Lavoratori in outbound in call center, il contratto si converte in a tempo indeterminato se non è rispettata la paga minima del CCNL

Redazione 08/04/13
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Lilla Laperuta

Con la circolare n. 14 del 2 aprile 2013 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito alcune indicazioni operative per il personale ispettivo in ordine ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nel settore dei call center, con riferimento specifico ai lavoratori in outbound.

Si ricorda che le attività in outbound sono state definite dal medesimo ministero come quelle nell’ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile al singolo committente. Ne consegue che il collaboratore può essere considerato autonomo a condizione che possa “unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa”. Pertanto, il collaboratore deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione: se eseguire la prestazione e in quali giorni; a che ora iniziare e a che ora terminare la prestazione giornaliera; se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera. Diversamente da quanto avviene nell’inbound, in cui l’operatore non gestisce la propria attività né può pianificarla, giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell’utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psico-fisiche per un dato periodo di tempo. Nel citato documento il Ministero del Lavoro ritiene che l’attività in outbound è applicabile in tutti i call center a prescindere dal requisito dimensionale dei 20 dipendenti.

Altra novità profilata concerne i call center con almeno venti dipendenti che intendono delocalizzare l’attività fuori dal territorio nazionale: occorre darne notizia al Ministero del Lavoro e al Garante della privacy almeno 120 giorni prima (indicando anche il numero dei lavoratori coinvolti), al fine di verificare il rispetto della normativa italiana e del Registro delle opposizioni. In caso contrario, l’azienda dovrà scontare una sanzione di 10.000 euro. In particolare, precisa il Ministero questo “limite dimensionale va calcolato sia tenendo conto del personale dipendente che del personale in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.

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