Le differenze tra sequestro giudiziario e sequestro conservativo

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Un ruolo importante tra i provvedimenti cautelari viene svolto dai sequestri.

L’oggetto del sequestro conservativo

Il provvedimento, disciplinato dall’articolo 670 del codice di procedura civile, è relativo alle cose mobili o immobili o le universalità di beni delle quali sia controversa la proprietà o il possesso, con la conseguenza che si renda necessario provvedere alla loro custodia o gestione temporanea.

Il sequestro giudiziario è anche relativo a libri, registri, documenti, modelli, campioni o altre cose dalle quali si voglia dedurre elementi di prova, in relazione ai quali esso viene disposto dove sia controverso il diritto all’esibizione o alla comunicazione e sia necessario provvedere alla custodia temporanea.

Si tratta di una misura cautelare che ha il fine di garantire la conservazione di un bene attraverso la sua gestione temporanea o la sua custodia.

In relazione alla sua natura, il sequestro giudiziario perde efficacia se non viene eseguito entro trenta giorni dalla pronuncia che lo autorizza.

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È esperto nella tutela della proprietà industriale e intellettuale.Maria Teresa BartalenaAvvocato, si occupa di diritto civile e svolge la propria attività prevalentemente nel settore banking and finance.Nicola Berardi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, con particolare riferimento al diritto della proprietà industriale e delle nuove tecnologie.Alberto CaveriAvvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa di contenzioso ordinario e arbitrale per conto di enti pubblici e primarie società.Ludovica CerettoAvvocato, svolge la propria attività nei settori del commercio elettronico, del trattamento dei dati personali, del diritto della comunicazione e della pubblicità, dei servizi online e del diritto d’autore.Antonio Faruzzi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, occupandosi in particolare di operazioni straordinarie di fusione ed acquisizione e di contenziosi civili.Beatrice GalvanAvvocato, si occupa di diritto civile, con particolare esperienza nel contenzioso civile e nel diritto commerciale e societario.Paolo GrandiAvvocato, partner dello studio R&P Legal, esperto di contenzioso commerciale e societario. Assiste primarie aziende del comparto manifatturiero e metalmeccanico, del settore della moda, dell’automotive e della ristorazione.Enrico Lambiase Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa prevalentemente di contenzioso nell’ambito del diritto civile, oltre che di diritto di famiglia e delle successioni.Marco LaulettaAvvocato, opera principalmente nel settore del diritto bancario, della contrattualistica commerciale nazionale ed internazionale, del diritto dell’ambiente e dell’energia.Giovanna MaggiaAvvocato, esperta di diritto commerciale in riferimento alla tutela della proprietà intellettuale e al settore del commercio elettronico e della protezione dei dati personali.Luca Magistretti Avvocato, si occupa di contenzioso in materia societaria e assicurativa, di responsabilità civile professionale e da prodotto, di procedure concorsuali e di regolamentazione assicurativa.Daniele Merighetti Avvocato, svolge prevalentemente attività di assistenza nell’ambito del diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale, alle locazioni ed alla tutela del consumatore.Massimo Moraglio Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile, avendo maturato una particolare esperienza in ambito bancario e nei procedimenti di esecuzione immobiliare.Maria Grazia Passerini Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile, avendo maturato una particolare esperienza nella gestione delle controversie di natura famigliare.Cristiano Principe Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile e, in particolare, di responsabilità civile, diritto commerciale e societario. È autore di pubblicazioni su condominio e locazioni.Serena SibonaDottoressa, laureata nel 2017 presso l’Università di Torino, ha maturato esperienze accademiche all’estero. Da gennaio 2018 si dedica prevalentemente al diritto commerciale e al trattamento dei dati personali.Caterina Sola Avvocato, partner dello studio R&P Legal, da oltre 25 anni svolge la propria attività nell’ambito del contenzioso civile, avendo maturato particolare esperienza soprattutto nei procedimenti cautelari ed esecutivi.Stefania Tiengo Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa principalmente di contenzioso civile e di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, soprattutto nel settore immobiliare e delle locazioni.Monica Togliatto Avvocato, partner dello studio R&P Legal, dottoressa di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi di Torino. Si occupa di diritto della pubblicità, proprietà intellettuale ed industriale, diritto dei consumatori.Margherita Vialardi Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile ordinario e arbitrale, con particolare esperienza nel settore della responsabilità professionale.Matteo Visigalli Avvocato, si occupa di diritto civile prestando assistenza giudiziaria, ordinaria e arbitrale, con particolare specializzazione nel contenzioso commerciale e societario.

Maria Teresa Bartalena, Nicola Berardi, Alberto Caveri, Ludovica Ceretto, Antonio Faruzzi, Beatrice Galvan, Paolo Grandi, Enrico Lambiase, Marco Lauletta, Giovanna Maggia, Luca Magistretti, Daniele Merighetti, Massimo Moraglio, Gianluca Morretta, Maria Gr | 2020 Maggioli Editore

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Il sequestro giudiziario, essendo un provvedimento cautelare, al fine della sua concessione devono sussistere sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

Il fumus boni iuris rappresenta l’esistenza di elementi idonei a fare ritenere che possa esistere un diritto da tutelare attraverso il sequestro.

Il periculum in mora, di solito rappresenta l’opportunità di procedere alla gestione temporanea o alla custodia dei beni oggetto del sequestro, al fine di evitare che siano sottoposti a pericoli, come ad esempio la loro distruzione o la loro sottrazione.

La custodia

Il sequestro giudiziario viene attuato con la nomina di un custode da parte del giudice, accompagnata dalla fissazione dei limiti e i modi con i quali gestire le cose sequestrate.

Il giudice, quando nomina il custode, stabilisce anche le cautele da seguire per rendere più sicura la custodia e impedire la divulgazione di segreti.

L’esecuzione del sequestro

Il sequestro giudiziario si esegue nelle forme dell’esecuzione per consegna o rilascio.

L’attività dell’oggetto può essere simile a quella svolta per consegna e rilascio, con l’unica differenza di non dovere tutelare una situazione sostanziale.

Il sequestro giudiziario ha la tendenza a garantire che una futura esecuzione vada a buon fine e, di conseguenza, la effettua prima, evitandone il concreto esperimento.

I rapporti con il giudizio di merito

Il sequestro giudiziario esercita una funzione strumentale nei confronti del giudizio di merito, cristallizzando una situazione al fine di consentire alla sentenza di merito di spiegare i suoi effetti.

Quando la sentenza di merito è stata pronunciata non si deve fare esecuzione.

Il custode che ha ricevuto in consegna i beni si deve adeguare a quello che stabilisce, restituendo i beni a chi viene riconosciuto come legittimo possessore o proprietario.

Il sequestro conservativo

Il sequestro conservativo è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale e un vincolo di indisponibilità materiale e giuridica.

Sequestro nei confronti del debitore o del terzo

L’articolo 2905 del codice civile, stabilisce che il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, se sia stata proposta l’azione per fare dichiarare l’inefficacia dell’alienazione.

Gli Effetti

L’articolo 2906 del codice civile, stabilisce che non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento.

Non ha effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, quando l’opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge.

Approfondisci leggendo “Il sequestro nel processo civile. Il sequestro giudiziario ex art 670 c.p.c.” sulla piattaforma “L’Aula Civile”.

La disciplina processuale

Al sequestro conservativo, in qualità di  misura cautelare, si applicano le disposizioni relative ai procedimenti cautelari, disciplinati alla Sezione I, Titolo IV, Libro VI del codice di procedura civile (cosiddetto processo cautelare uniforme).

Allo stesso modo delle altre misure cautelari, il provvedimento di sequestro conservativo è disposto se ricorrono insieme i seguenti requisiti:

  • fumus boni iuris, la probabile fondatezza dell’esistenza del diritto vantato
  • periculum in mora, il pericolo che si verifichi un pregiudizio rispetto a tale diritto.

La costituzione del vincolo

L’articolo 671 del codice di procedura civile, stabilisce che il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del suo credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti nei quali la legge ne consente il pignoramento.

Il termine di efficacia

L’articolo 675 del codice di procedura civile, stabilisce che il provvedimento che autorizza il sequestro conservativo, allo stesso modo di quello che autorizza il sequestro giudiziario, perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.

L’esecuzione del sequestro conservativo

L’articolo 678 del codice di procedura civile, stabilisce che il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. Se il sequestro conservativo ha luogo presso terzi, il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, menzionare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione (ex art. 547 c.p.c.) in relazione alla sussistenza e alla consistenza dei propri debiti nei confronti del debitore nei cui confronti il sequestro è stato disposto. Il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo è sospeso fino all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei propri obblighi.

Se il credito ha un privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore.

Se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ognuna delle parti può chiedere al giudice, anche in modo verbale, i provvedimenti temporanei necessari (ex art. 610 c.p.c.).

L’articolo 679 del codice di procedura civile, stabilisce che il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento all’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo nei quali i beni sono situati.

Per la custodia dell’immobile si applica la disposizione relativa alla custodia dei beni pignorati (ex art. 559 c.p.c).

Altre differenze ricorrono con il sequestro convenzionale, che ha lo stesso fine del sequestro giudiziario, e lo realizza con l’accordo dei contendenti, che affidano il bene oggetto di lite a un terzo al fine di custodirlo e di restituirlo, poi, a chi risulterà averne il diritto.

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