Le conseguenze del covid – 19 sul sistema aziendale italiano.

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Le conseguenze sugli aspetti economico-tributari aziendali a seguito dell’emergenza da Covid – 19 e i possibili rimedi esperibili: il ruolo fondamentale del legale “in house”.

 SOMMARIO 1.Premessa; 2. Il carico fiscale delle imprese e il rischio fallimento; 3. Le misure adottate dal Governo; 4. L’importanza di una struttura legale interna.

  1. Premessa

L’emergenza da Covid – 19 ha, tra l’altro, stravolto il calendario fiscale dacché il Governo ha deciso di rimandare ad un secondo momento tutti gli appuntamenti con il Fisco. Come era prevedibile fin dalle prime misure di contenimento, la pandemia in corso determinerà i suoi effetti anche sul settore economico – e di riflesso su quello tributario – con inevitabili difficoltà per il sistema aziendale italiano già alle prese con una pressione fiscale che conquista il podio europeo.

Sebbene il Decreto Legge n. 23/2020 c.d. “Decreto liquidità” abbia previsto sospensioni per il versamento del carico fiscale, ci si chiede quali impatti – e qui sarebbe il caso di aggiungere negativi – subiranno le imprese italiane una volta terminati tali benefici.

Infatti, dopo il lockdown i contribuenti dovranno fare i conti non solo con i versamenti di marzo, aprile e maggio spostati a giugno, ma anche con una serie di imposte, già prefissate, in attesa di essere pagate una volta tornati alla “normalità”.

Tuttavia, con il differimento – e non, dunque, la cancellazione – dei versamenti al Fisco, il Governo sembra non tener conto delle misure di contenimento che hanno costretto le imprese a fermarsi per quasi due mesi, dimenticando, dunque, le perdite di fatturato che, oltre a gravare sui dipendenti (con diminuzioni salariali, se non addirittura licenziamenti), impediranno ai più di adempiere alle imposizioni tributarie.

L’auspicio – assolutamente impossibile per le tasche già vuote del nostro Paese – è una moratoria del sistema tributario, a nulla rilevando la previsione della non imputabilità degli interessi moratori sui ritardi nei pagamenti, in quanto non aiuteranno certo le imprese a ripartire indenni dalla crisi sanitaria, prima, ed economica, poi, da Covid – 19.

  1. Il carico fiscale delle imprese e il rischio fallimento

Come noto, le imprese italiane pagano tasse e contributi molto più che nel resto d’Europa, restando penalizzate rispetto a tanta parte della concorrenza globale.

Di fatti, con il 59, 1% di carichi sulle imprese[1], l’Italia si piazza al secondo posto in Europa con una tassazione dell’attività produttiva che comporta non poche difficoltà nel pagare imposte e tributi per gli imprenditori, i quali – ad oggi – devono aggiungere a tale situazione quella determinata dall’emergenza epidemiologica in corso.

Attenzionata anche da Fipe-Confcommercio[2], la crisi economica in corso rischia di portare con sé il fallimento delle piccole e medie imprese che in Italia costituiscono il cuore pulsante del tessuto produttivo, attesa l’inefficacia – o meglio, l’insufficienza – delle misure adottate dal Governo per far fronte alla straordinarietà della crisi da Coronavirus.

Ed invero, una volta esauritesi le misure di contenimento, dette imprese dovranno – rectius, dovrebbero – adempiere gli obblighi tributari slittati di qualche mese, ma senza alcuna risorsa, visto che quello che avevano è stato interamente adoperato per il mantenimento in vita dell’attività che non ha fatturato o, se lo ha fatto, non in modo soddisfacente.

A ciò si aggiunga che tanti degli adempimenti di carattere tributario non sono calcolati secondo il principio di progressività, ma restano fissi, a prescindere dall’attività concretamente svolta (per esempio, tassa sui rifiuti).

Nondimeno, la chiusura forzata delle attività non fa venire meno le spese di utenze che, per quanto diminuite, arriveranno puntuali a sommarsi a quelle del Fisco.

Insomma, il carico fiscale gravante sulle imprese unito all’insufficienza delle misure adottate dal Governo e alle spese fisse che un’azienda si trova a fronteggiare mensilmente potrebbero portare al default del sistema economico italiano.

  1. Le misure adottate dal Governo

Il capo IV del Dl “liquidità” indica quali adempimenti di carattere tributario sono sospesi o rinviati. Nel mese di giugno, terminato il lockdown, i contribuenti saranno chiamati a versare tutte le imposte e i tributi relativi al mese di marzo, aprile e maggio.

Tra le tasse rinviate a giugno rientrano, tra le altre, le ritenute e i contributi IVA di marzo, aprile e maggio, nonché gli avvisi di addebito degli enti previdenziali.

All’elenco appena fatto dei versamenti posticipati a giugno, si vanno ad aggiungere le imposte già presenti sul calendario fiscale. Lo slittamento delle tasse, infatti, riguarda per lo più gli appuntamenti con il Fisco di marzo, aprile e maggio, mentre nulla è stato predisposto per quelli di giugno. È bene precisare che – per quanto non risolutiva – al contribuente verrà riconosciuta comunque la possibilità di dilazionare i pagamenti fino a cinque rate mensili di pari importo.

Insomma, possiamo dunque dedurre che, a meno che il Governo non disponga diversamente una volta finito il lockdown, i contribuenti saranno chiamati a pagare anche l’acconto Imu, Irpef, Ires e Irap relative all’anno di imposta 2019.

I versamenti di tali imposte, salvo disposizioni differenti, rimangono infatti fissati al mese di giugno.

  1. L’importanza di un’adeguata struttura legale interna

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e d’Insolvenza (CCI) – Dlgs. n. 14/2019, attuativo della L. n. 155/2017, di riforma organica delle procedure concorsuali – nel disciplinare le procedure fallimentari, è intervenuto anche in materia di gestione d’impresa. A tal proposito, ritiene essenziale dotarsi di una adeguata struttura organizzativa – nella sua più ampia accezione – ricomprendendosi la necessità di una figura legale interna che, attraverso le proprie competenze, conduca l’impresa verso un’ottimizzazione della propria capacità imprenditoriale.

Più precisamente, operando una modifica all’art. 2086 del Codice Civile, l’art. 375 del CCI prevede che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato a prevenire le crisi e la perdita della continuità aziendale. In altri termini, ogni impresa ha necessità e caratteristiche proprie che devono essere protette e sviluppate al meglio, con la precisazione, però, che è indispensabile disporre di un assetto personalizzato valido ed efficace.

Si può affermare, dunque, che con il CCI si afferma il filone volto a consacrare il principio dell’adeguatezza degli assetti organizzativi quale paradigma di una corretta gestione comune a ogni impresa.

Dal punto di vista pratico, l’adeguamento al nuovo art. 2086 c.c. presuppone l’istituzione di un sistema di governance che consentirà agli amministratori di guidare efficientemente l’azienda, nell’integrale rispetto delle leggi e nel pieno e consapevole esercizio della funzione loro demandata. A tal fine, la figura di un legale interno – c.d. “in house” – potrebbe essere dirimente, in quanto le conoscenze legali non servono solo nel momento patologico dell’azienda – come invece potrebbe pensarsi – ma permettono uno svolgimento corretto – e soprattutto produttivo – dell’operatività imprenditoriale. Ciò, anche al fine di poter prevenire o quantomeno rilevare anticipatamente i sintomi della crisi e, di conseguenza, poter eventualmente reagire tempestivamente ad essa.

Affermando il principio di esclusività della gestione in capo agli amministratori, il CCI demanda ad essi l’obbligo di istituire e monitorare gli assetti, valutandone nel tempo la relativa adeguatezza. Come è ovvio, affinché tale modello funzioni, sarà necessario tararlo sulla concreta tipologia di impresa in ragione di vari fattori, quali, ad esempio, le dimensioni, il business, il giro di affari, il numero di dipendenti.

Stante l’intervenuta modifica dell’art. 2086 c.c., il legislatore lascia l’ultima parola all’imprenditore, senza prevedere – come accade invece per il modello 231 – un sistema sanzionatorio applicabile in caso di mancata implementazione dello strumento proposto. Sarà, dunque, l’organo amministrativo a decidere se adeguarsi o meno all’obbligo, assumendosi il rischio – e la responsabilità – di esporsi “senza protezioni” alle intemperie che potrebbero sopraggiungere, improvvisamente, anche per le aziende più floride.

Diversamente, laddove avvenisse una corretta implementazione degli “assetti”, gli amministratori potranno governare l’impresa in maniera efficiente, disponendo degli strumenti necessari a rilevare potenziali indici di crisi e garantire, attraverso un controllo minuzioso dell’andamento societario, la continuità aziendale.

In buona sostanza, la tendenza – fluita nel CCI – volta a dotare le imprese di una governance adeguata a tutti gli aspetti che possano contribuire al buon funzionamento dell’impresa, comprendendo dunque anche il c.d. team legal, sembra l’unica “via d’uscita”, soprattutto dalla crisi economica determinata dal Covid – 19.

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Note

[1] Dai dati di Banca Mondiale e Cgia.

[2] https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2020/04/20/coronavirus-allarme-fipe-a-rischio-fallimento-50mila-imprese_de830939-31e4-447a-93b7-0e29cd80a520.html.

caterina-laurenzi

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