Lavoro interinale: in gazzetta il decreto legislativo che ne facilita l’impiego

Redazione 26/03/12
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Biancamaria Consales

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2012, il decreto legislativo n. 24 del 2 marzo 2012, relativo al lavoro tramite agenzia interinale, di attuazione della direttiva comunitaria 2008/104/CE, che invitava gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli ingiustificati frenanti il ricorso alla somministrazione di lavoro.

Scopo della normativa, che modifica le disposizioni del D.Lgs. 276/2003 (decreto attuativo della riforma Biagi), è quello di favorire l’inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di prima occupazione: parità di trattamento, più facile accesso all’occupazione, equiparazione tra lavoratori interinali e lavoratori dipendenti dall’impresa in cui si presta il servizio sono le principali caratteristiche del provvedimento, che, a tal fine, assegna al mercato del lavoro, una serie di strumenti capaci di garantire trasparenza ed efficienza, aumentando le tutele per i lavoratori.

In sintesi, queste le novità introdotte dal D.Lgs. 24/2012:

a) si può ricorrere, in alcuni casi, alla somministrazione senza indicare la causale: in particolare, l’obbligo di motivare il “contratto in affitto” viene meno quando si parla di “soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi”;

b) è ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell’agenzia hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’impresa in cui si presta lavoro, a parità di mansioni svolte;

c) è regolamentato l’orario di lavoro, lo straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la protezione per le donne in stato di gravidanza, la parità di trattamento fra uomo e donna ed altre misure volte ad evitare ogni forma di discriminazione;

d) è introdotta una disposizione che punisce con sanzione penale chiunque esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore in cambio di un’assunzione presso un’impresa utilizzatrice: tale violazione può comportare anche la cancellazione dall’albo delle agenzie per il lavoro;

e) è, infine, previsto che i lavoratori dipendenti dall’agenzia di lavoro siano informati dall’impresa, presso la quale svolgono il servizio, circa i posti vacanti, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti della medesima impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.

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