di Assise; per altri reati si affronta il dibattimento senza passare per l’udienza preliminare ed è il PM che dispone direttamente la citazione a giudizio dell’imputato.

Gli articoli del codice di procedura, da 549 a 567, dedicati al “procedimento avanti al Tribunale in composizione monocratica” regolano questa seconda ipotesi: il processo avanti al Tribunale monocratico investito direttamente dalla richiesta del PM.

Atto di citazione di imputato in procedimento connesso

Raccomandata a.r.
Egr. Sig. ………. nato a ……….
Il sottoscritto Avv. ………. del Foro di ………. con studio in ………. difensore del sig. ………. nato il ………. a ………. imputato (oppure: parte civile) nell’ambito del procedimento n. RGNR …../….. Mod. 21
PREMESSO
che con decreto del ………. il presidente del Tribunale di ………. ha autorizzato lo scrivente a convocarLa perché possa essere sentito, in qualità di imputato in procedimento connesso, nell’ambito del procedimento RGNR …../….. Mod. 21
INVITA
la S.V. a presentarsi il giorno ………., alle ore ………., presso il Tribunale di ………. (inserire, tenuto conto delle dimensioni dell’ufficio, della possibile allocazione in più sedi, eventuali altre indicazioni quali la sede dell’ufficio giudiziario, la sezione del Tribunale, il piano del palazzo ecc.).
Al riguardo fa presente che, a norma dell’art. 210 c.p.p., Ella, in qualità di imputato in procedimento connesso:
– ha l’obbligo di presentarsi al giudice;
– dovrà essere assistita da un difensore il quale ha diritto di partecipare al Suo esame; in mancanza di un difensore di fiducia Le verrà designato un difensore di ufficio;
– in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà, a norma dell’articolo 133 del codice, essere accompagnata in udienza coattivamente, a mezzo della polizia giudiziaria, e condannata al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende ed alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
Luogo e data
L’istante, Avv. ……….

Il giudizio abbreviato

Il giudizio abbreviato fa parte di quel pacchetto di “riti deflativi” sui quali puntava il legislatore del nuovo codice consapevole dell’incapacità del sistema giudiziario di celebrare tutti i processi nelle forme ordinarie del dibattimento. Con la legge n. 479/1999 è stata introdotta una serie di modifiche – in primo luogo abolendo il consenso del pubblico ministero quale presupposto indefettibile per dare corso al giudizio
abbreviato – per rivitalizzare questo rito speciale che poco successo aveva avuto fino a quel momento.
Oggi il rito abbreviato ha luogo quando l’imputato chiede che il processo sia “definito allo stato degli atti” cioè sulla base dei dati disponibili nel fascicolo del pubblico ministero.

Tale procedimento speciale non può più essere rifiutato sulla base di carenze del quadro probatorio, in quanto la stessa legge consente un’integrazione della base cognitiva all’interno del giudizio. È possibile, infatti, sia che l’imputato, nel formulare la richiesta di accesso al rito, ne condizioni l’efficacia all’assunzione di elementi di prova specificamente indicati (art. 438, comma 5), sia che il giudice d’ufficio, all’esito della discussione, eventualmente sollecitato dalla richiesta delle parti, disponga l’integrazione della prova con riguardo ad elementi che risultino necessari per la sua decisione (art. 441, comma 5).

Procura speciale per richiedere il giudizio abbreviato
(artt. 122 e 438 c.p.p.)

Studio legale ___________
PROCURA SPECIALE PER RICHIEDERE IL GIUDIZIO ABBREVIATO
Il sottoscritto ………., nato il ………. a ………. e residente in ………. alla via ………. n. … imputato per il reato previsto e punito dall’art. ………. nell’ambito del procedimento penale n. RGNR …../….. Mod. 21, pendente presso ………. ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.p.
CONFERISCE PROCURA SPECIALE
al difensore di fiducia, Avv. ………. del Foro di ………., con studio in ………., già nominato suo difensore di fiducia affinché, in rappresentanza del sottoscritto formuli, nel procedimento sopra indicato, istanza di definizione del processo con rito abbreviato ai sensi e per gli effetti degli artt. 438 e ss. c.p.p.
Conferisce al predetto difensore ogni e più ampia facoltà di legge connessa a detta procura.
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Con osservanza.
Luogo e data
Sottoscrizione dell’imputato
……….
Il difensore Avv. ……….
anche per autentica della firma

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