Lavoro autonomo e Jobs Act: cosa cambierà dopo l’ok del Senato?

Redazione 10/03/17
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Approvato ieri alla Camera il DDL sul lavoro autonomo e smart working: il disegno è passato con 256 voti favorevoli, 10 contrari e 102 astenuti. Nelle prossime settimane, quindi, il ddl dovrebbe passare al Senato per l’approvazione definitiva. Lo stesso si compone di 22 articoli che da una parte prevedono maggiori tutele e agevolazioni per i lavoratori autonomi, dall’altra disciplinano in dettaglio lo smart working o c.d. lavoro agile: con questo termine ci si riferisce alle forme di contratto di lavoro dipendente ma flessibile, aperte ad esempio anche al lavoro da casa. La flessibilità è ancora una volta al centro della discussione politica in tema di lavoro, come è testimoniato anche dallo stesso titolo del disegno di legge, ovvero “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Ma andiamo con ordine.

 

Titolo I: Nuovo Lavoro Autonomo

Il titolo I prevede disposizioni prettamente i riferimento al Lavoro Autonomo. L’art. 2222 del c.c. definisce lavoratore autonomo come colui che si obblighi a compiere, a prezzo di un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente.

 

Le agevolazioni fiscali.

L’obiettivo di quella che con tutta probabilità sarà la nuova legge in tema di lavoro, è quelli di assicurare a tali prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare moderno, che sia lungimirante rispetto alle esigenze degli stessi professionisti. In particolare, sono previste in primo luogo agevolazioni fiscali, consistenti nella deducibilità integrale:

  • entro il limite annuo di 5 mila Euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro
  • entro il limite annuo di 10 mila Euro, delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione e di aggiornamento professionale
  • delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

In secondo luogo, si prevede che i centri per l’impiego e i soggetti accreditati che offrono servizi per il lavoro e le politiche attive siano tenuti a dotarsi di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccolga le domande e le offerte di lavoro autonomo, che fornisca informazioni ai professionisti e alle imprese anche in ordine alle procedure per l’avvio di attività autonome, alla partecipazione agli appalti pubblici, alle opportunità di accesso al credito e alle agevolazioni pubbliche previste a livello nazionale e locale.

 

L’indennità di maternità e i congedi parentali

Oggetto del disegno di legge è anche la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei, nonché  il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla professionista in dolce attesa: ciò indipendentemente dalla sua effettiva astensione dall’attività lavorativa, dall’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali. L’indennità per congedo parentale, infatti, può essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

Dal lato dei datori di lavoro contraenti con lavoratori autonomi, è stata inserita la previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare; e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.

Per tutte le novità fiscali ricollegabili al nuovo lavoro autonomo, vi rinviamo a FiscoeTasse:

https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/23067-lavoro-autonomo-il-ddl-in-approvazione-oggi.html

 

Titolo II: il nuovo Lavoro Agevole

Il titolo II, disciplina interamente la materia del c.d. lavoro agile o smart working, che consisterebbe in una forma di lavoro innovativa per ciò che concerne i luoghi e le tempistiche di lavoro, favorendo al contempo la produttività dell’impresa e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

In particolare, purché siano rispettati i principi, le disposizioni di legge e la contrattazione collettiva già vigente in materia di lavoro subordinato, anche in termini di orari e ammontare di ore, il lavoro agile permetterebbe che la prestazione di lavoro subordinato sia eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno. In particolare,

  • il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda;
  • gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, rimangono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile;
  • il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolga la prestazione in modalità di lavoro agile la salute e la sicurezza, consegnandogli, a tal fine, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

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