Le Comunioni e il retratto

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1. Generalità. Il titolo della comunione

L’alienazione dell’intera quota di spettanza dell’alienante si presta ad una pluralità di approcci semiotici, principalmente in ordine alla ricostruzione della volontà dei contraenti. Essa, tuttavia, non pone molte difficoltà ove la si consideri sotto i profili della misura del diritto alienato e della produzione dell’effetto traslativo. L’alienazione di parte di quota, invece, presenta una tramatura più ardua, specie quando la si osservi da una visuale che la riporti al tema dei rapporti tra la comunione e il titolo che la origina. È da tale spazio di relazioni che può essere utile muovere per una rilettura della prelazione successoria in chiave sistemica, che sia in grado, da un lato, di tenersi ai principi vigenti in materia di comunione e, dall’altro, di offrire soluzioni coerenti con lo stato tecnico-giuridico di partenza dei beni comuni.

La comunione mostra una delle più complesse architetture giuridiche, e si determina nel mondo del diritto in virtù di una molteplicità di fattori costitutivi. Essa può manifestarsi a un passaggio della vita di un diritto soggettivo come vicenda idonea a segnarne in modo forte il diagramma strutturale. L’incontro con uno di quei fattori, poi, causa dei mutamenti radicali nei dati caratterizzanti il diritto stesso. A voler condensare in poche righe la quantità delle conseguenze insorgenti, può dirsi che il diritto ne esce riveduto” sotto un duplice profilo. In primo luogo, quanto al soggetto, si registra la modificazione dell’elemento personale precedentemente esclusivo in ordine alla titolarità. L’unicità cede all’ampliamento della posizione soggettiva attiva: la solitudine scompare a favore del godimento del gruppo1. Quest’effetto ha riverberi, in secondo luogo, sul piano contenutistico; l’esercizio del potere di soddisfazione ha per contropartita la compressione delle relative facoltà, prodotta dall’eguaglianza che prende a stabilirsi nella condizione dei diversi titolari. E qui la nozione di quota sovviene per ordinare nel quantum, se non proprio nella qualità, lo stato di “confusione” che la sopravvivenza di pretese omogenee provenienti da più parti sul medesimo oggetto può determinare.

L’evento generatore dei suesposti effetti è riconducibile a due essenziali campi tipologici: la legge e la volontà privata. La differenza delle modalità operative attraverso le quali esso è in grado di trovare la sua esplicazione non va in alcun modo a incidere sul risultato finale della progressione da una titolarità esclusiva ad una congiunta, sotto il profilo dell’omogeneità qualitativa e della riduzione quantitativa del diritto. L’incidentalità o la forzosità della comunione che scaturisce dalla fonte legale, cioè, nulla toglie o aggiunge all’esito compartecipativo; e lo stesso può dirsi anche a riguardo di quella negoziale. Si devono in altri termini tenere ben distinti i piani del discorso: un conto sono le caratterizzazioni causali delle varietà comunistiche, un altro le sorti del diritto oggetto di comunione.

Il titolo, dunque, è l’attore primo del cambiamento organico che si verifica nella principale tra le situazioni giuridiche soggettive attive; come tale esso gioca un ruolo predominante che non si ferma alla filiazione del nuovo status collettivo, ma va oltre, attestandosi come referente irrinunciabile per un’ampia serie di connotazioni effettuali.

Innanzitutto: è solo nel titolo che possono essere rintracciate le devianze rispetto al regolamento legale offerto dagli artt. 1100 e ss. c.c.; la funzione suppletiva, di regola esercitata da questa norma di fronte alle espressioni dell’autonomia privata, conferisce rilievo precipuo alle manifestazioni volitive dirette a disciplinare il rapporto comunistico all’interno dei limiti inderogabili imposti dalla legge2.

La rilevanza del titolo, però, non è limitabile all’area delle convenzioni pattizie; la si coglie al di là dei confini disciplinari nel posto che esso invade ove ci si spinga a misurazioni complessive, regolate a produrre una rimeditazione dell’intera fattispecie in un’ottica di ricerca dei tratti qualificativi e della sua precisa individualità giuridica rispetto ad altre analoghe realtà collettive. E invero la confluenza di più stati di indivisione nella singolarità di un costrutto negoziale provoca il bisogno di evidenziare delle linee guida sulla base di principi fungibili in un sistema concettualizzato, in armonia con l’impianto generale.

2. Il principio della corrispondenza tra titolo e comunione

La parte recitata dal titolo si allarga notevolmente nel palcoscenico dei possibili intrecci tra le varie occorrenze comunistiche. L’affermazione ufficiale del principio del titolo comprova la dignità che il lessema determinativo ha meritato. E le oscillazioni che hanno contrassegnato la vicenda del titolo nelle prime tappe giurisprudenziali3 sono bilanciate da alcuni conforti significativi sopraggiunti, sicché le titubanze in ordine ai corollari del principio e le incongruenze nei risvolti applicativi talora riscontrate non valgono a scalfire l’evidenza delle acquisizioni, o a costituire argomenti adducibili da chi volesse pronunziarsi contra fino a disconoscerne l’esistenza4.

Sta di fatto che, dalla nota pronunzia n. 2224/1961 della Cassazione in poi, il principio del titolo non ha subìto cambiamenti di sorta; anzi, ogni altra elaborazione in tema scaturita dalla prassi giudicante s’è mossa dalla stabile piattaforma del collegamento tra il titolo della comunione e l’autonomia di quest’ultima. L’aggancio obbligato della seconda al primo è dunque da ritenersi un dato d’elezione per ulteriori dogmatiche in coerenza con la disciplina delle masse plurime.

Conviene, pertanto, che si ritorni a una riflessione sulla portata e sui termini del principio, e non si perda di vista l’influsso che il titolo esercita sull’indipendenza che la singola compartecipazione può avere da altre fornite della medesima componente soggettiva.

Il binomio titolo-comunione emerge con chiarezza dallo stralcio di alcune parti del testo della storica decisione n. 2224 del 1961: «se più sono i titoli di provenienza dei beni goduti in collettività, non si ha mai un’unica comunione, bensì una pluralità di comunioni; ossia si hanno tante comunioni, quanti sono i titoli di provenienza dei beni»5. Su questa rotta viaggiano poi, costantemente, le statuizioni della Corte, che nella generalità non si discostano nemmeno nella lettera da quella delle Sezioni Unite: «quando i beni in godimento comune provengano da titoli diversi non si realizza un’unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni»6. Né c’è di più o di diverso, sostanzialmente, anche nelle variazioni: «alla pluralità dei titoli corrisponde, quindi, una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale a sé stante»7.

Una prima scorsa a quanto appena estratto potrebbe indurre alla convinzione che la corrispondenza tra titoli e comunioni debba fatalmente dispiegarsi con carattere di assolutezza: sì che per stimare quante comunioni possano convivere nel concreto tra le stesse parti, basti lo scrutinio dei vari momenti costitutivi racchiusi nel fattore titolo. Il numero dei titoli rivelerebbe allora quello delle comunioni: «si hanno tante comunioni, quanti sono i titoli di provenienza dei beni»8.

A noi sembra, però, che di fronte a tali pronunzie convenga sospendere per un attimo il giudizio e disporsi a un’esegesi più cauta nelle conclusioni. È notorio, infatti, come la limpidezza che gli enunciati mostrano sia a volte solo apparente, e possa nascondere delle insidie, specie allorché ci si inoltri fino a implicare la dogmatica.

Ogni insieme di parole andrebbe per così dire auscultato: nel caso, in un modo che permetta al principio di svolgere la funzione che gli è propria, di contenente e di contenuto di una serie di situazioni giuridiche legate da un filo unitario, che tutte le informi e nel contempo le renda suscettibili di visioni globali. Allora non mostrerebbe prudenza chi agganciasse l’interpretazione al dato del presunto equivalere numerico dei titoli con le comunioni. C’è tra le due cose un rapporto specifico, che per essere evinto richiede un’attenta analisi, e uno scrutinio senza forzature dei termini utilizzati dalla Suprema Corte.

L’occasione propizia giunge per un sentiero che, va premesso, non si presenta di agibilità immediata: quello che incontra il principio del titolo nel coordinamento con alcune fattispecie di matrice successoria, tra cui l’art. 732. La loro peculiarità, a indagarla, si rivela istigativa di teoriche schierabili su più fronti di discussione; e l’impatto del primo con le seconde potrebbe costituire il punto di partenza per la rivisitazione del sostrato che intreccia il fattore di base con il prodotto da esso risultante. Segnatamente con queste verifiche, a ragionarci, è possibile acclarare gli esatti contenuti dell’asserzione giurisprudenziale che ha fatto canone, e la presenza in essa dei caratteri -necessari- della generalità e onnicomprensività: indici alti nella ricerca dei lineamenti di un sistema giuridico.

 

3. Il principio del titolo alla luce del concetto di quota

Il problema che si cerca di risolvere in questa fase è riassumibile in un interrogativo: se l’affermazione che «si hanno tante comunioni, quanti sono i titoli di provenienza dei beni»9 possa essere condivisa, ove la si intenda nel senso che il numero dei titoli determina quello delle comunioni. Il controllo deve passare attraverso l’analisi del concetto di quota10: per questa via, anticipiamolo, sarà possibile proporre una risultanza che, una volta acquisita, potrebbe incrinare la saldezza di siffatta convinzione e le fondamenta dell’assioma.

Bisognerà chiedersi, in primo luogo, se la quota possa essere considerata un quid distinto ed autonomo rispetto alle entità patrimoniali che costituiscono il riferimento dei diritti nella titolarità dei compartecipi11. E qui solo una virata critica sul principio di disponibilità della quota e sull’oggetto della disposizione può conciliare una chiarificazione.

I materiali utilizzabili per il primo punto hanno sede nell’art. 1103 c.c., dacché l’espresso riconoscimento da parte del legislatore della disponibilità della quota è certamente di ausilio all’interprete. Ma se pure mancasse una statuizione legislativa ad hoc, ciò non rappresenterebbe un ostacolo invalicabile; e, di contro, una formulazione negativa sarebbe difficilmente argomentabile alla luce di un sistema, il nostro, ispirato alla libera circolazione dei beni. Se si ammettesse la convivenza di più diritti qualitativamente omogenei, occorrerebbe comunque armonizzarla con il contenuto di ciascuno di essi; ex art. 832, infatti, il proprietario «ha il diritto di godere e di disporre delle cose».

Ad ogni buon conto l’esistenza di una norma, appositamente dettata in materia di comunione, fuga ogni dubbio in merito; ma la sua importanza si coglie non solo e non tanto con riguardo alla possibilità e alla libertà di disposizione. Essa manifesta la sua fecondità quando la si trasferisca nell’ambito del dibattito che può sollevarsi in ordine al contenuto dell’atto dispositivo. Non è questo il luogo per una disamina dell’intera tipologia dei possibili atti dispositivi della comunione12. La trattazione deve qui limitarsi al discorso sui negozi ad efficacia reale traslativi di diritti in comunione; in particolare alle alienazioni di quota o di parte di essa.

Le alienazioni dell’intera quota in comunione non pongono grossi interrogativi dal punto di vista dell’indagine in corso; problematiche più significative nascono, infatti, relativamente ad aspetti, per così dire, esterni al negozio in sé considerato, ed afferiscono per lo più al momento effettuale13. Il trasferimento, invero, non provoca sostanziali modifiche dello stato di indivisione: non si verifica alcuna alterazione nella consistenza qualitativa e quantitativa dei diritti pro indiviso. L’unica sfera che subisce un mutamento è quella soggettiva: dacché a seguito dell’alienazione si registra un cambio nella contitolarità del gruppo; la compagine dei contitolari vede l’ingresso del nuovo comunista in luogo dell’antico. Anche ad accogliere l’idea che si verifichino variazioni qualitative del rapporto in seguito a surrogazioni soggettive nella posizione attiva, non si vede quali conseguenze esse possano avere sulla vita della comunione; in altre parole, ammesso pure che l’avvicendarsi degli acquirenti di quota abbia dei riflessi sulla comunione, la quale non sarebbe più la stessa dopo la stipula del negozio alienativo, ciò non può produrre conseguenze rilevanti sotto il profilo giuridico14.

Molto più intricata si prospetta la vicenda dei passaggi parziali del diritto comune. Le alienazioni che hanno ad oggetto non la titolarità della quota, bensì solo una parte di essa si prestano a sollevare questioni di non scarso rilievo ai fini del presente studio. Esse appaiono talmente concatenate che la soluzione dell’una non può non avere ripercussioni su quella delle altre.

La prima in ordine logico attiene all’oggetto della disposizione; ci si chiede subito quanto sia legittimo porre in essere un’alienazione parziale di quota: e senz’altro l’intento di frazionare la posizione del comunista non incontra ostacoli sulla via della ammissibilità. Questo si deduce da una fila di dati e ragioni che non lasciano adito a molti dubbi sul punto. Innanzitutto si può richiamare il sunnominato principio della disponibilità della quota in comunione statuito dall’art. 1103 c.c.: dal primo inciso, «ciascun partecipante può disporre del suo diritto», e dalla rubrica intitolata alle disposizioni della quota si ricava che quest’ultima, misura del diritto del comunista, è liberamente disponibile dallo stesso15. Di qui è facile argomentare che, se è lecita la disponibilità di tutta la quota, a maggior ragione non si può negare quella di una parte soltanto di essa16. Si aggiunga l’altro più generale principio della libera circolazione dei beni: esso imporrebbe la positivizzazione di uno specifico limite alla negoziabilità di quota; ed il limite relativo alla disposizione integrale non è riscontrabile in alcuna norma dell’ordinamento. Al contrario quest’ultimo offre i minima testuali a favore di quanto fin qui sostenuto; e così l’art. 732 c.c. in tema di retratto successorio contiene tra i costituenti che generano il diritto di prelazione ereditaria la volontà del coerede di «alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa». La lettera della legge preclude qui con decisione ogni tentativo di glossa diretta in qualche modo a restringere l’ambito dell’art. 1103 c.c. Attesa la chiarezza della norma in proposito, la domanda da farsi è piuttosto un’altra: di che cosa sta esattamente disponendo il comunista che si determina a cedere in modo non integrale una quota? In altre parole, che vuole dire di preciso la locuzione «parte di quota»?

Il riscontro al quesito ha un’importanza fondamentale dal momento che esso influenzerà tutte le deduzioni seriori, a più livelli. L’individuazione dell’oggetto del trasferimento può risultare, come si vedrà, un passaggio cruciale dell’iter esplicativo delle masse plurime, un elemento di grande utilità ai fini della comprensione della valenza del principio del titolo. La fattispecie si offre ad un duplice ordine di approcci, che tradiscono visioni opposte del fenomeno della pluralità delle masse.

A un primo accostamento l’operazione traslativa non sembra potersi prestare a una gran varietà di percorsi ermeneutici: il trasferimento di parte di quota avrebbe come effetto quello di frazionare l’entità della quota originaria che è in titolarità dell’alienante. Dunque, nel caso in cui il comunista sia contitolare della proprietà su un bene insieme ad altro soggetto, ciascuno per la quota di un mezzo, allora dall’alienazione di una parte della sua quota pari alla metà della stessa discenderebbe giuridicamente che l’originaria quota di un mezzo deve scindersi in due quote da un quarto, in titolarità rispettivamente dell’alienante e dell’acquirente. La situazione finale sarebbe allora quella di una comunione con le seguenti quote: una da un mezzo (del comunista non alienante), un’altra da un quarto (del comunista alienante) ed un’altra ancora sempre da un quarto (dell’acquirente della metà della quota).

A ben vedere una tale ricostruzione è inficiabile per più aspetti: in particolare lascia dubbi di congruenza sul terreno dell’efficacia del negozio, della sua struttura, e dei risvolti sulla comunione. Per chiarire, conviene muovere proprio da questi ultimi: corollario dell’impostazione appena espressa è la connessione tra il negozio alienativo e la modifica della comunione. Il frazionamento della quota, infatti, si traduce in una variazione quantitativa dello stato originario di compartecipazione. La comunione anteriore all’alienazione, nell’esempio fatto, manifestava una consistenza di due quote da un mezzo; successivamente alla stipula dell’atto dispositivo comparirebbero invece -in luogo di una quota pari alla metà- due quote da un quarto, per un totale di tre quote (una da un mezzo e due da un quarto). L’intero rapporto comunistico verrebbe perciò ad essere modificato in dipendenza della volontà manifestata (a mezzo dell’alienazione parziale) da uno solo dei partecipi. In realtà le modifiche oggettive della comunione dovrebbero seguire piuttosto la logica della volontà unanime dell’intera compagine soggettiva dei contitolari: non sembra legittimo avvitarle alle posizioni dei singoli.

Questo approccio produce subito un’altra difficoltà: l’intendimento della disposizione di parte di quota nel senso di modifica quantitativa della comunione mal si attaglia anche con il riconoscimento dell’efficacia reale del negozio bilaterale tra cedente e acquirente. Tale negozio, ad ammettere la cosa, non limiterebbe i suoi effetti alle parti ex art. 1372 c.c., ma, forzando la loro sfera giuridica, li trascinerebbe anche in capo a soggetti che nulla hanno a che fare con il compimento dell’atto. Ancora, nell’esempio portato: il comunista non alienante patirebbe un cambio quantitativo dei suoi diritti in comunione senza aver manifestato alcuna volontà al riguardo. Egli, a fronte dell’unicità del soggetto suo contitolare e della quota di cui non è proprietario, si troverebbe d’un tratto a fare i conti -per il godimento, per l’amministrazione e per l’esercizio delle altre prerogative comuni- con un nuovo soggetto entrato in comunione, titolare di una sua quota (prima non esistente), e, insieme, con la permanenza della vecchia sua controparte (non più unica) nel rapporto di comunione. Siffatte conseguenze, a rigor di logica, potrebbero essere scaricate con diritto sul comunista non alienante solo nel caso che provenissero da un programma negoziale con la partecipazione -oltre che dell’alienante e dell’acquirente- della totalità degli altri comunisti: essi, ma insieme e d’accordo, potrebbero consentire una trasformazione dello stato originario di cui sono protagonisti e addivenire al frazionamento di una quota in due o più entità minori del medesimo rapporto. Solo in tal modo il contratto sarebbe idoneo ad esplicare, accanto all’effetto traslativo, l’altro modificativo di cui si discute.

Questo procedere, quando fosse accolto, non lascerebbe aditi a controversie su eventuali collegamenti tra la fattispecie esaminata ed il fenomeno delle masse plurime. L’alienazione di parte di quota, nell’ottica del frazionamento della quota originaria, porta giocoforza al riconoscimento dell’unicità della massa considerata. Il cambio della consistenza quantitativa da due quote (di un mezzo ciascuno) a tre (una di un mezzo e due di un quarto) richiede di necessità l’esistenza di un solo rapporto giuridico che muta nel corso del tempo in virtù di una determinata vicenda negoziale. Le incongruenze fin qui rilevate in materia di effetti e di struttura dell’operazione impongono, perciò, un’analisi diversa, più coerente con la ragione comunistica e più rispettosa dell’ordine degli interessi coinvolti. L’abbandono della prassi unitaria a vantaggio di quella pluralistica è tappa obbligata ai fini della conquista di altre chiavi di lettura: che potrebbero gettar luce su realtà giuridiche fin qui rimaste in ombra. La loro scoperta costituirebbe il primo gradino per chi volesse confrontarsi con le relazioni intercorrenti tra il titolo e la comunione.

4. L’alienazione di parte di quota quale titolo di una comunione di quota

Le riserve avanzate in merito al caso in oggetto invogliano a procedere oltre e a battere ancora sul legame di ogni comunione con il suo titolo costitutivo. Alla luce dell’influenza di quest’ultimo sulla prima è possibile formulare un’ipotesi alternativa. Il passaggio parziale dei diritti dal cedente al cessionario determina risultati che devono armonizzarsi per un verso con la riconosciuta efficacia reale dell’atto, per un altro con la bilateralità della struttura negoziale. Proprio la centralità del titolo, a ben vedere, può favorire una soluzione appagante sotto entrambi i profili: il collegamento genetico che sussiste tra ogni rapporto comunistico e la sua fonte può ben ritrovarsi anche nell’alienazione di parte di quota. Non c’è motivo, infatti, di negare alla stessa la qualifica di «titolo»; la particolarità risiede nel fatto che esso si innesta sul ceppo giuridico di una precedente relazione intersoggettiva.

Questo, però, è un dato esterno, che non vale a connotare la fattispecie di implicazioni diverse da quelle riconducibili ad altri casi analoghi per il resto. Così il mezzo contrattuale si colloca in posizione di vera autonomia rispetto allo stato di comunione del quale il venditore è già partecipe; la ricerca, dunque, del nesso funzionale non deve andare all’indietro verso lo stato antecedente al negozio, bensì procedere oltre, avendo riguardo alla “novità” della situazione che origina dal compimento dello stesso.

Tale ordine di considerazioni conduce a un rovesciamento dell’intero quadro programmatico, sulla linea concettuale dell’idoneità della manifestazione volitiva a fungere da titolo e dell’indipendenza di quanto da esso scaturito rispetto alla relazione che preesiste tra l’alienante e terzi, e che inerisce a un diritto comune. Per questa china è lecito affermare che all’alienazione di parte di quota consegue la nascita di una nuova ed autonoma comunione17, che investe la quota medesima: i soggetti coinvolti sono il venditore per la parte di quota non trasferita e l’acquirente per la parte di quota acquistata.

La differenza con la precedente impostazione si coglie bene nell’evenienza che s’è più volte richiamata. Il trasferimento di una «parte di quota», pari alla metà della partecipazione goduta dal venditore (che è di 1/2) in comune con terzi, non porta alla creazione di due quote da un quarto nell’ambito dell’originario rapporto, ma alla nascita di un’altra comunione -autonoma- formata da due quote da un mezzo e avente ad oggetto la quota di un mezzo della comunione pregressa. Non si verifica perciò alcun frazionamento della vecchia quota: che era e rimane di un mezzo; né conseguentemente alcuna modifica della comunione anteriore all’atto di trasferimento. L’autonomia del titolo (alienazione parziale) fa sì che il risultato effettuale (comunione sulla quota) non dipenda dal vecchio substrato giuridico. Le due comunioni differiscono allora sia per il momento dell’origine che per oggetto; l’una sarà nata per un fatto volontario o incidentale dato per presupposto; l’altra quale effetto riflesso di un atto dispositivo di parte di quota della prima18.

La soluzione adottata fa salva la compatibilità tra la realità dell’efficacia dell’atto e la sua ossatura bilaterale: la «parte di quota» trasferita si sostanzia in un’attribuzione della contitolarità pro indiviso della quota medesima, spendibile all’esterno verso gli altri comunisti del rapporto originario perché limitata alla misura della partecipazione precedentemente goduta dall’alienante, al quale si affianca il cessionario. L’unica trasformazione che si rileva nell’ambito della relazione comunistica è quella da una parte unisoggettiva ad un’altra plurisoggettiva. Ciò rientra perfettamente nel concetto di disponibilità della quota ex art. 1103 c.c.: «Ciascun partecipante può disporre del suo diritto»; ed inoltre è in armonia, da un lato, con la struttura della comunione anteriore, dall’altro, con il disposto degli artt. 1372 e 1376 c.c.

 

5. Comunione di quota e unicità di titolo

La fattispecie finora attraversata si caratterizza per il fatto che la comunione sulla quota fa capo a un titolo che incontra, alla sua nascita, una situazione riconducibile ad uno stato di comunione. La seconda compartecipazione ha il suo precedente cronologico in un rapporto comunistico già in atto, sul quale essa si innesta in virtù di un nuovo titolo costitutivo. Dunque, nell’esempio proposto, alla pluralità delle comunioni corrisponde la pluralità dei titoli da cui esse traggono origine.

Ma questa non è l’unica evenienza che si può verificare nella pratica giuridica; una comunione principale ed un’altra su una (o più) delle sue quote potrebbero avere una sorgente unitaria idonea a generare al contempo due o più comunioni con le specifiche sopra evidenziate. Nulla vieta, infatti, che il solo titolare alieni una quota del proprio diritto su un bene a due o più soggetti che la acquistano congiuntamente. Ad esempio, Tizio, proprietario del bene alfa, trasferisce la quota di un mezzo a Caio e Sempronio, che la acquistano insieme. Certamente è una quaestio voluntatis risalire alla determinazione volitiva delle parti del contratto; in mancanza di una chiara espressione della volontà, sarà compito dell’interprete valutare se, nell’esempio fatto, il venditore abbia ceduto ai due acquirenti pro indiviso due quote da un quarto ciascuna, o una sola da un mezzo. La seconda ipotesi differirà evidentemente dalla prima quanto all’oggetto del trasferimento e agli effetti che derivano dalla cessione. La vendita di due quote da un quarto ciascuna, seppure inserita in un contesto documentale unitario, maschera una doppia alienazione. A fronte dell’identità della parte venditrice si registra l’acquisizione di due quote distinte l’una dall’altra: anche se esse non sono tra loro del tutto omogenee, sia dal punto di vista qualitativo (in riferimento alla tipologia dei diritti compravenduti), che da quello quantitativo (con riguardo alla parità aritmetica delle frazioni). E la pluralità dei soggetti acquirenti non si “evolve” in un centro di interessi comune tale da consentire qualifiche negoziali unitarie.

La vendita di quota pari a un mezzo pro indiviso, invece, ha una sua specificità: riportabile all’unicità del contenuto del trasferimento, cui corrisponde quella della parte che acquista. Così la quota unica di un mezzo passa in titolarità alla parte plurisoggettiva (unica anch’essa); e ciò in un contesto che ospita un solo mezzo contrattuale. Questa dinamica conferma l’esistenza di una sola fattispecie alienativa, in cui all’individualità del venditore fa da pendant una parte acquirente soggettivamente complessa, la quale vede fusa la dualità fisica degli acquirenti nell’orbita dell’eguaglianza dell’interesse perseguito.

In entrambe le ipotesi non c’è da questionare relativamente alla conformità giuridica dell’oggetto della cessione. Esso, infatti, soddisfa i requisiti della possibilità, della liceità e della determinatezza richiesti dalla legge (art. 1346 c.c.). Di certo la particolare destinazione della quota in contitolarità indivisa non vale a produrre un mutamento delle sue qualità giuridiche. Quanto al fatto che c’è differenza tra il primo e secondo caso, e che tale quota riguarda non solo il dato soggettivo ma anche quello aritmetico, questo non cambia la fisionomia di quanto viene trasferito: si tratta sempre di una «quota» ai sensi e per gli effetti dell’art. 1103 c.c. È evidente, in ogni caso, che non può sorgere alcun problema di prestazione di ulteriori consensi rispetto a quelli manifestati dalle parti del negozio: la titolarità unica dell’alienante scoraggia a priori qualsiasi diverbio in merito, attesa la mancanza di altri comunisti al di fuori dei soggetti del contratto. La peculiarità della nostra fattispecie si coglie nel divario delle situazioni giuridiche, soggettive ed oggettive, che ruotano attorno al congegno negoziale. In essa si determina una dualità dei rapporti giuridici conseguenti; nell’esempio appena recato, da un solo titolo nascono due comunioni: una tra il venditore e gli acquirenti di quota pro indiviso, e un’altra, (secondaria), che si instaura tra gli ultimi sulla quota acquistata, alla quale il primo è del tutto estraneo. Viene cioè a configurarsi la medesima situazione già rilevata a proposito del trasferimento di parte di quota: con la differenza, però, che la pluralità di comunioni nasce qui da una titolarità esclusiva in forza di un titolo unitario.

 

6. Comunione di quota e unicità di titolo mortis causa: le fattispecie di matrice successoria

Le comunioni di secondo grado non hanno una genesi unica. Esse non sono riportabili soltanto a fenomeniche alienative aventi ad oggetto il passaggio della titolarità della quota ad un acquirente plurisoggettivo o il trasferimento al compratore di parte di quota. Dalla ricerca in materia di prelazione, infatti, si è spinti a formulare altre ipotesi di eventi generatori. Il confronto del retratto con l’intera gamma delle tipologie compartecipative secondarie potrebbe, infatti, far emergere dati utili alla discoperta di alcune delle modalità di svolgimento dello strumento offerto dall’art. 732. Esso deve fare i conti, da un lato, con le comunioni di quota nascenti da una disposizione testamentaria ex art. 674 (2) c.c.; dall’altro, con le dinamiche comunistiche conseguenti alla morte di un coerede manente communione. Il fenomeno delle comunioni di quota, dunque, non si esplica soltanto nel campo degli atti inter vivos. La vendita che il comunista fa di parte di quota, e quella di quota che il proprietario esclusivo fa a più soggetti che acquistano in modo congiunto non sono all’interno dell’ordinamento le uniche strade possibili per giungere alla creazione di comunioni di quota. Il sorgere di molteplici rapporti di comunione per volontà privata trova spazio anche in ambito mortis causa; e l’importanza della fattispecie si può cogliere ove si consideri che ne vediamo tracce anche sul terreno della successione testamentaria. Il riferimento conferma, come si vedrà, che la comunione sulla quota non è sconosciuta al legislatore, il quale non si limita a presupporla, ma la onora anche di nominazione, il che è già indice di riconoscimento. La norma in materia di ultima volontà è stata accompagnata, infatti, da alcune specifiche disciplinari che connotano l’evento di una piena autonomia nel panorama legislativo. La previsione di una sfera di effetti giuridici peculiari prova con sicurezza che il disposto non è marginale. Bisognerà, dunque, affrontarlo alla luce della normativa vigente, che permette di sviscerarne le caratteristiche specie ai fini di una risistemazione dei rapporti con il momento terminale dello stato compartecipativo. Il genere di “testualità” che il legislatore ha eletto nel positivizzarne la disciplina può essere d’aiuto all’interprete che voglia leggere con metro unitario le singole disposizioni, ivi compreso l’art. 732, prediligendo la sistematica invece che la settorialità.

Così, appuntata in estensione, la ricerca di linee conduttrici diverrà più piana; e le conferme legislative alla elaborazione teorica potranno essere reperite in un discorso complessivo che abbracci l’intera casistica della pluralità di comunioni nate per atto inter vivos o da matrice successoria.

7. L’istituzione di più coeredi nella medesima quota: l’articolo 674 (2) c.c.

Le peculiarità che possono caratterizzare una comunione d’origine ereditaria non sono facilmente eludibili dall’interprete che operi nel tentativo di dare un quadro organico alle situazioni giuridiche soggettive del coerede comunista. Lo studio del retratto può aprirsi con vantaggio alle istanze che vengono dall’incontro della prelazione con il diritto di accrescimento. Quest’ultimo è stato oggetto di lunga analisi da parte della dottrina19. Esso «può definirsi come quel fenomeno giuridico, relativo alla contitolarità dei diritti soggettivi, che produce l’effetto di espandere la quota degli altri contitolari qualora venga meno la titolarità di alcuno di essi»20. La disciplina dell’istituto trova diretta accoglienza nel codice, grazie ad alcuni articoli da cui traspare una realtà giuridica che va oltre i confini della successione mortis causa; ma è proprio in essi, e particolarmente in quelli delle successioni testamentarie, che trova la sua principale espressione e la regolazione più completa21.

Non è questo il luogo per una disamina dell’intero ordine delle problematiche sorte al riguardo. Ai fini di una maggiore comprensione della preferenza legale accordata ai coeredi dall’art. 732 c.c. interessa osservare in che modo la materia dell’accrescimento possa implicare il tema della pluralità di comunioni. È palese che di accrescimento non si può parlare che in rapporto a una comunione: esso ha il presupposto logico e cronologico nell’esistenza di un preventivo stato di contitolarità. Il concetto di quota si afferma quale necessario termine di riferimento dell’effetto espansivo.

Il connettivo, genetico, tra lo ius augendi e la comunione esige una verifica dell’influenza che la disciplina del primo può avere sulle manifestazioni della seconda; il diritto disciplinato nella sezione IV del capo V del titolo III del secondo libro del codice civile è atto a fungere da bussola per chi intenda vagliare la congruenza delle interpretazioni avanzate circa la proponibilità di comunioni di quote distinte ed autonome rispetto alla comunione principale; e finisce così per rappresentare, da un lato, una conferma legale e, dall’altro, un dato effettuale per nulla trascurabile da ricollegare alla comunione di quota.

Per una risposta obiettiva appare utile muoversi sul terreno degli elementi richiesti dalla legge per l’insorgere dell’accrescimento. Il parametro normativo di relazione è costituito dall’art. 674 c.c., commi 1 e 2, che così stabilisce: «Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri. Se più per eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l’accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima».

Dalla visione del testo di legge si ricavano, relativamente alla genesi, due ordini di presupposti. Il primo di essi tocca la persona del chiamato all’eredità e si traduce in un dato di carattere negativo: uno (o più) tra gli eredi istituiti deve «non potere» o «non volere» accettare l’eredità. Il «non possa o non voglia» dell’art. 674 (1) è riferito a cause comunque dipendenti, in un modo o nell’altro, dallo stato soggettivo del destinatario della chiamata ereditaria.

Il secondo dato utile, viceversa, esce dalla sfera del beneficiario della disposizione per legarsi al momento istitutivo e alle modalità della disposizione testamentaria. Non è sulla coniunctio verbis («stesso testamento») che l’attenzione va fermata, ma piuttosto sulle varianti istitutive che il legislatore offre all’autonomia testamentaria. È possibile rintracciare tre diverse tipologie di istituzione, di cui due sono contenute nel primo comma e la terza nel secondo. Esse si concretano nell’istituzione di più eredi rispettivamente:

a) nell’universalità senza determinazione di parti;

b) in parti uguali;

c) nella stessa quota.

L’ipotesi sub a) non crea grossi problemi di interpretazione, e in ogni caso non è rilevante per gli obiettivi di chiarificazione che qui si perseguono. Le ipotesi sub b) e sub c), invece, hanno una valenza decisiva, perché ne può scattare un quantum di conclusioni utili per l’intelligenza del fenomeno comunistico; l’esplorazione di queste due varianti della coniunctio re è, dunque, il primo passo da compiere.

L’istituzione «in parti uguali» implica una manifestazione della volontà del de cuius intesa ad attribuire il suo patrimonio e a indicare le frazioni aritmeticamente paritetiche. Il testatore, ad esempio, nomina quattro eredi per la quota di un quarto ciascuna: ciò significa che i successibili si trovano ad essere chiamati rispettivamente in quattro quote dell’universum defunti, tutte di pari valore22.

Non è chiaro23, peraltro, se le «parti uguali» debbano concernere necessariamente la totalità degli istituiti (ad es. quattro chiamati nella quota di un quarto ciascuno), oppure se possano essere riferite anche a due o più chiamati soltanto (ad es. tre chiamati di cui uno nella quota di un mezzo e due nella quota di un quarto ciascuno). L’interpretazione più rigorosa non ammette che in questo secondo caso sia consentito l’accrescimento, attesa la mancanza delle «parti uguali» tra tutti i coeredi; viceversa con diversa opinione si vedrebbe anche qui l’esistenza del diritto all’espansione della quota, ma unicamente tra i chiamati in quote uguali (nell’esempio fatto esso riguarda i chiamati per la quota di un quarto ciascuno, e non anche per il chiamato nella diversa quota di un mezzo). È in un tal dibattere che diventa possibile afferrare la differenza sostanziale che corre tra l’istituzione «in parti uguali» (prevista nel primo comma dell’art. 674) e l’istituzione di più eredi nella «stessa quota» (contenuta nel secondo comma del medesimo articolo): in quest’ultimo si prescinde senza meno dal presupposto dell’eguaglianza di quote tra tutti i chiamati, e si dice bastevole per accrescere, la chiamata congiunta di più soggetti in una sola quota, che ben può essere aritmeticamente diversa dalle altre. Si coglie così il divario tra una disposizione del tipo «istituisco erede Tizio per un mezzo del mio patrimonio, e Caio e Sempronio per un quarto ciascuno», e un’altra così atteggiata: «istituisco erede Tizio per un mezzo del mio patrimonio e Caio Sempronio nell’altro mezzo». L’apparenza di identicità tra le due formulazioni si sgretola di fronte ad un attento vaglio dei singoli requisiti richiesti dall’art. 674 c.c. ai fini dell’accrescimento. L’adesione, infatti, alla tesi più rigida porta a concludere per l’inesistenza delle «parti uguali» tra i tutti chiamati, richieste dal primo comma dell’art. 674. Al contrario la nascita del diritto in parola è ben comportata dalla seconda enunciazione testamentaria: in essa il diritto all’espansione della quota appare realizzabile finanche a un doppio livello; esso investe innanzitutto la quota di un mezzo attribuita a Tizio e quella di un mezzo lasciata in maniera congiunta a Caio e Sempronio, in quanto «parti uguali» ai sensi e per gli effetti del primo comma24; e in secondo luogo opera nell’ambito della «stessa quota» di un mezzo, questa volta solo tra Caio Sempronio25. Inoltre anche a voler accogliere l’opinione più “elastica” che concede l’effettività dell’accrescimento anche nel caso di «parti uguali» solo tra alcuni chiamati, resterebbe sempre da dimostrare la ragione per cui il legislatore del codice civile abbia avvertito la necessità di disciplinare l’istituzione «nella stessa quota» in un comma a sé rispetto al primo. È molto più probabile invece che l’autonomia e la differenza tra i riferimenti normativi rifletta quella tra gli oggetti delle due previsioni di legge.

Il diritto di accrescimento, nei suoi meccanismi funzionali, rimarca una soltanto delle differenze che intercorrono tra gli enunciati del primo e del secondo comma dell’art. 674 c.c. Tale articolo rappresenta un sintomo dell’intelletto che il legislatore aveva delle comunioni plurime. Egli, distinguendo in un doppio comma, e perciò in maniera inequivoca, l’istituzione «in parti uguali» da quella «in una stessa quota», ha rivelato una piena coscienza legale della non sovrapponibilità delle due vicende. I profili degli effetti legati all’accrescimento costituiscono un indice rivelatore della difformità fisiologica tra le stesse: il sostrato fondante l’applicazione del primo comma dell’art 674 c.c. si concreta giuridicamente in una sola comunione ereditaria, in cui gli istituiti sono chiamati a partecipare in «parti uguali». La disposizione testamentaria, cioè, crea uno stato compartecipativo caratterizzato dall’eguaglianza di quote tra i contitolari. L’ipotesi cui si riferisce il secondo comma dell’art. 674 c.c. è completamente diversa in quanto poggia su una realtà giuridica fatta di (almeno) due comunioni. La chiamata del testatore «in una stessa quota» di necessità presuppone l’esistenza di una prima comunione ereditaria a cui la quota suddetta inerisce, funzionando da termine di misura dei diritti attribuiti agli istituiti in modo congiunto; fuori discussione, poi, che quando c’è una quota -da lasciare a più eredi insieme- dovrà esserci anche una relazione compartecipativa a cui la quota si riporti. Tuttavia la vocazione solidale nella medesima ha l’effetto di creare un secondo rapporto di comunione limitato alla frazione aritmetica di cui sono destinatari i soggetti unicamente considerati.

Al lascito previsto nel secondo comma, allora, consegue l’avvento di una comunione ereditaria principale tra gli istituiti nella «stessa quota» (considerati quale unica parte plurisoggettiva) ed il resto degli eredi nominati (dal testatore o dalla legge) nelle altre quote; e poi di una comunione intercorrente solo tra i primi per effetto della congiunzione della chiamata in quota. Questa seconda relazione intersoggettiva è in rapporto di subordinazione giuridica rispetto alla precedente, ed in tanto esiste in quanto dipende dalla vita della prima.

L’art. 674 c.c. offre dunque un saldo aggancio normativo per suffragare la bontà delle osservazioni prospettate in tema di comunione di quota: la nomina di una pluralità di eredi «in una stessa quota» produce l’effetto di creare uno stato di contitolarità su una quota in modo del tutto analogo a quanto accade in materia di alienazione di parte di quota (alienante un comunista), o di acquisto congiunto della medesima da parte di più soggetti dall’unico titolare. Proprio a quest’ultima fattispecie, in particolare, la situazione considerata nell’art. 674 secondo comma è accostabile: potendosi rilevare una coincidenza di caratteristiche strutturali tra loro. Anche qui, infatti, si può individuare lo stesso fenomeno della nascita di più comunioni autonome l’una dall’altra in virtù di un unico titolo.

È necessario, a questo punto, verificare se l’individuazione di questa realtà comunistica possa avere riflessi sul terreno della prelazione ereditaria; e, in caso affermativo, valutare le implicazioni traibili sul piano delle posizioni soggettive dei coeredi contitolari.

 

7.1. L’articolo 674 e l’articolo 732 c.c.

La peculiarità della formula contenuta nel secondo comma dell’articolo 674 e delle sue conseguenze si incrocia con il tema del retratto successorio, quale corollario legale dell’ereditarietà del titolo costitutivo della comunione. I fenomeni di cui al primo e al secondo comma dell’art. 674 c.c. si distaccano per di più sul piano applicativo della prelazione ereditaria; il fatto che il primo comma dell’art. 674 c.c. disciplina un evento compartecipativo che ha carattere di unicità toglie ogni dubbio sui soggetti a cui compete il diritto di prelazione. Recita infatti l’art 732: «Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione». Nel meccanismo di tale articolo i partecipanti sono titolari del diritto ad essere preferiti e insieme tenuti reciprocamente all’obbligo di preferenza; e dunque la singolarità dello stato di comunione facilita senz’altro la determinazione dei soggetti, beneficiari e obbligati al contempo, i quali coincidono con la totalità degli eredi nominati26.

Non ha invece la stessa chiarezza la situazione di cui dall’art. 674 secondo comma; qui il predicato della pluralità delle comunioni richiede un esame duplice circa l’operatività della prelazione: innanzitutto sul piano dei rapporti nell’ambito del gruppo dei contitolari della comunione principale (in cui gli istituiti «in una stessa quota» vengono considerati in termini di insieme, come un unico contitolare); ed in secondo luogo su quello delle relazioni tra i soli comunisti di quota. Per quel che concerne il primo profilo, può sicuramente affermarsi che il retratto viene goduto e sopportato contestualmente da tutti i partecipanti. Ci si deve chiedere, però, in che modo possa conciliarsi l’applicazione dell’ultimo comma dell’art 732 c.c. con la presenza di un comunista plurisoggettivo. La norma statuisce che «se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali».

Bisogna perciò capire se l’assegnazione in parti uguali della quota dismessa da un comunista possa essere invocata anche da chi è contitolare di quota. Se da un lato quest’ultimo è indubbiamente un «coerede», è anche vero che non può essere qualificato con certezza, tecnicamente, «comunista» nella comunione ereditaria principale: perché, come s’è appena detto, in essa egli acquista rilievo non già come singolo, ma solo come membro di una parte soggettivamente complessa, composta anche dagli altri partecipanti sulla quota. E dunque la legittimazione all’esercizio del retratto deve spettare alla quota considerata per intero dal punto di vista della titolarità: solo il gruppo dei compartecipi su di essa può essere destinatario della prescrizione contenuta nell’articolo 732 ultimo comma. D’altronde, l’assegnazione «in parti uguali» non potrebbe funzionare se fatta tra i comunisti della comunione principale e uno solo dei contitolari di quota: la posizione di quest’ultimo rispetto a quella dei primi è minore, oltre che dal punto di vista qualitativo, anche da quello quantitativo, dal momento che il diritto su una quota è senz’altro più ampio del diritto limitato a una quota di quota.

Da tale impostazione discende un altro interrogativo: come e quando si possa ritenere acquisito un consenso del gruppo dei contitolari di quota, da spendere all’esterno nei confronti degli altri comunisti per l’assegnazione «in parti uguali» ai sensi dell’art. 732 ultimo comma c.c. Si tratta di vedere in che termini debba essere giuridicamente inquadrato il conseguimento di un’ulteriore porzione della comunione ereditaria principale a lume della disciplina di cui agli artt. 1100 e ss.: ci si chiede se esso rientri tra gli «atti eccedenti l’ordinaria amministrazione», che esigono la maggioranza qualificata dei due terzi ex art. 1108 (1) c.c., oppure se non sia da equipararsi a un atto di alienazione per il quale il terzo comma della stessa norma richiede il consenso unanime dei comunisti. A sostegno della prima ipotesi gioca il fatto che l’acquisto di una parte ulteriore di quota potrebbe servire a rendere più «redditizio il godimento» da parte dei contitolari ex art. 1108 (1), sempreché non importi «una spesa eccessivamente gravosa».

Oltretutto, qualora si ammettesse che il comunista secondario possa legittimamente avvalersi del diritto dell’art. 732 uti singulus, a prescindere dall’assenso degli altri partecipanti di quota, ciò sarebbe foriero quantomeno di disagi. Dopo l’esercizio della prelazione ci si troverebbe dinnanzi ad uno sdoppiamento della posizione del contitolare: che da un lato continuerebbe a far parte della comunione sulla quota nella stessa misura e dall’altro entrerebbe a far parte della comunione principale con una partecipazione autonoma rispetto a quella goduta sino ad allora27.

Le intersecazioni della disciplina del retratto successorio con quella della pluralità di comunioni non sembrano finire qui. L’interpretazione dell’art. 732, calata in questa fenomenica, invoglia ad accostare il dato normativo con richiami volti a salvaguardarne in qualche modo la coerenza nell’applicazione. Tale obiettivo, però, può essere raggiunto solo in virtù di alcuni distinguo, necessari per la valutazione dei possibili eventi prefigurati dalle norme del codice. Da questa angolazione vuole essere guardato il diritto di prelazione nel caso dell’alienazione di «parte di quota» ereditaria; ma l’evenienza di cui si parla nasconde una pluralità di situazioni di fatto rispetto alle quali il momento applicativo del disposto in materia di prelazione richiede alcune precisazioni.

8. Il retratto successorio e l’unica comunione principale

Giova, come ipotesi iniziale, contemplare l’esistenza di un’unica comunione, le cui le quote siano in titolarità esclusiva dei partecipanti, e su di esse non gravino comunioni secondarie. L’alienazione (rectius: la volontà di alienare) di una parte di quota28 si presenta con caratteri propri in virtù dell’ereditarietà del titolo rispetto al normale trasferimento di parte di quota di una qualsivoglia altra comunione ordinaria. Come in precedenza si è notato, effetto naturale di quell’operazione è, generalmente, la nascita di una comunione sulla quota quando all’atto partecipino solo il comunista alienante e l’acquirente. L’immodificabilità dello stato compartecipativo sotto il profilo della composizione quantitativa per azione di uno solo dei soggetti contitolari ha condotto tra l’altro a sostenere l’obbligo del consenso unanime degli altri partecipanti alla comunione quando si voglia mutare l’assetto delle quote della comunione principale ed evitare l’originarsi di una comunione sulla quota di cui è stata trasferita solo una parte. La provenienza ereditaria, però, comporta che nelle comunioni successorie lo stato delle cose non sia uguale per più d’un verso. E il diritto di prelazione che la legge nel caso in esame attribuisce, forma il punto più utile per cogliere le differenze. Perché esso insorga è richiesto, infatti, un coinvolgimento (almeno potenziale) di tutti i comunisti: in via preventiva, attraverso la notifica della proposta di alienazione, oppure in via successiva, a mezzo del diritto di riscatto nei confronti dell’acquirente. Questa “partecipazione” del gruppo dei coeredi al rapporto giuridico tra alienante ed acquirente permette di intravedere entrambe le ipotesi alienative sopra dette così affacciate:

(a) alienazione di «parte di quota» intesa quale modifica quantitativa della comunione principale;

(b) alienazione di «parte di quota» intesa quale quota di quota in una comunione secondaria.

Riguardo alla prima di queste due forme di alienazione – riassumibile come «alienazione-modifica» – per la vendita che un coerede, ad esempio, effettuasse (in una comunione tra due soggetti per quote uguali) della metà della quota di un mezzo, converrà parlare non di creazione di una nuova comunione tra acquirente e alienante avente ad oggetto la quota di un mezzo, ma propriamente di cessione di un quarto, in guisa che, qualora l’altro coerede non eserciti la prelazione, l’acquirente entrerà nella comunione principale: che risulterà modificata da due quote di un mezzo in tre quote, di cui una di un mezzo e due da un quarto.

La modificabilità della comunione in seguito all’atto del trasferimento di uno solo dei partecipanti verrebbe a spiegarsi, in questo caso, alla luce dell’esistenza del diritto di prelazione ex art. 732 c.c.: articolo che rappresenta il “mezzo legale” che gli altri comunisti hanno a disposizione per difendersi da quella modifica. Il legislatore ha dato loro il diritto di subingredire nella relazione alienante-acquirente, sicché l’esercizio della prelazione fungerebbe da manifestazione del consenso necessario ai fini della alterazione quantitativa della comunione. La normativa, perciò, da un lato amplia il ventaglio degli oggetti trasferibili dando la possibilità al singolo coerede di trasferire una parte di quota (intesa quale quota minore di quella da lui posseduta nella comunione ereditaria smembrandosi così l’originaria unica partecipazione in due quote di entità inferiore), dall’altro, tutela gli altri compartecipi fornendo loro uno mezzo per “pareggiare i conti” con la modifica da sopportare: grazie al dispositivo della prelazione il mutamento delle quote resta a beneficio degli originari contitolari, che hanno così la facoltà di impedire il subingresso di estranei all’interno del gruppo. In questo quadro l’assegnazione «in parti uguali», connessa alla volontà di più coeredi di esercitare diritto dell’art. 732 c.c., non può non interpretarsi come assegnazione proporzionale; sarebbe a dir poco strano che il legislatore, prima offrisse ai coeredi un mezzo contro le alterazioni soggettive ed oggettive della comunione e poi, all’esercizio congiunto di quel diritto di difesa, facesse conseguire comunque un mutamento dei rapporti quantitativi tra le quote. L’assegnazione in parti uguali di cui parla l’art. 732 si verifica allora solo per il caso di quote di eguale valore, e non anche per l’ipotesi di quote diverse; il differente rapporto aritmetico deve altresì continuare, e mantenersi dopo che tutti i coeredi abbiano manifestato la volontà di far valere il diritto alla preferenza.

In ordine alla seconda alienazione sopra ipotizzata (sub b) – che si potrebbe chiamare «alienazione come quota di quota» – si vede senza difficoltà che nulla impedisce al coerede di trasferire una quota della sua partecipazione alla comunione principale, che non perciò viene a subire mutamenti. Nell’esempio sopra recato, oggetto dell’atto è il mezzo di un mezzo, e non la quota di un quarto: l’originario stato di contitolarità si conserva intatto, avendo cioé sempre due quote di un mezzo ciascuno. Sopra una di queste, però, in seguito all’alienazione sopraggiunge una comunione distinta nei modi e nei termini fin qui più volte enunciati. Il diritto di prelazione nasce sicuramente, anche in queste eventualità, a favore dei comunisti coeredi; e il riferimento alla «parte» di quota del primo comma dell’art. 732 è diretto anche alla fattispecie in esame. Ma poi la diversità dell’oggetto dell’alienazione da quello dell’ipotesi precedente non appare manchevole di rilievo giuridico: l’assegnazione «in parti uguali» testualmente prevista nel secondo comma può essere fatta sempre, senza che si debba distinguere tra uguaglianza o diseguaglianza di quote. Ciò deriva dalla inidoneità del trasferimento a mutare la composizione quantitativa della comunione principale: le cui quote, s’è detto, rimangono le medesime che erano prima dell’alienazione. Perciò una assegnazione proporzionale di quota in un’altra comunione non sarebbe supportata dalla ratio di cui sopra, individuata nell’interesse dei comunisti al mantenimento dello status quo ante l’alienazione. I coeredi hanno, dunque, sì il diritto d’essere preferiti ad un estraneo per l’accesso alla comunione sulla quota, ma non hanno quello ad entrarvi nelle stesse proporzioni esistenti nella comunione principale, perché sovvengono rapporti compartecipativi del tutto indipendenti l’uno dall’altro. Tale autonomia non sembra conciliabile con una visione che assuma la comunione secondaria quale specchio di quella primaria, sia dal punto di vista soggettivo che da quello quantitativo.

È chiaro, però, che la scelta tra le due ipotesi alienative di cui alle lettere a) e b) è rimessa esclusivamente alla volontà privata che si esprime nel concreto atto di trasferimento; solo dopo è possibile risalire all’una piuttosto che all’altra fattispecie per l’invocabilità del diverso regime giuridico. Sotto questo profilo – in mancanza di una specifica e chiara indicazione proveniente dalle parti in uno dei due sensi, e attesa l’ambivalenza della locuzione «parte di quota» – le difficoltà interpretative entrano in rapporto diretto con la lettera del contratto di cessione, nel senso che dipendono dal grado maggiore o minore di precisione e di felicità espressiva con cui esso è stilato. Nel dubbio, però, è da ritenersi che la via da preferire sia quella che porta a frazionare la porzione in godimento dell’alienante, perché il frazionamento concilia il fluire dei rapporti comunistici come appaiono instaurati prima del verificarsi dell’atto traslativo in questione. In assenza, dunque, di manifestazioni volitive e derogatorie del disposto legale, il diritto di prelazione dovrebbe esplicarsi secondo il riconoscimento proporzionale alle quote di spettanza dei partecipanti, in ossequio al principio dell’intangibilità della loro sfera ad opera di determinazioni provenienti da un singolo.

 

9. Il retratto successorio e le masse plurime

Il discorso sull’art. 732 c.c va completato con un raffronto: del diritto di prelazione ereditaria con la situazione che vede una pluralità di comunioni in seguito all’apertura della successione. L’esistenza di una comunione principale, e di altre su una o più quote della prima, è fenomeno – s’è visto – che può discendere da una pluralità di fonti.

Di qui l’opportunità di analizzare siffatta realtà nell’incontro coi meccanismi operativi del diritto di cui all’art. 732 c.c.; e il compito dell’interprete si fa più arduo, dacché la venuta sulla scena delle masse plurime verticali complica le cose e rende incerti gli aspetti applicativi dell’articolo in questione.

La locuzione «parte di quota», infatti, relativamente ai diritti che spettano al coerede alienante è decodificabile in più sensi. Se il termine di riferimento è rappresentato da un quotista unico titolare della partecipazione (la quale non si trova perciò ad essere oggetto a sua volta di una comunione con altri), «parte di quota» riguarderà una duplice evenienza: in primo luogo, il frazionamento della quota della comunione principale con le modalità e con le conseguenze sopra esaminate; in secondo luogo, un trasferimento costitutivo di una comunione secondaria sulla quota. Anche qui, come s’è già detto, la precisazione di quello che le parti contraenti hanno voluto realizzare rimane sub iudicio. E in tal caso «parte di quota» è come un contenitore semantico, che l’esegeta potrà riempire dell’uno o dell’altro significato in dipendenza dai risultati raggiunti dopo aver sottoposto l’alienazione alla dovuta disamina. Qualora poi il dante causa non rientrasse tra quei comunisti unici titolari dei rispettivi diritti in comunione, ma facesse parte di coloro tra i quali intercorre una relazione comunistica su di una quota, converrà disattendere la dualità semiotica della nozione «parte di quota» ora accennata, e optare per un’interpretazione univoca: essa potrebbe legittimamente equivalere solo a «quota di quota», sicché l’alienazione compiuta da uno dei compartecipi di quota non avrebbe mai ad oggetto frazioni di una quota della comunione principale, in quanto questa non è nella disponibilità del soggetto alienante: a meno che non si verifichi una cessione ad effetti obbligatori.

A ben vedere la cessione di diritti vantati in una comunione secondaria già esistente si differenzia per molteplici aspetti -a parte quello già evidenziato- dalla cessione di una quota di quota creativa ex novo di una contitolarità sulla stessa: il titolo che la giustifica in un caso è derivativo-traslativo, per l’esistenza di una compartecipazione sulla quota, mentre nell’altro è traslativo-costitutivo, dal momento che dall’atto scaturisce un’ulteriore e nuova relazione comunistica accanto a quella principale. Questa diversità di effetti ha i suoi riverberi anche in tema di prelazione ereditaria, e in particolare sull’individuazione dei destinatari del diritto disciplinato nell’art. 732 c.c. Non sorge alcuna particolare questione in tema di retratto nell’ipotesi di un’alienazione costitutiva: la mancanza fino a quel momento di altre comunioni insieme a quella primaria fa riconoscere con sicurezza la prelazione in capo ai coeredi partecipi dell’unico rapporto principale. Viceversa, chi attenda a verificare la spettanza del retratto nella situazione della pluralità di masse preesistenti si trova a fare i conti con due gruppi di soggetti interessati: da un lato, i coeredi della comunione principale e, dall’altro, quelli della comunione secondaria sulla quota.

Si aprono a questo punto tre strade per la ricerca dei legittimati all’esercizio della prelazione. La prima porta ai coeredi della comunione ereditaria, la seconda a quelli della contitolarità sulla quota e la terza a riconoscere agli uni e agli altri congiuntamente il diritto alla preferenza.

L’affermazione di un principio regolatore dei rapporti tra una pluralità di masse ereditarie verticali può germogliare dalla disciplina contenuta nell’art. 674 (2), che prevede l’accrescimento a favore dei soli coeredi pro quota. Secondo l’articolo in parola «l’accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima»: col che destinatari dell’effetto espansivo vengono dichiarati unicamente i coeredi partecipi della comunione sulla quota, e non anche i titolari delle altre quote della comunione ereditaria. La norma, a nostro avviso, è indicativa di un concetto più generale, che invita a separare i diversi livelli della pluralità di comunioni: di modo che le situazioni giuridiche soggettive dei comunisti andrebbero valutate nell’ambito della singola relazione. Così il riconoscimento di determinati diritti o effetti non potrà avvenire che all’interno dei vari rapporti, con salvezza da indebite commistioni tra le rispettive aree di competenza. Tale linea di pensiero porterebbe a concludere che legittimazione esclusiva all’esercizio della prelazione hanno i soli comunisti sulla quota, in quanto parti del rapporto secondario, che è termine di relazione dell’oggetto del trasferimento (la quota di quota appunto)29.

1 È un problema di teoria generale valutare la portata dell’innovazione e la sua incidenza sul nucleo concettuale del diritto soggettivo; non è questa la sede per discussioni sui confini tra la sfera del titolare e l’oggetto dell’interesse tutelato.

2 Quanto detto non urta con la tradizionale affermazione del numerus clausus dei diritti reali: cfr., per la questione, Allara, La proprietà temporanea, Cortona, 1930; Pelosi, La proprietà risolubile nella teoria del negozio condizionato, Milano, 1975, p. 435 ss.; De Martino, Beni in generale. La proprietà, in Scialoja e Branca (a cura di), Commentario del codice civile, Bologna-Roma, 1976, p. 151 ss.; Di Prisco, La proprietà temporanea, Napoli, 1979, p. 133 ss.; Natoli, La proprietà, Milano, 1980, p. 141 ss. Per la storia del principio cfr., in particolare, Belfiore, Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti reali, Milano, 1979, p. 445 ss.; Comporti, Diritti reali in generale, in Cicu-Messineo (a cura di), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1980, p. 213. La restrizione dell’ambito operativo della disciplina di cui agli articoli 1100 e ss. ai soli diritti provvisti del carattere di realità non si pone in relazione antitetica con il riconoscimento dell’autonomia privata in tale settore. Non bisogna infatti confondere il mezzo tecnico predisposto dall’ordinamento per la fruizione da parte dei consociati con l’oggetto della disposizione: la tipicità del diritto reale, cioè, non cozza in linea di principio né con l’atipicità degli strumenti utilizzabili ai sensi dell’art. 1322 (2) c.c. né con la libertà determinativa dei contenuti del negozio ex art 1322 (1) c.c. Appaiono oramai superate le opinioni di chi, finisce con il limitare gravemente il principio della libera circolazione giuridica ancorando la tipicità del diritto a quella del mezzo e, di conseguenza, con il mutilare il corpo applicativo delle norme contenute nell’art. 1322 c.c.

3 Cass., 27 aprile 1881, in Normale n. 12, 1882, aveva inizialmente statuito che i beni comuni costituiscono un’unica massa; contra, Cass., 28 luglio 1934, n. 2877, in Mass. Giuri it., 1934; Cass., 6 luglio 1934, n. 2292, in Mass. Giur. it., 1934, dispone che «ciascun asse ereditario costituisce un’entità patrimoniale a sé stante, su cui ciascuno dei condividenti può far valere i suoi diritti indipendentemente dai diritti che gli competano su altri assi ereditari contemporaneamente spettanti agli stessi eredi»; per Cass., 29 luglio 1941, n. 2414, in Mass. Giur. it., 1941, «ciascun asse ereditario costituisce un’entità patrimoniale a sé stante, per cui nel giudizio di divisione (ma lo stesso vale anche per il negozio divisorio) debbono alle varie comunioni ereditarie tra i medesimi soggetti, corrispondere masse diverse».

4 Il titolo è l’elemento specifico che individua e caratterizza la comunione. Per il collegamento genetico e funzionale tra titolo costitutivo e la comunione, cfr. App. Brescia 6 giugno 1956, in Foro pad., 1957, I, 463; Cass., 30 ottobre 1959, n. 3189, in Riv. not., 1960, p. 332; Cass., 14 maggio 1963, n. 1197 in Foro it., 1963, I, 1682; Cass., 11 febbraio 1967, n. 339, in Mass. giust. civ., 1967; Cass., 12 febbraio 1968, n. 467, ivi, 1968; Cass., 6 luglio 1972, n. 2242, ivi, 1972; Cass., 17 ottobre 1972, n. 3115, ivi, 1972; Cass., 16 maggio 1973, n. 1398, in Mass. giust. civ., 1973; Cass., 18 aprile 1973, n. 1111, ivi, 1973; Cass., 30 ottobre 1974, n. 3331, ivi, 1974; Cass., 17 gennaio 1975, n. 194, in Riv. dir. fin., 1979, II, 3; Cass., 13 febbraio 1976, n. 471, in Mass. giust. civ., 1976; Cass., 14 gennaio 1977, n. 168, in Dir. prat. trib., 1978, II, 7, con nota di Ivaldi, e in Vita not., 1977, I, 182; Cass., 7 novembre 1977, n. 4740, in Giur. it., 1978, I, 254 e in Riv. dir. fin., 1979, II, 3, con nota di Cinti; Cass., 21 maggio 1979, n. 2937, in Riv. not., II, 1979, 1494; Cass., 8 maggio 1981, n. 3014, in Vita not., 1981, p. 223; Cass., 30 marzo 1985, n. 2231, in Mass. giust. civ., 1985; Cass., 15 maggio 1992, n. 5798, in Arch. civ., 1992, 1049.

5 Cass., S.U., 18 ottobre 1961, n. 2224, in Riv. giur. ed., 1962, I, p. 28.

6 Cass., 11 febbraio 1967, n. 339, cit., ante nota 4.

7 Ibidem.

8 Cass., S.U., 18 ottobre 1961, n. 2224, cit., ante nota 5.

9 Ibidem.

10 Sul concetto di quota, cfr. Ramponi, Della comunione di proprietà e comproprietà, Napoli-Torino, 1922, p. 100 ss.; Bonelli, Comunione e quota, in Riv. dir. comm., 1923, p. 12 ss.; Salis, La comunione, in Vassalli (a cura di), Trattato di diritto civile., Torino, 1939, p. 90 ss.; Dossetto, Voce Comunione (Diritto civile), in Noviss. dig. it., 1959-III, p. 860 ss.; Guarino, Voce Comunione (dir. civile), in Enc. dir., 1961-III, p. 257-259; Scozzafava, voce Comunione, in Enc. giur., 1988-VII, p. 6 ss. Per la differenza tra quota dominica e quota nei vantaggi e nei pesi, cfr. Fedele, La comunione, in Grosso e Santoro-Passarelli (a cura di), Trattato, Milano, 1967, p. 27 ss.; Branca, Comunione. Condominio negli edifici, artt. 1110-1139, in Scialoja e Branca (a cura di), Commentario del codice civile, Bologna-Roma, 1982, p. 73 ss.; Lener, La comunione, in Rescigno (a cura di), Trattato di diritto privato, Proprietà, Torino, 2002, p. 309 ss. Sulla distinzione tra comunioni per quote e comunioni senza quote, cfr. Barassi, Proprietà e comproprietà, Milano, 1951, p. 175 ss.; Palermo, Comproprietà e usi civici, GAT, 1960, p. 50 ss.; Benacchio, Il condominio edilizio, Padova, 1969, p. 23 ss.; Fragali, La Comunione, in Cicu-Messineo (a cura di), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1973, p. 109 ss.

11 Palazzo, Voce Comunione, in Dig. disc. priv., Sez. civ., 1988-III, p. 170 ss., rileva che il concetto di quota «è stato diversamente configurato a seconda delle varie opinioni sostenute sulla natura giuridica della comunione».

12 Cfr. Magliulo, Gli atti di disposizione sui beni indivisi, in Riv. not., 1995, p. 105 ss.

13 Cfr. Barassi, Proprietà e comproprietà, cit., ante nota 10, p. 752.

14 Si considerino, ad es., le incidenze delle vicende alienative sulla natura della comunione di matrice ereditaria.

15 Fedele, La comunione, cit., ante nota 10, p. 36 ss.

16 Branca, Comunione, cit., ante nota 10, p. 131.

17 Iudica, Comunione, condominio e legittimazione all’impugnativa di delibere condominiali, in Riv. trim., 1970, p. 768 ss.

18 È bene precisare che nel caso in questione si prescinde da qualsiasi legame causale tra l’alienazione e la nascita della comunione: è palese che la causa del negozio è quella propria dello schema gratuito o oneroso prescelto dalle parti, e che l’atto si pone quale fatto puramente incidentale rispetto alla nascita della comunione sulla quota. La relazione tra titolo e comunione non significa pure che il titolo debba forzatamente consistere in un negozio costitutivo di comunione, la cui causa, cioè, è individuabile nella creazione del rapporto comune; cfr., sul punto, Aversano, La costituzione contrattuale della comunione, Napoli, 2005, p. 18 e passim.

19 Cfr. per tutti, Gangi, Nozione di accrescimento, in Nuovo dig. it., 1937-I; Gazzara, Contributo ad una teoria generale dell’accrescimento, Milano, 1956; Id., Nozione di accrescimento, in Enc. dir., 1958-I, p. 321 ss.; sul fondamento dell’accrescimento, cfr. Vaccaro Delogu, Il diritto di accrescimento nel nuovo codice, in Rassegna giudiziaria, 1939, p. 169 ss.; Scognamiglio, Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte, Milano, 1953, p. 45 ss.; Robbe, Accrescimento (dir. civ.), in Noviss. dig. it., 1957-I, p. 161 ss.

20 Capozzi, Successioni e donazioni, Tomo II, Milano, 1982, p. 519.

21 Sui presupposti di operatività dell’istituto, cfr. Masi, L’accrescimento, in Scialoja e Branca (a cura di), Commentario, cit., ante nota 2, p. 25 ss.

22 L’espressa indicazione della frazione quale presupposto per l’esplicarsi dell’accrescimento non escluderebbe che tale diritto possa nascere anche nel caso in cui la quota sia ricavabile ex post da attribuzione di beni determinati non riconducibili alla figura del legato; l’istituzione ex certa re ai sensi dell’art. 588 (2), in quanto lascito in funzione di quota, permetterebbe di ricavare la quota nella mens testatoris e dunque di giungere ad una equiparazione tra le due ipotesi. In altri termini il testatore avrebbe la scelta tra l’indicare espressamente le quote di diritto dei chiamati o l’effettuare a loro favore dei lasciti di beni individuati, ma in guisa che si possa risalire poi ad una volontà di assegnare quei beni come quota del patrimonio. Per gli orientamenti che scorgono nell’art. 588 (2), un modo di dividere e, in particolare, sui collegamenti tra questo e l’art. 734, cfr. Aversano, I coeredi e la divisione. Dalla contitolarità ai diritti esclusivi, Salerno, 2009, p. 139-140. Il diverso atteggiarsi del testo della scheda nell’uno o nell’altro caso non varrebbe, dunque, ad escludere l’applicazione dell’accrescimento nell’ipotesi di pluralità di istituzioni ex certa re di pari valore che si traducano in una volontà di assegnazione di quei beni in funzione di tante quote aritmeticamente uguali. Direttamente connessi a questa problematica sono poi la questione relativa al momento cui fare riferimento, ai fini della determinazione della quota, per la valutazione del valore venale del bene in relazione a quello del patrimonio, e l’altra concernente il riconoscimento o no della vis expansiva alla quota ricavabile dall’attribuzione.

23 Per la questione, cfr. Pugliatti, Successioni a causa di morte e donazioni, in D’Amelio e Finzi (a cura di), Commentario del codice civile, Firenze, 1967, p. 576; Masi, L’accrescimento, cit., ante nota 21.

24 Di contrario avviso sembra essere Gazzara, Contributo ad una teoria generale dell’accrescimento, cit., ante nota 19, p. 167 ss.

25 In tal caso l’accrescimento opererebbe all’interno del gruppo e non si estenderebbe a chi sia stato istituito in altra quota.

26 Bonilini, voce Retratto successorio, Digesto Disc. priv. Sez. civ., XVII, Torino, 1999, rist., p. 426: «La norma consegnata all’art. 732 c.c. è inequivoca nell’individuazione (…) dei soggetti titolari del diritto di prelazione ereditaria – vale a dire i coeredi».

27 La disciplina del capoverso dell’art. 732 c.c. si presta ad una serie di rilievi critici. In particolare lascia perplessi il fatto che la volontà di esercitare la prelazione proveniente da più coeredi debba sempre condurre all’assegnazione «in parti uguali» (ex art. 732 (2)): cfr., sul punto, Bonilini, Nozioni di diritto ereditario, Torino, 1993, p. 154. Quella distribuzione si giustificherebbe nell’ipotesi di comunione con eguaglianza di quote tra tutti comunisti. Nel caso in cui le partecipazioni fossero di diversa portata aritmetica, invece, l’assegnazione in parti uguali andrebbe ad alterare il rapporto esistente tra le varie quote, con l’effetto che quest’ultimo ne uscirebbe modificato in seguito ad un evento – l’alienazione di quota – dipendente dalla volontà di un solo coerede. Sarebbe forse più coerente con le logiche compartecipative ritenere che quell’assegnazione debba avvenire in misura proporzionale alle quote dei contitolari che intendono far valere la prelazione, in modo da salvaguardare la medesima composizione quantitativa della comunione ereditaria anche in presenza della fuoriuscita di un coerede.

28 Quando si scorrano i tentativi di decodifica del sintagma «parte di quota», la domanda che monopolizza i contributi si incentra sulla possibilità o non di far rientrare nella locuzione, accanto alle alienazioni della pars quota, anche quelle della pars quanta. Ci si chiede, in altre parole, se faccia insorgere prelazione soltanto il trasferimento di una quota dell’universum ius defunti – da intendersi quale frazione matematica del patrimonio ereditario come complesso di rapporti giuridici attivi e passivi (Burdese, La divisione ereditaria, Tratt. dir. civ., dir. da Vassalli, Torino, 1980, p. 55-56) – o se invece si debbano includere, tra gli atti idonei a far scattare l’obbligo di preferenza, anche i negozi traslativi di beni determinati (cfr. Bonilini, op. ult. cit., p. 426-427). Di recente al problema sono state dedicate varie pagine, e ripercorse le tappe del cammino ultracinquantenario della Corte di legittimità, a partire da Cass., 7 agosto 1946, n. 1104. Tuttavia la questione dell’estensibilità dell’art. 732 c.c. alle alienazioni di cespiti determinati ha finito per occupare quasi per intero il campo degli sforzi interpretativi della locuzione normativa di cui si discute. I giudici si sono trovati, il più delle volte, ad affrontare casi nei quali la volontà delle parti del contratto non era chiaramente espressa; diventava perciò decisivo indagare la reale intenzione dei contraenti di considerare i beni trasferiti uti singuli o come quota della comunione ereditaria. Per l’analisi dei criteri di volta in volta adottati dalla S.C. al fine di riconoscere la spettanza del diritto di cui all’art. 732 c.c., cfr. Triola, La nozione di alienazione di parte di quota nel retratto successorio, in Successioni e donazioni, Milano, 2000, p. 215 ss. In questo quadro si dà per scontato che «parte di quota» equivalga sempre a frazionamento della quota originaria: non ci si è chiesti, cioè, se quella dizione possa abbracciare anche ipotesi in cui i contraenti vogliano mantenere senza spezzarla la consistenza della quota goduta dall’alienante nella comunione ereditaria, e creare una contitolarità (secondaria) sulla medesima, alla stessa stregua di quanto accade a seguito dell’espressione testamentaria di volontà di cui all’art. 674 (2) c.c.

29 Una conferma dell’indipendenza tra i diversi livelli comunistici viene dalla giurisprudenza che si è occupata del problema della spettanza della prelazione nel caso di morte di un coerede comunista.

Aversano Gabriele

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