Le conseguenze della cancellazione delle società dal registro delle imprese sui rapporti pendenti, sostanziali e processuali

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Con la recente sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il tema delle conseguenze della cancellazione delle società dal registro delle imprese sui rapporti pendenti.

Presupposto della analisi della disciplina in esame è la regola di cui all’art. 2495 c.c. (dettata in materia di società di capitali).

Secondo tale articolo la cancellazione della società dal registro delle imprese produce in ogni caso l’effetto della estinzione della società; tuttavia resta fermo che i rapporti pendenti, originariamente facenti capo alla società estinta, non definiti nella fase della liquidazione, necessitano di essere regolati.

 

Sui “debiti sociali”.

Quanto alle conseguenze dell’estinzione della società il legislatore del codice civile ha disciplinato espressamente soltanto i “debiti sociali” (rapporti passivi per la società estinta).

In tema di società di capitali l’art. 2495 c.c. stabilisce: “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi [c.c. 31, 2312, 2324]. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.

In ipotesi di società di persona, invece, i soci rispondono dei debiti sociali (cfr. art. 2312 c.c.) senza che operi il limite “fino alla concorrenza delle somme riscosse”, salva l’ipotesi del socio accomandante.

Al di là dei limiti entro cui i soci rispondono dei debiti sociali (che varia a seconda che siamo di fronte ad una società di persona o ad una società di capitali) la ratio delle norme in commento è la stessa: impedire che la società debitrice con un comportamento unilaterale, avviando la procedura liquidatoria, possa espropriare un terzo del suo diritto.

Il debito di cui risponde il socio non è un debito nuovo che trae la sua origine dalla liquidazione sociale, bensì è lo stesso debito della società il quale si trasferisce, con un fenomeno di tipo successorio, in capo alla persona fisica (socio), fermo restando il limite a tale responsabilità che è diverso a seconda della forma sociale.

Le Sezioni Unite, dunque, aderiscono alla tesi secondo cui il meccanismo per cui i soci rispondono dei debiti sociali deve essere ricondotto al fenomeno della successione.

La Corte fa rilevare che la bontà di tale ricostruzione è confermata dalla circostanza che anche quando un successore risponde dei debiti intra vires, non per questo cessa di essere un “successore”.

Secondo i giudici di Piazza Cavour, altro elemento che corrobora la tesi in commento è la disposizione secondo cui se la domanda del creditore viene esperita entro l’anno dalla cancellazione della società, la domanda medesima può essere notificata presso l’ultima sede della società.

Tale disposizione, a ben vedere, rappresenta un parallelo di quello che il codice di procedura civile stabilisce all’art. 303 c.p.c.: “ In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell’ultimo domicilio del defunto”.

 

Sulla sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive.

Nella pronuncia in esame la Corte fa un distinguo fra due tipologie di posizioni attive non liquidate durante la procedura estintiva.

Viene esaminato il caso delle posizioni attive che sono allo stato di “mere pretese” (o perché azionate in giudizio o perché azionabili), cui non corrisponde un diritto certo nel patrimonio sociale, e l’ipotesi di beni o diritti già certi.

Per nessuna di queste due fattispecie è prevista esplicitamente una disciplina.

Riguardo alla prima ipotesi, le Sezioni Unite chiariscono che è ragionevole interpretare la scelta del liquidatore di non far accertare il credito (o di non farlo liquidare) come la univoca manifestazione della volontà di rinunciare a quel potenziale credito e di privilegiare una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

Tale interpretazione è giustificabile, in considerazione del carattere “incerto” della posizione attiva.

Analoga interpretazione, invece, non può essere data nella seconda ipotesi: quando la posizione attiva non liquidata sia certa.

In questo caso, secondo la Corte le posizioni attive si trasferiscono in capo ai soci secondo un fenomeno successorio analogo a quello che avviene per i debiti sociali.

La presenza dell’ente collettivo (la società) impedisce di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti, atteso che ai beni viene impresso il vincolo societario; quando la società viene meno, i beni e i diritti che non sono stati ripartiti in sede di liquidazione, si trasferiscono in capo ai soci, con la conseguenza che tra questi si instaurerebbe un regime di contitolarità o di comunione indivisa e la gestione del bene comune seguirebbe il regime proprio della contitolarità o della comunione.

 

Sui rapporti processuali.

L’analisi dei giudici di Piazza Cavour si incentra sull’ipotesi in cui l’estinzione della società intervenga mentre è già in corso un giudizio in cui la società estinta era parte.

A tale riguardo le Sezioni Unite, avendo ricondotto il trasferimento delle posizioni sostanziali della società ai soci al fenomeno successorio, ritengono che sia applicabile alla ipotesi in esame la disciplina dell’art. 110 c.p.c. (confermando la statuizione di cui alla sentenza n. 9110 del 06.06.2012 della Corte di Cassazione).

L’art. 110 c.p.c., infatti, contempla sia l’ipotesi della “morte” (che, pertanto, è riferibile soltanto alle persone fisiche) sia il venir meno della parte “per altra causa”.

Da ciò ne consegue l’applicazione degli art. 299 e seguenti c.p.c. e, dunque, che vi è la “perdita della capacità di stare in giudizio” della società estinta.

Per completezza espositiva la Corte pone in evidenza un’eccezione alla predetta regola, rappresentata dal disposto dell’art. 10 del R.D. 16.03.1942 n. 267 (Legge Fallimentare).

Secondo tale norma “Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.

Dunque, anche un soggetto estinto (la società cancellata) può essere considerato fallibile.

Da ciò deriva che “tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante) ad onta della sua cancellazione dal registro”. (cfr. sentenza in commento).

In merito a tale disciplina la Corte precisa che si tratta di una fictio iuris prevista solo in tema di fallimento e dalla quale non possono essere tratti argomenti sistematici da utilizzare in altri ambiti.

La pronuncia in esame risponde anche ad un ulteriore interrogativo: cosa succede quando la necessità di confrontarsi con la cancellazione della società si pone nel passaggio al grado successivo di un giudizio (o perché l’evento estintivo non è stato dichiarato e/o accertato, oppure perché l’evento si è verificato nel grado di giudizio precedente quando ormai non sarebbe più stato possibile farlo rilevare).

Le indicazioni giurisprudenziali sul punto non sono state univoche.

Le Sezioni Unite, con la pronuncia in commento, hanno chiarito che l’esigenza di stabilità del processo – che eccezionalmente ne consente la prosecuzione se l’evento interruttivo non sia stato fatto constatare nei modi di legge – deve ritenersi limitata al grado di giudizio in cui quell’evento è occorso.

Secondo la Corte mancano, a tal proposito, delle indicazioni normative da cui possa trarsi inequivocabilmente che tale disciplina possa applicarsi anche alla fase di giudizio successiva.

Pertanto, è onere della parte che introduce un giudizio di gravame quello di accertarsi in ordine alla esistenza della società.

La chiamata in giudizio di una società estinta o un atto che provenga da una società estinta è, pertanto, inammissibile.

Santulli Maria Rosaria

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