Lavoro intermittente, le novità introdotte dalla riforma

Redazione 03/07/12
Scarica PDF Stampa

Lilla Laperuta

La disciplina del lavoro intermittente è disciplinata dagli artt. 33 e ss. D.Lgs. 276/2003 e consente al datore di lavoro di utilizzare la prestazione lavorativa quando lo ritiene necessario. Ciò nel rispetto delle causali di utilizzo soggettive ed oggettive determinate dai contratti collettivi ed in mancanza dalla legge.

Per effetto degli interventi apportati dalla riforma del mercato del lavoro approvata definitivamente il 27 giugno si prevede:

a) che il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età;

b) prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica;

c) in caso di violazione degli obblighi di cui sopra si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento