Le differenze tra una società in accomandita semplice e una società in nome collettivo

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La differenza tra le due società consiste nel fatto che nella s.n.c. tutti i soci rispondono dei debiti sociali, possono amministrare e, in caso di fallimento della società, falliscono anch’essi, nella s.a.s. vi sono i soci accomandatari, che rispondono dei debiti sociali, possono amministrare e, in caso di fallimento della società, falliscono, e soci accomandanti che non rispondono dei debiti e non possono amministrare.

Per la costituzione di una società di persone (s.n.c. o s.a.s.) è necessario fornire:

– i dati relativi ai soci

– i dati relativi alla societa’ da costituire tra i quali: la ragione sociale

– la forma giuridica

– la sede legale

– la durata

– l’oggetto sociale

– la scadenza degli esercizi

– l’indicazione di accomandanti e accomandatari

– l’ammontare dei conferimenti e la quota di ogni socio

– i soci amministratori e i poteri di amministrazione e rappresentanza

– eventuali patti sulla ripartizione degli utili e delle perdite.

Vengono poi indicati gli adempimenti a carico del notaio e quelli che dovranno essere espletati dalla società e i dati relativi ai soci.

Per ciascun socio persona fisica bisogna allegare:

– una fotocopia di un documento di identità, assicurandosi che la professione e la residenza siano attuali (altrimenti comunicarlo)

– una fotocopia del codice fiscale

– per gli extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno.

Se il socio è un’altra società, nei limiti nei quali è ammesso, deve essere prodotta la normale documentazione idonea a identificare la società e attestare i poteri di firma del legale rappresentante:

– documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante

– visura del registro imprese

– patti sociali aggiornati

– codice fiscale e, se diversa, partita IVA

Bisogna poi fornire tutti i dati relativi alla società da costituire:

ragione sociale, che deve contenere necessariamente nome e cognome di almeno un socio, per le società in nome collettivo, di almeno un socio accomandatario, per le società in accomandita semplice, la forma giuridica, quindi indicare se si tratta di societa’ in nome collettivo o societa’ in accomandita semplice la sede legale, indicando la sede della società, si deve indicare se la sede degli uffici direttivi, amministrativi e gestionali dell’impresa è ubicata allo stesso indirizzo della sede sociale o ad un altro indirizzo, la durata della società, di durata non superiore alla presumibile sopravvivenza dei soci.

Nelle società di persone è possibile convenire la proroga tacita ,indicando se si gradisce un diverso termine (ad esempio, di anno in anno, di biennio in biennio …) o non si vuole la proroga tacita.

L’ oggetto sociale, precisando che le attività finanziarie non potranno mai costituire attività prevalente della società né potranno mai essere esercitate nei confronti del pubblico, salvo che la società abbia proprio questo oggetto, ma in questo caso bisogna osservare tutti gli adempimenti previsti per queste società.

La scadenza degli esercizi che nelle società di persone si chiudono al 31 dicembre, per far coincidere il termine con l’anno fiscale, gli accomandanti e accomandatari nelle società in accomandita semplice, indicando quali sono i soci accomandanti e quali i soci accomandatari, e tenendo presente che gli amministratori possono essere nominati solo tra questi, l’ammontare dei conferimenti, di ciascun socio e il totale del capitale sociale.

Per ciascun socio se i conferimenti sono liberati in denaro o sono liberati in natura.

In questo caso, se si tratta di conferimento di immobili, bisogna produrre i documenti richiesti per la vendita di un immobile; se si tratta di conferimento di azienda, bisogna produrre i documenti richiesti per la cessione di azienda

I soci amministratori che nelle società di persone possono essere soci amministratori e soci non amministratori.

L’unico limite è che non può essere nominato amministratore un estraneo e, per le s.a.s., l’amministrazione deve essere attribuita ai soci accomandatari, se l’amministrazione spetta ad un solo socio, a tutti i soci, ad alcuni dei soci, specificando quali.

In riferimento ai poteri di amministrazione e rappresentanza, se vi sono più soci amministratori bisogna specificare se essi devono agire:

– Con firma disgiunta per tutti gli atti (cioè ognuno può compiere tutti gli atti).

– Con firma congiunta per tutti gli atti (cioè occorre la firma di tutti i soci per tutti gli atti).

– Con firma disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e congiunta per quelli di straordinaria amministrazione.

– Con firma disgiunta per tutti gli atti e congiunta per determinati atti (indicare quali, ad esempio, quelli che superano un certo importo).

I patti sulla ripartizione degli utili e delle perdite.

Se niente è convenuto, gli utili e le perdite sono ripartiti in misura proporzionale al valore dei conferimenti.

E’ possibile convenire diversamente, ad esempio:

– una ripartizione di utili e perdite in misura diversa dalle quote di partecipazione

– una ripartizione degli utili in misura diversa dalla ripartizione delle perdite.

Gli adempimenti a carico del notaio che provvede:

– alla registrazione dell’atto

– all’iscrizione nel registro delle imprese

La società dovrà provvedere:

– alla richiesta della partita iva

– alla denunzia di inizio attività presso il registro delle imprese

– alle altre incombenze previdenziali e assistenziali

Una volta stipulato l’atto, csi deve chiedere subito la partita iva e comunicarla allo studio notarile .

Non appena in possesso della partita iva lo studio provvederà a trasmettere l’atto al registro delle imprese.

Appena avuta la visura che attesta l’avvenuta iscrizione, la trasmetterà al commercialista e alla società.

Dott.ssa Concas Alessandra

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