Lavoratori part-time e full-time hanno gli stessi diritti?

Redazione 29/09/16
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I lavoratori part-time hanno gli stessi diritti dei lavoratori a tempo pieno che sono inquadrati nello stesso livello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL). Ogni differenza di trattamento è considerata discriminazione ed è punibile a norma di legge. Lo conferma in questi giorni la sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18709 del 23 settembre 2016.

 

Quali sono le differenze tra lavoro part-time e full-time?

Il Decreto Legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000 disciplina le modalità del rapporto di lavoro part-time e definisce come “lavoro a tempo parziale” la prestazione il cui orario, fissato dal contratto individuale, “risulti comunque inferiore” a quello a tempo pieno.

 

Quali sono i diritti del lavoratore part-time?

Il D.Lgs. n. 61/2000 introduce, all’art. 4, il “principio di non discriminazione“. Come si legge nel decreto, “il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile”, ovvero rispetto a chi è inquadrato “nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi”.

Nella pratica, questo vuol dire che il lavoratore a tempo parziale beneficia degli stessi diritti di un lavoratore full-time per quanto riguarda, tra le altre cose:

  • l’importo della retribuzione oraria;
  • la durata delle ferie annuali e del periodo di astensione per maternità e malattia;
  • gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • i diritti sindacali.

 

Lo stipendio deve essere proporzionato alle ore di lavoro

Inoltre, il D.Lgs 61/2000 stabilisce che il trattamento del lavoratore a tempo parziale deve essere “riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa“, in particolare per quanto riguarda “l’importo della retribuzione globale” e “dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità”.

 

La Cassazione: il principio di non discriminazione è l’unico da seguire

Con la sentenza n. 18709/2016, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha confermato che il principio di non discriminazione del D.Lgs 61/2000 è l’unica normativa da applicare in tema di differenze tra lavori a tempo parziale e a tempo pieno.

Si esclude, infatti, come si legge nel testo della sentenza, che le differenze tra lavoratore full-time e part-time possano essere determinate “in base a criteri diversi da quello contemplato dalla norma con esclusivo riferimento all’inquadramento previsto dalle fonti collettive“.

Non possono valere, quindi, altri criteri, incluso quello del sistema della turnazione continua e avvicendata sostenuto dall’azienda contro la quale la Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 18709/2016. In caso di mancato rispetto del principio di non discriminazione, l’azienda è quindi costretta a pagare non solo l’importo dovuto, ma anche le spese processuali.

Sentenza collegata

611962-1.pdf 364kB

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