Le fasi principali del procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente dipendente da reato

Scarica PDF Stampa

1)Indagini e udienza preliminare

Indagini preliminari

Nella fase delle indagini preliminari l’art. 55 Dlgs. 231/2001 stabilisce che il pubblico ministero deve annotare immediatamente nel suo registro la notizia dell’illecito amministrativo, così come iscrive la notizia di reato nel processo penale contro l’autore del reato-presupposto.

Dall’annotazione decorre il termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo individuato in base a quello per lo svolgimento delle indagini sul reato-presupposto (circa sei mesi).

Il 2° comma dell’art. 55 consente la comunicazione dell’annotazione all’ente che ne faccia richiesta nei limiti in cui è consentita la comunicazione dell’iscrizione della notizia di reato nel registro del pubblico ministero; l’informazione di garanzia inviata all’ente deve contenere l’invito a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni e l’avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione ex art. 39 Dlgs. 231/2001.

Anche non menzionata, esiste la possibilità di sottoporre ad interrogatorio l’ente tramite il proprio rappresentante legale a causa della sua equiparazione con la posizione di imputato; il rappresentante legale si sottoporrà quindi ad interrogatorio per conto dell’ente, con tutte le facoltà e i diritti riconosciuti all’imputato, come ad es. la facoltà di non rispondere.

La fase delle indagini preliminari nel procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente può concludersi con l’archiviazione o con la contestazione dell’illecito amministrativo:

Per l’archiviazione è previsto un procedimento semplificato senza controllo del giudice; si tratta infatti di un illecito amministrativo per il quale non vi è l’esigenza di controllare il corretto esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.

Il decreto di archiviazione emesso dal pubblico ministero è poi comunicato al procuratore generale presso la Corte d’Appello che può effettuare gli accertamenti indispensabili e, se sussistono le condizioni, contestare l’illecito amministrativo all’ente.

Se non si procede con l’archiviazione, il pubblico ministero contesta l’illecito amministrativo all’ente; la contestazione deve contenere tutti gli elementi identificativi dell’ente e l’enunciazione del fatto che si addebita, ossia l’indicazione del reato-presupposto.

Inoltre la contestazione dell’illecito deve essere sempre formalizzata in uno degli atti processuali con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale (es. richiesta di rinvio a giudizio).

Infine l’art. 60 Dlgs. 231/2001 disciplina l’istituto della decadenza dalla contestazione dell’illecito amministrativo; la ratio consiste nell’impedire che le regole sulla prescrizione (art. 22 Dlgs. 231/2001) portino, mediante una ripetuta richiesta di applicazione delle misure cautelari, ad una contestazione dell’illecito amministrativo quando ormai è passato molto tempo dalla commissione del reato-presupposto.

Questo comporta che qualora il reato-presupposto si fosse già prescritto, il pubblico ministero non possa contestare l’illecito amministrativo all’ente ma debba procedere con l’archiviazione.

Udienza preliminare

L’art. 61 Dlgs. 231/2001 indica i provvedimenti che possono essere emessi in udienza preliminare.

Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere in caso di estinzione o di improcedibilità dell’illecito amministrativo; tale provvedimento può essere messo ex art. 425 c.p.p. se gli elementi acquisiti nella fase delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere la responsabilità dell’ente in giudizio.

Se invece il giudice dell’udienza preliminare dovesse ritenere che gli elementi acquisiti dal pubblico ministero necessitano del dibattimento, allora emette il decreto che dispone il giudizio nei confronti dell’ente; esso deve contenere, a pena di nullità, tutti gli elementi della contestazione dell’illecito amministrativo dell’ente.

 

2)Procedimenti speciali

Giudizio abbreviato

Il giudizio abbreviato nel procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si svolge secondo le regole contenute nel libro VI del c.p.p.

Tuttavia a differenza del codice di rito, in cui il giudizio abbreviato è applicabile anche ai reati puniti con la pena dell’ergastolo, il DLgs. 231/2001 prevede che tale procedimento speciale non è concesso se il giudice deve applicare una sanzione interdittiva in via definitiva.

Anche nel procedimento nei confronti dell’ente, il giudizio abbreviato conserva il suo carattere premiale comportando la diminuzione di un terzo della durata della sanzione interdittiva e dell’ammontare della sanzione pecuniaria.

Applicazione della sanzione su richiesta

L’applicazione della sanzione su richiesta si adatta con alcuni accorgimenti al patteggiamento ex art. 444 c.p.p. secondo alcuni presupposti di ammissibilità:

Il rito speciale è applicabile in tutti i casi in cui l’illecito amministrativo venga sanzionato solo in via pecuniaria; infatti anche l’applicazione della pena su richiesta è consentita senza limiti nei casi delle sanzioni della multa o dell’ammenda.

Viceversa non è stato possibile adattare il limite edittale di pena detentiva che decide il processo nei confronti dell’imputato mediante patteggiamento ad un analogo limite di sanzione interdittiva per l’illecito amministrativo dell’ente.

Si è deciso quindi che, al di fuori dei casi in cui per l’illecito amministrativo è prevista la solo sanzione pecuniaria, la richiesta di applicazione è comunque valida se il processo che ha ad oggetto il reato-presupposto è definito o è definibile con il patteggiamento; ciò è giustificato dal fatto che una ridotta gravità del reato-presupposto si riflette su una minore gravità dell’illecito dipendente da esso.

La richiesta di applicazione può avere ad oggetto le sanzioni pecuniarie e le sole sanzioni interdittive temporanee; infatti in caso di applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva, il giudice dovrà rigettare la richiesta.

La diminuzione ex art. 444 c.p.p. riguarda la concreta durata delle sanzioni interdittive e il concreto ammontare delle sanzioni pecuniarie.

 

Procedimento per decreto

Il pubblico ministero, se ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dall’annotazione dell’illecito amministrativo nel suo registro, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria; il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita fino alla metà rispetto al minimo dell’importo applicabile.

Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

 

3)Il giudizio

Il giudizio nel procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente è disciplinato dalle disposizioni processuali del c.p.p. se compatibili.

L’art. 65 DLgs. 231/2001 consente la concessione, da parte del giudice, di un termine all’ente per realizzare le condotte riparatorie ex art. 17 DLgs. 231/2001; nello specifico il giudice, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, può sospendere il procedimento se l’ente chiede di poter realizzare le condotte riparatorie.

Tale termine evita lo svolgimento di attività probatorie che potrebbero risultare inutili in seguito a riparazione e concede un adeguato spazio-tempo all’ente per la richiesta, soprattutto in assenza di udienza preliminare.

Inoltre l’ente deve dimostrare l’impossibilità di una realizzazione precedente delle condotte riparatorie; ciò significa che l’impossibilità deve essere vera e non basarsi su difficoltà in qualche modo superabili.

Se il giudice accoglie la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione; successivamente dispone la sospensione della misura cautelare interdittiva e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie.

A questo punto vale la disciplina prevista per la sospensione delle misure cautelari; in alternativa al deposito di una somma di denaro, l’ente può eseguire una prestazione di garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

Se il giudice ritiene insussistente l’illecito amministrativo o mancante, contradditoria, insufficiente la sua prova, pronuncia sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente.

Se, invece, la contestazione è avvenuta dopo che il reato-presupposto si era già prescritto o non si può procedere all’accertamento dell’illecito amministrativo in quanto l’azione penale non può essere iniziata o proseguita per mancanza di una delle condizioni di procedibilità o la sanzione amministrativa si è prescritta, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non doversi procedere.

Tuttavia qualora il giudice, pur in presenza dei presupposti di una sentenza di non doversi procedere, dovesse accertare l’insussistenza dell’illecito amministrativo, dovrà pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità, più favorevole all’ente.

In ogni caso di esclusione della responsabilità e di non doversi procedere, il giudice nella sentenza dichiara la cessazione delle misure cautelari disposte nei confronti dell’ente.

Il giudice, invece, pronuncia sentenza di condanna all’ente ritenuto responsabile dell’illecito amministrativo contestato; si applicano le sanzioni previste dalla legge e si condanna l’ente al pagamento delle spese processuali.

Infine per quanto riguarda le vicende modificative dell’ente, come la trasformazione, fusione o scissione dell’ente responsabile, il giudice nel dispositivo sancisce che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti da queste, indicando l’ente originariamente responsabile; se invece questi non hanno partecipato al procedimento, la sentenza pronunciata nei confronti dell’ente originariamente responsabile li vincolerà ugualmente.

4)Le impugnazioni

Le impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa, tengono conto di un possibile contrasto di giudicati tra accertamento penale e quello dell’illecito amministrativo, attribuendo all’ente la stessa possibilità di impugnare riconosciuta all’imputato e garantiscono alla persona giuridica un’ ampia possibilità di impugnare le sentenze di applicazione delle sanzioni interdittive.

L’art. 71 DLgs. 231/2001 dice che l’ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l’imputato del reato, contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive; la previsione riguarda non solo il procedimento cumulativo (art. 38 c.1 DLgs. 231/2001) ma anche i casi di trattazione della solo responsabilità dell’ente (es. separazione o procedimento ab origine solo nei confronti della persona giuridica).

Inoltre l’ente può proporre appello contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, anche se il gravame non è concesso all’imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo; tuttavia nel caso in cui l’imputato possa solo proporre ricorso per cassazione e l’ente, invece, possa appellare la sentenza, il ricorso dell’imputato si convertirà ex lege (art. 580 c.p.p.) in appello.

Il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni previste per il reato da cui dipende l’illecito amministrativo contro la sentenza che riguarda l’ente.

Sempre per evitare la formazione di giudicati contrastanti, l’art. 72 DLgs. 231/2001 disciplina l’estensione degli effetti delle impugnazioni proposte dai diversi soggetti; ciò significa che le impugnazioni proposte dall’imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo e quelle proposte dall’ente, giovano rispettivamente all’ente e all’imputato salvo l’esclusione di motivi esclusivamente personali.

Nonostante la disciplina analizzata, c’è sempre la possibilità di un contrasto di giudicati; per questo è prevista la revisione delle sentenze che riguardano l’ente salvo riparazione dell’errore giudiziario.

 

5)L’esecuzione

Nella fase esecutiva del procedimento di accertamento dell’illecito ammnistrativo dell’ente si cerca di assicurare la rapidità ed efficacia dell’esecuzione delle sanzioni e una certa tutela giurisdizionale.

Il giudice competente ad eseguire le sanzioni amministrative è lo stesso che segue le pene derivanti dal reato-presupposto; per uniformità il giudice dell’esecuzione è competente anche per i provvedimenti relativi alla cessazione dell’esecuzione delle sanzioni in caso di successione di leggi (art. 3 DLgs. 231/2001), di estinzione del reato per amnistia, o in seguito alla determinazione della sanzione applicabile per una pluralità di illeciti (art. 21 DLgs. 231/2001) o alla confisca e restituzione delle cose sequestrate.

Il procedimento di esecuzione si svolge in camera di consiglio e si conclude con l’emissione di un’ordinanza; invece per la cessazione dell’esecuzione della sanzione dovuta ad estinzione del reato per amnistia o in caso di confisca e di restituzione si osserva una procedura semplificata ex art. 667 c.4 c.p.p.

Ciò avviene anche quando l’ente, durante l’esecuzione della sanzione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, richieda al giudice l’autorizzazione a compiere atti di ordinaria amministrazione che non comportino la prosecuzione dell’attività interdetta.

L’esecuzione delle sanzioni interdittive è curata dal pubblico ministero che notifica all’ente l’estratto della sentenza di applicazione di tali misure; da questo momento inizia a decorrere la durata della sanzione interdittiva.

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della sanzione interdittiva, l’ente, che abbia realizzato tardivamente le condotte riparatorie ex art. 17, può chiedere al giudice dell’esecuzione la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria; entro dieci giorni il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio, e se la richiesta non appare manifestatamente infondata, può sospendere l’esecuzione della sanzione.

La sanzione pecuniaria è quindi il risultato della conversione della sanzione interdittiva, tenendo conto della gravità dell’illecito e delle ragioni che comportano il ritardo delle condotte riparatorie.

Dott. La Marchesina Dario

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento