Le definizioni tecniche dei lemmi “criminalità organizzata” nel diritto svizzero

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Introduzione.

 

I nuovi problemi della criminalità organizzata e del terrorismo esigono oggi Operatori di Polizia con un’elevata preparazione tecnico-giuridica. L’UPG svizzero contemporaneo non può limitarsi ad una memorizzazione formalistica e burocratica dello StGB. Egli è o, meglio, tende ad essere un vero e proprio Assistente del Magistrato. Un secondo aspetto da non sottovalutare, a seguito dell’istituzione di JANUS, consta nella trattazione quasi completamente informatizzata dei documenti investigativi. Nella Svizzera attuale, infatti, il Poliziotto è tenuto a gestire, integrare e completare complessi Archivi computerizzati inimmaginabili sino ad una ventina d’anni fa. Già negli Anni Ottanta del Novecento, KIND (1987) sottolineava che gli elaboratori elettronici sarebbero presto divenuti essenziali ed insostituibili << nelle inchieste giudiziarie ed in particolar modo nel contesto della lotta contro la criminalità organizzata … la situazione attuale presenta numerose incompetenze da parte degli operatori pratici >>. La Polizia elvetica, in epoca odierna, non può e non deve approcciarsi alla tematica delle mafie senza una robusta preparazione culturale giuridica, in tanto in quanto l’esperienza quotidiana non può più prescindere dalla conoscenza dettagliata del Diritto, della Giuspenalistica e della Criminologia. Alcuni Autori, nella Dottrina francofona, hanno esaminato sin nei minimi dettagli la struttura assai complicata e scientifica del c.d. <<processo di trattamento delle informazioni >>, che, in Svizzera, si concretizza in quell’imponente banca-dati denominata JANUS. Esso costituisce uno dei migliori mezzi investigativi mondiali, giacché è in grado di raccogliere in maniera ragionata decine di milioni di << input >> al giorno provenienti da tutti i ventisei Cantoni. E’financo impossibile, per i non addetti ai lavori, rendersi conto delle dimensioni quantitative e qualitative di JANUS, che è in grado di sistemare ed analizzare in pochi secondi cifre, tipologie, dialetti, luoghi, tempi, frontiere, Cantoni, Regioni, Stati e persino Giurisdizioni straniere. Finalmente, la Confederazione ha saputo realizzare un Archivio completo capace di soddisfare le nuove esigenze afferenti al contrasto del crimine organizzato nazionale e sovrannazionale degli Anni Duemila. EGGER (1984) insisteva, molti anni fa, sul ruolo basilare degli ordinatori informatici, in tanto in quanto << in materia di investigazione sulla criminalità organizzata, la condivisione delle informazioni è ormai divenuta un imperativo … necessitiamo, in tema di criminalità organizzata, di un sistema d’analisi molto veloce: chi ha commesso l’atto criminoso? di cosa si tratta? dove? con quali mezzi? perché? quando? >>

 

 

Definizioni legislative della criminalità organizzata.

 

Nel Diritto Penale e nella Criminologia elvetica, non esiste, almeno per ora, una definizione autentica universalmente condivisa. Anzi, ALBANESE (1989) giunge al punto di asserire: << si può dire che ci sono tante definizioni quanti sono gli Autori che adottano un approccio descrittivo >>. Più recentemente, MAROTTA (2009) specifica che << la criminalità organizzata non si lascia racchiudere in una definizione statica. Bisogna considerare le trasformazioni che accompagnano le mutazioni della società. Insomma, noi dobbiamo metterci nell’ottica di uno “ work in progress “ senza pretendere di poter trovare una definizione definitiva >>. Nella Dottrina criminologica francofona, GISLER (2009) non manca di puntare il dito contro le notevoli confusioni terminologiche, le qualificazioni giornalistiche troppo imprecise e, soprattutto, la perenne << natura multiforme ed in costante evoluzione della criminalità organizzata … sul piano etimologico, il concetto di criminalità organizzata prende la propria origine letterale dalla nozione anglo-americana di “ organised crime “, espressione per molto tempo tradotta in francese come “ crime organisé “ ed in tedesco come “ organisierte Verbrechen “. Tuttavia, in francese, il concetto di “ crime “ fa riferimento ad un solo atto criminale punibile, mentre “ criminalité “ fa riferimento ad un insieme di reati >>.

In Svizzera, può essere utile il Rapporto sulla sicurezza interna del 1994 (FF 1992 VI 150). In tale sede, si parla della mafia come di una << commissione metodica di atti delittuosi caratterizzati dalla ricerca di un lucro o di un potere. Ciò implica che più di due persone agiscano in comune durante un periodo più o meno lungo od indeterminato, utilizzando strutture professionali, ricorrendo alla violenza ed influenzando la politica, i mass-media, la Pubblica Amministrazione, la giustizia e l’economia >>. GISLER (ibidem) considera siffatta qualificazione contenuta in FF 1992 VI 150 come adatta ad un Manuale pratico per la Polizia, ma troppo a-tecnica sotto il profilo penalistico.

In data 30/06/1993, il Consiglio Federale di Berna, nei Lavori Preparatori per l’attuale Art. 260 ter StGB (FF 1993 III 269), è molto idoneo e schematico nell’affermare che una cosca mafiosa << è molto simile ad un’impresa multinazionale, dispone di strutture ermetiche ed occulte concepite in modo metodico e durevole, commette reati pur partecipando all’economia legale, cerca di esercitare la propria influenza sulla politica e sull’economia, presenta, generalmente, una struttura fortemente gerarchica ed i propri protagonisti sono, tra l’altro, fortemente interscambiabili >>. Commentando FF 1993 III 269, alcuni Dottrinari svizzeri, con amara ironia, hanno rimarcato che le cricche delinquenziali organizzate funzionano come le piccole e medie imprese a gestione familiare. Dunque, si tratta di fenomeni ben radicati sul territorio, ben mimetizzati e in grado di produrre e riciclare guadagni industriali apparentemente regolari ed insospettabili, come accade nelle Regioni italiane della Calabria, della Campania, della Basilicata e della Sicilia.

Un ulteriore contributo definitorio de jure condito può essere fornito anche dal testo del Trattato tra la Confederazione e gli USA sulla collaborazione giudiziaria in materia penale (TEJUS – 25/05/1973). Nell’Art. 6 comma 3 lett. a) e b) TEJUS, viene autenticamente statuito che << un gruppo criminale organizzato è un’associazione di persone costituita per un periodo indeterminato al fine di procurarsi denaro o altre utilità finanziarie o economiche con mezzi illegali. [ Tale gruppo ] commette atti di violenza o di intimidazione e si sforza di esercitare un’influenza sulla politica, sull’economia, sulle Istituzioni, sulle organizzazioni politiche, sulle amministrazioni pubbliche, sulla giustizia, sulle imprese commerciali, sui sindacati padronali o operai e su altre associazioni di lavoratori >>. E’assai apprezzabile e lodevole, nel citato TEJUS del 1973, che gli Stati Uniti d’America abbiano precocemente manifestato l’auto-consapevolezza di non essere affatto immuni dal fenomeno della mafia, sfrontatamente e pericolosamente esportata dall’Europa sin dai primi decenni del Novecento.

Anche nel contesto del Diritto Penale federale svizzero, è apprezzabile il tentativo definitorio proposto dall’InterPol in un Convegno svoltosi in Francia nel Maggio del 1988: << è [ Mafia ] ogni associazione o gruppo di individui che svolge un’attività illecita continuativa ed il cui fine primario è quello di realizzare profitti anche oltre le frontiere nazionali >>. Tuttavia, diciassette anni dopo, RAUFER & QUERE (2005) hanno preferito equiparare micro-criminalità e macro-criminalità organizzate, nel senso che << il crimine organizzato non è circoscritto al solo fenomeno delle multinazionali del crimine. La pratica ci mostra, in concreto, che la criminalità, ben nascosta all’interno dell’economia lecita, è anzitutto composta da organizzazioni di piccole dimensioni, spesso raggruppate su base etnica o nazionale. Esse formano un tessuto criminale complesso e variegato … l’associazione criminale varia a seconda del luogo dove si trova, essa passa dall’egemonia su un quartiere alla multinazionale mondializzata … nella società criminale convivono sia le grandi regole sia la piccola iniziativa criminosa >>. In maniera assai simile a RAUFER & QUERE (ibidem), l’Europol, nel Rapporto n. 161 del 1994, ribadisce che le dimensioni di un gruppo mafioso non sono sempre e necessariamente internazionali o mondiali, in tanto in quanto esistono associazioni per delinquere non eccessivamente grandi, le quali, ciononostante, riescono egualmente ad influenzare, con mezzi illegali, la politica, i mass-media, la Pubblica Amministrazione, la Magistratura e l’economia. Altrettanto preziosi, dopo la novellazione del 2003, sono gli Artt. 706-73 e 706-74 del Codice Penale francese, ove è qualificata come << criminalità e delinquenza organizzata >> qualsiasi società segreta, a prescindere dalle dimensioni e dalla rilevanza nazionale o, viceversa, sovrannazionale. In buona sostanza, RAUFER & QUERE (ibidem) recano il merito di non aver sottovalutato il ruolo basilare dei <<mandamenti >> locali di modeste dimensioni ma egualmente destabilizzanti e fortemente anti-democratici.

Nell’Agosto del 1994, dopo una ventina d’anni di lacune legislative, è stato promulgato, nella Confederazione, l’Art. 260 ter StGB, ai sensi del quale << chiunque partecipa ad un’organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Il giudice può attenuare la pena se l’agente si sforza d’impedire la prosecuzione dell’attività criminale dell’organizzazione. E’punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizzazione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera >>. Il testé riportato Art. 260 ter StGB è il frutto della LF 18/03/1994, in vigore dallo 01/08/1994. Esso è stato novellato ed integrato dalla successiva LF 13/12/2002, in vigore dallo 01/01/2007. Dopo le violenze eversive patite dalla vicina Italia nei primi Anni Novanta del Novecento, finalmente lo StGB elvetico era ed è in grado di giuridificare e sanzionare tanto la banda micro-criminale di provincia quanto l’organizzazione macro-criminale caratterizzata da ben più vaste dimensioni sovrannazionali o addirittura mondiali. Infatti, a livello di ratio, la Dottrina e la Giurisprudenza svizzere hanno da sempre cercato di creare una Norma il più possibile onnicomprensiva, ovverosia in grado di essere precettiva sia nei confronti delle cosche periferiche sia nei confronti delle cc.dd. << cupole >> che rivestono ruoli di comando assoluti ed insindacabili. Infine, giova sottolineare che un grave errore ermeneutico consisterebbe nell’isolare un elenco chiuso e pre-determinato di reati sussumibili entro lo schema normativo di cui all’Art. 260 ter StGB. I delitti di stampo mafioso sono e saranno in continua evoluzione, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto il profilo qualitativo. P.e., prima degli ultimi trenta / trentacinque anni, era impossibile pensare alla pedo-pornografia via Internet, alla pirateria informatica, al commercio di droghe via web o al riciclaggio di moneta c.d. << sintetica >>. Esistono poi, comunque e senz’altro, atti criminosi organizzati maggiormente tradizionali e prevedibili, come la riduzione in schiavitù per fini prostituivi, la tratta di esseri umani, il contrabbando, la concussione, la malversazione, la corruzione o il peculato.

 

Le interpretazioni dottrinarie della criminalità organizzata nella Svizzera francofona.

 

Con estrema sincerità, MAROTTA (2009) ammette che << la criminologia ha dovuto presto ammettere di non essere preparata ad affrontare questo fenomeno [ delle Mafie ]. Prova ne è che, sino all’inizio degli anni Novanta, le Ricerche relative alla criminalità organizzata erano molto insufficienti e la Letteratura su questo argomento era spesso opera di giornalisti e, nei fatti, frutto di inchieste giornalistiche. Gli Studi socio-criminologici, descrittivi o esplicativi che fossero, non hanno potuto proporre una definizione condivisibile della criminalità organizzata, nel senso di una definizione non limitata a livello spazio-temporale o a livello interpretativo >>. Quasi nessun Dottrinario svizzero, sino ad una trentina d’anni fa, era riuscito a comprendere che ormai il trinomio omicidio volontario – rapina – stupro non era più bastevole per descrivere le nuove forme di delittuosità anti-giuridica. Erroneamente, la Mafia veniva percepita alla stregua di una problematica riguardante solo Ordinamenti quali l’Italia, gli USA, l’Irlanda o altri Sistemi giuridici caratterizzati dalla povertà economica e da un forte sottosviluppo culturale, come nel caso del Portogallo, della Spagna o della Grecia. LEMIEUX (2003) e KLERKS (2001), pur essendo Autori recenti, hanno fornito qualificazioni giuridiche e criminologiche eccessivamente ed irrealisticamente legate al tradizionale fenomeno di << Cosa nostra >> nella Sicilia dell’Ottocento, ma queste immagini romanzate ed assai ingenue non sono utili per descrivere le nuove Mafie internazionali degli Anni Novanta del Novecento e degli Anni Duemila. Giustamente, CARTIER-BRESSON (1997) classifica come totalmente superata, in epoca odierna, l’immagine del << mafioso tradizionale in competizione per il proprio onore. Una volta essere mafioso significava farsi rispettare ed essere un uomo d’onore capace di vendicare con le proprie forze ogni offesa alla propria persona o ai propri gregari >>. Questo stereotipo dev’essere oggi abbandonato, in tanto in quanto riproduce la situazione del Quattrocento europeo, quando il Vassallo offriva giustizia, cibo e lavoro in cambio di denaro e fedeltà. E’un’Europa che non esiste più da almeno due secoli. Le organizzazioni criminali contemporanee non si fondano sull’onore e sul decoro, bensì << su un progetto di accumulazione di capitale, che diventa il progetto esistenziale del gruppo … è il modello che ha fatto entrare nelle organizzazioni criminali le nozioni dello scambio e del clientelismo. Questo nuovo modello ha cominciato ad esistere dopo gli Anni Ottanta ed è perdurato sino ai nostri giorni >> (CARTIER-BRESSON, ibidem). Le nuove Mafie, compresa quella russa, quella baltica e persino quella giapponese, sono fondate sul criterio economico della massimizzazione del lucro attraverso la corruzione, l’abuso di potere, la cocussione e l’estorsione, poiché << le organizzazioni criminali si presentano come imprese alla ricerca di denaro … il loro interesse principale è quello delle transazioni commerciali >> (LEMIEUX 2003). Similmente, MORSELLI & TURCOTTE & LOUIS (2008) utilizzano lemmi ed espressioni come << mercato criminale >> o << tesi del mercato criminale >>, giacché << il crimine organizzato è del tutto simile ad un’impresa che offre un bene o un servizio sul mercato … è tramontata l’immagine tradizionale della mafia vista come un’organizzazione burocratica … oggi le organizzazioni criminali nascono e prosperano a causa delle debolezze dei governi … il mercato criminale è costituito da imprese criminali che trattano settori proibiti >>. Con altre parole, AUDA (2009) esorta a minimizzare i profili sociologici legati alle gerarchie malavitose. Negli Anni Duemila, va massimizzato, in sede esegetica, il profilo economico delle Mafie, nel senso che la criminalità organizzata degli ultimi vent’anni circa reca un forte e ben radicato << spirito imprenditoriale … che ha avuto un grande sviluppo economico e tecnologico >>. La commistione tra crimine e terrorismo, secondo CHOQUET (2009), << fa uscire l’interprete dal mito dei “ signori del crimine “ e dal mito affascinante del mafioso onnipotente che detta la propria legge ai meno potenti … i fenomeni mafiosi, se analizzati con rigore, rivelano la loro vera natura, una natura essenzialmente criminale >>. Il denaro, la macro-economia deviata e la politica corrotta e spregiudicata non hanno nulla a che vedere con l’uomo d’onore delle campagne siciliane degli Anni Cinquanta del XX Secolo.

La Svizzera, per il bene o per il male, è stata una delle mete maggiormente ambite dalle organizzazioni criminali, europee e non. Nella Confederazione, dopo gli Anni Cinquanta del Novecento, le frontiere sono sempre più mal gestibili a causa delle nuove comunicazioni aeree, delle moderne autostrade e delle tratte ferroviarie internazionali ad alta velocità. Inoltre, sempre più spesso i gregari delle Mafie si uniscono e si mimetizzano a causa del confuso flusso di Asilanti ed immigrati proveniente dai Balcani, dai Paesi dell’ex Unione Sovietica e dall’Africa centrale e occidentale. TARONI (1997) e RIBAUX (1997) hanno segnalato una situazione di particolare criticità nel Cantone de Vaud, ove la micro-criminalità locale è stata sostituita da bande malavitose molto ben organizzate e successivamente dislocate non soltanto nel territorio cantonale, bensì in tutta la Svizzera. Già negli Anni Ottanta del Novecento, EGGER (1984) metteva in guardia contro il pericolo di associazioni per delinquere talmente ben occultate da divenire pressoché <<invisibili >> e, per conseguenza, fuori da ogni concreta possibilità di controllo e di repressione da parte della Polizia nonché dell’Autorità Giudiziaria. Alcuni Dottrinari francofoni, nel solco di EGGER (ibidem) giungono a parlare di << criminalità segreta >>. La Mafia non è come gli altri gruppi delinquenziali, ovverosia << la criminalità organizzata è un fenomeno sociale del tutto particolare, in cui le attività criminali sono praticate sulla base di una solidarietà comunitaria, familiare, molto spesso etnica. Nelle sue forme tradizionali, essa è profondamente attaccata ad un territorio, sul quale esercita ciò che in Italia ha potuto essere qualificato come una “ sovranità parallela “ >> (CHOQUET 2009). Nelle Mafie, italiane ma non soltanto italiane, esiste un predominio ossessivo della segretezza e del nascondimento. La riservatezza totale è una forma di auto-tutela nei confronti di tutto ciò che, provenendo dall’esterno, viene percepito come una minaccia. La discrezione è spinta sino alle estreme conseguenze, con ogni mezzo immaginabile, lecito od illecito. Persino la gerarchia interna del gruppo non dev’essere mai rivelata. P.e., << Cosa nostra>>, in Sicilia, obbliga all’omertà i propri affiliati anche nel caso in cui essi siano tenuti a rendere testimonianza nell’ambito di Procedimenti Penali, sicché la Magistratura, tanto in Italia quanto in Svizzera, non riesce mai pienamente e dettagliatamente ad individuare tutti i componenti della cosca, poiché il silenzio è una regola da rispettare al fine di non incorrere in vendette e rappresaglie familiari da parte dei colleghi mafiosi rimasti a piede libero. ANTINORI (2009) asserisce che << la mafia è come l’araba fenice che sembra rinascere sempre dalle proprie ceneri. Essa è in perpetua evoluzione, soprattutto in ciò che riguarda la scelta dei mercati illeciti. I professionisti del crimine hanno un formidabile potere di adattamento>>. Tale descrizione criminologica è ribadita e condivisa, con altre espressioni, da AUDA (2009), a parere del quale << il mondo del crimine organizzato è sempre in movimento … è diverso e multiforme … è opportunista perché si adatta a nuovi settori … esso si adatta al contrasto che gli oppone la società in cui esso si evolve >>.

Negli Anni Duemila, come dimostrato da HERNU (2008), le Mafie, nel contesto della Confederazione elvetica, hanno saputo adattare, manipolare e strumentalizzare con estrema velocità persino il sistema delle carte di credito, dei bancomat, dei conti correnti postali, delle forme alternative di pagamento, della posta elettronica, dei telefoni mobili, delle frodi telefoniche e della rete Internet. Ciononostante, le evoluzioni tecnologiche non hanno scalfito la ratio dell’arricchimento costante con mezzi illegali. Inoltre, come dimostra il leading-case << Bernardo Provenzano >>, la criminalità organizzata, pur di mimetizzarsi, ha saputo sopravvivere egualmente con lo strumento alternativo e bizzarro dei << pizzinI >> in sostituzione delle ben più intercettabili telefonate. A proposito di questa difficoltà degli inquirenti nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali, il Procuratore Capo di Modena ZINCANI (2009) ammetteva, in tutta onestà, che << un fenomeno complesso e in evoluzione continua come il crimine organizzato presuppone, da un lato, una profonda conoscenza dei meccanismi … e, dall’altro lato, una profonda conoscenza della straordinaria capacità di adattamento, di riproduzione e di mimetizzazione [ delle mafie ] >>.

 

Conclusioni.

 

Sotto il profilo processual-penalistico, rimane complicato, in un Ordinamento di tipo federale come quello svizzero, ripartire con equilibrio l’applicazione della/ delle definizione/ definizioni autentiche dei lemmi << criminalità organizzata >>. Inoltre, non sempre le interpretazioni giurisprudenziali e legislative concordano con la Dottrina gius-penalistica e criminologica.

L’Art. 260 ter StGB, se ben applicato, non ha nulla da invidiare, a livello di Prassi, al paradigma de jure condito contenuto nell’Art. 416 bis del Codice Penale italiano. Vero è che alcuni Dottrinari avanguardistici hanno proposto di perseguire penalmente la << organizzazione criminale >> grazie ai medesimi criteri di imputabilità delle persone giuridiche ex Art. 102 StGB (<< se si tratta di un reato ai sensi degli Articoli 260 ter StGB … 305 bis StGB … l’impresa [ l’organizzazione criminale ] è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche >>. Tuttavia, si tratta di ipotesi scarsamente applicate ed applicabili sotto il riguardo giurisprudenziale pratico. Per la verità, è difficoltoso, in sede Procedura Penale, applicare adeguatamente l’Art. 260 ter StGB nel caso in cui il gregario dell’associazione mafiosa si renda responsabile, detto all’italiana, di un mero << concorso esterno >> ex comma 2 Art. 260 ter StGB (<< è punito … chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale >>) E’ben difficile parlare di << concorso esterno >> quando la gerarchia effettiva del gruppo è auto-tutelata da una completa omertà. Inoltre, la precettività dell’Art. 260 ter StGB, nella maggior parte dei casi, è contestuale ai delitti finanziari pp. e pp. ex Art. 305 bis StGB, ai sensi del quale << chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. Vi è caso grave segnatamente se l’autore agisce come membro di un’organizzazione criminale, agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio, realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto >>

Nella Dottrina svizzera, CASSANI (1999) afferma che << l’applicazione dell’Art. 260 ter StGB pone molti problemi. Bisogna porsi la domanda se le autorità di perseguimento penale sono in grado, volta per volta, di esibire elementi di prova >>. Anche DE VRIES REILINGH (2002), alla luce del citato Art. 102 StGB, sostiene che << una soluzione potrebbe consistere nell’incriminazione autonoma della costituzione di una “banda”, come fanno i nostri vicini in Austria ed il Liechtenstein >>. Similmente, AUGSBURGER & PERRIN (2006) temono un’applicazione imprudente, populista ed anti-garantistica dell’Art. 260 ter StGB, che presenta << numerosi problemi di applicazione … e, per conseguenza, esiste il rischio di un non-rispetto dei principi fondamentali come il principio di legalità e quello della presunzione d’innocenza >>. Senza dubbio, i delitti di stampo mafioso nascono e crescono in maniera discreta, silenziosa, invisibile e, in Svizzera, le Mafie sono sottovalutate dall’opinione pubblica che, solitamente, si disinteressa alla tematica altamente tecnica dello << white collar crime >>. Basti pensare, a tal proposito, alla complessità dell’Art. 305 bis StGB ed alla vigente GwG dopo la Riforma legislativa del 2015. E’eccessivo ed irrealistico pensare ad una comprensione nazional-popolare dell’Art. 260 ter StGB, che mette in difficoltà persino gli interpreti maggiormente sottili e preparati. Del resto, la Svizzera non ha mai vissuto, almeno per ora, drammatiche emergenze securitarie come nel caso del Mezzogiorno italiano. CHOQUET (2009), dopo aver analizzato decine e decine di definizioni, giunge al punto di auto-negare qualsivoglia certezza esegetica e qualificatoria, poiché le Mafie costituiscono un fenomeno continuamente e perennemente dinamico e non statico e prevedibile.

 

B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A

 

ALBANESE, Organised Crime in America, Anderson, Cincinnati, 1989

ANTINORI, L’ activité des forces de police dans la lutte contre la criminalité organisée de type mafieux en Italie, in Cahiers de la sécurité – Les organisations criminelles, n. 7, INHES, Paris, 2009

AUDA, Le crime organisé, une perception variable, un concept polémique, in Cahiers de la sécurité – Les organisations criminelles, n. 7, INHES, Paris, 2009

AUGSBURGER  &  PERRIN, Les règles de fond sur la lutte contre le crime organisé, Rapport National suisse présenté au XVII Congrès International de droit comparé d’ Utrecht, 16-22 juillet 2006, Publications de l’Institut suisse de droit comparé, Schulthess, Zürich, 2006

CARTIER-BRESSON, Etats, marches, réseaux et organizations criminelles entrepreuneuriales, in Criminalité organisée et ordre dans la société, Colloque du 5, 6 et 7 juin 1997, Presses Universitaires d’Aix Marseille, 1997

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DE  VRIES  REILINGH, La repression des infractions collectives et les problems lies à l’ application de l’ article 260 ter CP, relative à l’ organization criminelle, notamment du point de vue de la presumption d’ innocence, Revue des Juristes Bernois, Vol. 138, 2002

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GISLER, La cooperation policière international de la Suisse en matière de lute contre la criminalité organisée – Concepts, état des lieux et perspectives, Université de Fribourg, Schulthess, Zürich, 2009

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TARONI, La recherche et la gestion des liens dans l’ investigation des cambriolages: une étape vers exploitation systématique des donne de police, Thèse de doctorat, Institut de Police       Scientifique et de Criminologie, Lausanne, 1997

ZINCANI, Les stratégies d‘ opposition à la criminalité organisée, in Cahiers de la sécurité – Les organisations criminelles, n. 7, INHES, Paris, 2009

Dott. Andrea Baiguera Altieri

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